RIUNITOSI in teleconferenza in data 05/03/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ lβAvv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 09/2026 β Eva Melis – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lβatleta Eva Melis, categoria Esordiente (tessera n. A314113), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ A.S.D. GRAVA BIKE TEAM (05H0844); chiede il suo trasferimento alla societΓ ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (05J0774),
Il Presidente della SocietΓ di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresse βdellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Eva Melis, categoria Esordiente (tessera n. A314113) dalla societΓ A.S.D. GRAVA BIKE TEAM (05H0844) alla societΓ ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (05J0774)
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Β Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 10/03/2026