Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente relatore
– Avv. Giovanni Petrella – Giudice
– Avv. Lucia Bianco – Giudice
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al n. 3/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. Maria Raguso e Cosimo Bruno Ligorio avverso il diniego della Società Maestri MTB & BDS Martina Franca ASD al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore C.L.
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Il presente procedimento prende avvio il 06 ottobre 2025 da formale richiesta di rilascio di nulla osta da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sull’atleta minorenne L. C. tesserata nella Cat. Esordienti di 2° anno per la Società Maestri MTB & BDS Martina Franca ASD.
I citati ricorrenti, con successive numerose ma irrituali richieste di svincolo della propria figlia, si rivolgevano infine all’Avv. Margini nominandolo proprio procuratore affinché procedesse secondo la procedura prevista dal regolamento Federale per il rilascio del nulla osta.
Invero, con memoria del 03/02/2026 il difensore in modo articolato provvedeva ad illustrare le motivazioni giuridiche e di merito che hanno indotto i ricorrenti a richiedere il nulla osta.
I ricorrenti hanno rappresentato, e ribadito in udienza avanti al Tribunale, che i loro tre figli svolgono attività ciclistica presso la Società in epigrafe; per motivi personali i due maggiori, non vincolati da alcuna restrizione regolamentale federale, si sono trasferiti ad altra Società previa richiesta sebbene formulata contestualmente a quella della minore.
Invero, hanno confermato che il diniego del trasferimento della minore Chiara ha comportato per la famiglia un accrescimento dei sacrifici per garantire lo svolgimento dell’attività sportiva di tutti i figli; inoltre, il mancato trasferimento ha comportato lo scoramento della minore che intende proseguire la propria attività solamente in caso di trasferimento nel nuovo sodalizio.
Al di là delle motivazioni più o meno fondate circa il deterioramento dei rapporti famiglia-atleta società, il Tribunale prende atto di una difficoltosa se non impossibile ripresa di rapporti sereni nonostante la ampia disponibilità prestata dal Presidente della società Sig. Francesco Basile; quest’ultimo, in modo sicuramente apprezzabile, ha sottolineato la dedizione al sodalizio e agli atleti che ve ne fanno parte, i sacrifici sostenuti per mantenere ed organizzare manifestazioni ed ha evidenziato l’impostazione generale della Società improntata a trasmettere valori e principi sportivi di ampio spettro, senso di appartenenza al sodalizio e alla attività svolta, partecipazione attiva al programma formativo, al di là dei risultati ed agli aspetti tecnici che vengono posti in secondo piano.
Il Tribunale ritiene corretto prendere atto dei sacrifici e degli impegni sinora profusi da parte della Società ma ritiene necessario, nel prevalente interesse della minore, concedere il chiesto nulla osta al fine di garantire lo sviluppo psico-fisico della stessa in ossequio ai principi generali del CONI e della Federazione Ciclistica.
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
Dispone che nulla osta al trasferimento ad altra società dell’atleta C.L. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.
Roma, 25/02/2026
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 10/03/2026