2^ sezione – Procedimento RG 9/26

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 05/03/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 09/2026 – Eva Melis – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ€

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Eva Melis, categoria Esordiente (tessera n. A314113), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ  A.S.D. GRAVA BIKE TEAM (05H0844); chiede il suo trasferimento alla societΓ  ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (05J0774),

    Il Presidente della SocietΓ  di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ  nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta giΓ  iniziato l’attivitΓ  con l’attuale societΓ  di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse β€œdell’atleta medesimo di poter proseguire l’attivitΓ  nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Eva Melis, categoria Esordiente (tessera n. A314113) dalla societΓ  A.S.D. GRAVA BIKE TEAM (05H0844) alla societΓ  ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (05J0774)

     

    f.to Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Β Avv. Salvatore Minardi

     

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

    N.Β° 13 del 2026

    5 Marzo, 2026

    2^ sezione - Procedimento RG 9/26

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 05/03/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 09/2026 – Eva Melis - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ€

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Eva Melis, categoria Esordiente (tessera n. A314113), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ  A.S.D. GRAVA BIKE TEAM (05H0844); chiede il suo trasferimento alla societΓ  ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (05J0774),

    Il Presidente della SocietΓ  di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ  nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta giΓ  iniziato l’attivitΓ  con l’attuale societΓ  di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse β€œdell’atleta medesimo di poter proseguire l’attivitΓ  nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Eva Melis, categoria Esordiente (tessera n. A314113) dalla societΓ  A.S.D. GRAVA BIKE TEAM (05H0844) alla societΓ  ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (05J0774)

     

    f.to Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Β Avv. Salvatore Minardi

     

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

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