N.° 7 del 2026

21 Luglio, 2026

1^ sezione - Procedimento RG 6/26

Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

- Avv. Patrich Rabaini – Presidente Rel.

- Avv. Carlo Carpanelli - Giudice

- Avv. Mattia Cornazzani - Giudice

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 6/2026 R.G. Trib. a carico di Depalma Tommaso, nato a Bisceglie (BA) il 28/7/1967, difeso dall’Avv. Antonio Stellacci del Foro di Roma giusta nomina in atti, chiamato a rispondere della seguente violazione disciplinare:

“Violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, per avere, nella sua qualità di Dirigente FCI ed in particolare di titolare della funzione rilevante di Presidente del Comitato Regionale FCI Puglia, violato il dovere di condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza ed il divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, dell’onore e del decoro di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, avendo in data 5 novembre 2025 inviato al Presidente del Comitato Provinciale di Taranto Sig. Angelo Turitto e, per conoscenza a plurimi dirigenti nazionali, regionali e provinciali della Federazione, una email contenente, tra l’altro, le seguenti affermazioni:

-...non accetto lezioni da chi come lei, ha vinto le elezioni provinciali con inganno e prevaricazione;

- persone squalificanti come lei;

- chi come lei, vive di pretesti, di poca concretezza e di esclusivo utilizzo di attività altrui;

così offendendo la reputazione personale e di dirigente sportivo del Sig. Angelo Turitto.

OMISSIS

Il Tribunale Federale I Sezione,

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6/2026 proscioglie Depalma Tommaso dall’incolpazione lui ascritta.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Roma il 21 luglio 2026

 

Il Presidente Rel.

Avv. Patrich Rabaini

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