Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
β Avv. Salvatore Minardi β Presidente
β Avv. Giovanni Petrella β Giudice
β Avv. Lucia Bianco β Giudice relatore
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al NΒ° 1/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg,ri Sara Ismail e Cesare Coletta nei confronti della ASD Spezia Bike e del C.R. Abruzzo avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.C. presso la ASD Team Cesaro β Franco Ballerini ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Con il ricorso del 16.1.2026 i sigg.ri Sara Ismail e Cesare Coletta esercenti la potestΓ genitoriale del minore F.C. chiedevano allβintestato Tribunale di dichiarare illegittimo il diniego opposto dalla societΓ ASD Spezia Bike e dal C.R. Abruzzo a rilasciare il nulla osta al trasferimento dellβatleta minore F.C., categoria Esordienti secondo anno, presso la ASD al Team Cesaro- Franco Ballerini , appartenente al C.R. Campania.
Nel proprio ricorso introduttivo i ricorrenti esponevano di aver in un primo momento chiesto il nulla osta alla societΓ ASD Spezia Bike presso cui Γ¨ tesserato il figlio minore, a seguito del trasferimento della residenza familiare nella regione Campania. A seguito di tale richiesta la societΓ ASD Spezia Bike rilasciava il proprio nulla osta e in linea con i principi del Regolamento Tecnico della FCI, riceveva dalla societΓ Team Cesaro β Franco Ballerini il premio di valorizzazione pari allβimporto di β¬ 3.280,00.
A seguito del nuovo trasferimento in Abruzzo i ricorrenti aggiornavano la propria richiesta indirizzandola sia alla ASD Spezia Bike sia al C.R. Abruzzo i quali provvedevano a revocare il nulla osta concesso, essendo venuto meno il presupposto oggettivo che aveva determinato la concessione medesima.
Seguiva uno scambio di comunicazioni tra gli odierni ricorrenti e la societΓ Spezia Bike, con cui venivano esplicitate le effettive motivazioni che avevano portato la madre dellβatleta F.C a richiedere il nulla osta che tenevano conto dellβinteresse del minore βsotto il profilo sportivo, educativo e relazionaleβ. Adducevano che nellβultimo anno sportivo βlβattivitΓ svolta dal minore, pur caratterizzata dalla partecipazione a numerose gare, si Γ¨ svolta in assenza di una guida tecnica qualificata, ovvero senza un Direttore Sportivo o tecnico federaleβ
Riferiva di essere stata in prima persona impegnata nellβaccompagnamento del figlio; di essere stata delegata ad assistere gli allenamenti su strada degli atleti, in assenza di un personale tecnico qualificato. Tale situazione avrebbe comportato nel figlio una mancanza importante nel percorso di crescita, non solo sotto il profilo sportivo ma anche psicologico e motivazionale.
Riferiva, altresΓ¬, che la scelta della societΓ Team Cesaro non era fondata sulla assenza di societΓ sul territorio regionale, bensΓ¬ sulla valutazione comparativa, del progetto sportivo ed educativo ritenuto dalla famiglia piΓΉ idoneo nellβinteresse del figlio.
In punto di diritto i ricorrenti eccepivano la violazione dellβart. 26 del Regolamento Tecnico FCI e dei principi dellβordinamento sportivo richiamati nella decisione n 21/2025 di questo Tribunale e, in particolare, la libertΓ di circolazione sportiva e unβindebita compressione della autonomia genitoriale e del diritto di famiglia.
Con la memoria depositata ritualmente presso la segreteria di questo Tribunale la ASD Spezia Bike preliminarmente eccepiva lβinvaliditΓ formale dellβistanza di concessione del nulla osta per il mancato rispetto del termine del 31.10.25, come prescritto dallβart. 28 del Regolamento Tecnico. Confermava altresΓ¬ di aver revocato il nulla osta concesso in un primo momento essendo venuto meno il presupposto del cambio di residenza e che in ogni caso non erano rispondenti al vero le affermazioni dei ricorrenti circa lβassenza di guide tecniche specializzate; viceversa, la guida tecnica era stata affidata ad un ex ciclista professionista. Si dichiaravano infine disponibili alla restituzione dellβimporto ricevuto dal Team Cesaro.
Con la memoria del 12.2.26 si costituiva ritualmente il C.R. Abruzzo che, parimenti, eccepiva in via preliminare lβinvaliditΓ formale della richiesta di nulla osta avanzata dagli odierni ricorrenti poichΓ© non risultava pervenuta alcuna comunicazione conforme alle modalitΓ previste dal regolamento federale.
Precisava che in data 13 dicembre aveva ricevuto da un solo genitore del minore F.C. la richiesta del nulla osta con la motivazione del cambio di residenza della famiglia e di aver dato seguito alla suddetta richiesta chiedendo di corredare la stessa con la dichiarazione di manleva da parte della societΓ di appartenenza, del certificato di frequenza scolastica, e il pagamento del premio di valorizzazione da parte della societΓ di destinazione. Riferiva, altresΓ¬, che in data 10 gennaio 2026 riceveva una nuova comunicazione, sempre a firma di un solo genitore, con cui veniva aggiornata la richiesta del nulla osta per ragioni diverse. Il C.R. Abruzzo concludeva con il rigetto della istanza invocando lβapplicazione delle Norme Trasferimento 2026 approvate dal Consiglio Federale della FCI.
Allβudienza del 25.2.2026 comparivano la sig.ra Sara Ismail, il rappresentante della societΓ Spezia Bike e il rappresentante della societΓ Team Cesaro.
La sig.ra Ismail si riportava al proprio ricorso introduttivo, ne chiedeva lβaccoglimento e, su domande rivolte dal Tribunale, affermava di aver dato seguito al cambio di residenza solo perchΓ© era lβunico modo piΓΉ rapido di ottenere il nulla osta ai sensi delle disposizioni regolamentari. Riferiva che dopo appena venti giorni si era accorta che non sarebbe stata una soluzione idonea per la crescita sia personale che sportiva per il figlio, e decideva pertanto di tornare in Abruzzo e di comunicarlo alla societΓ Spezia Bike, rilevando le vere e reali motivazioni di fatto che avevano indotti i ricorrenti a procedere alla richiesta di svincolo. La societΓ Spezia Bike insisteva per il rigetto del ricorso per i motivi dedotti nello stesso.
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Il Tribunale, letti gli atti, sentite le parti presenti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Preliminarmente dichiara superata ed assorbita dal presente giudizio lβeccezione sollevata dalle parti resistenti circa la formulazione della domanda a firma di un solo genitore in quanto entrambi non hanno proceduto al rigetto e/o allβinammissibilitΓ della stessa per il motivo tardivamente sollevato avanti al Tribunale; sempre preliminarmente, inoltre, dalla trattazione del caso da parte del C.R. Abruzzo e della societΓ di appartenenza si ritiene infondata la ulteriore eccezione di inammissibilitΓ del ricorso sollevata. Risulta per tabulas, infatti, che i Sigg.ri Sara Ismail e Cesare Coletta hanno richiesto tempestivamente entro il termine del 31.10 il rilascio del nulla osta ai sensi dellβart. 26 del Regolamento Tecnico a causa del trasferimento della residenza familiare, con ciΓ² rispettando i dettami normativi richiamati dalla stessa normativa sul diritto di famiglia, cui le norme relative al vincolo associativo sono assoggettate.
Il nulla osta concesso in data 9.1.2026 dalla ASD Spezia Bike risulta essersi perfezionato avendo la societΓ stessa incamerato il premio di valorizzazione prescritto dalla normativa vigente e, come tale, ha prodotto i suoi effetti nella sfera giudica dellβatleta minore F.C. e della sua famiglia. Pertanto, Γ¨ illegittimo il provvedimento di revoca adottato dalla societΓ Spezia Bike, pur essendo stato motivato dal nuovo cambio di residenza della famiglia del minore F.C.
La condotta dei ricorrenti secondo questo Tribunale integra la violazione dei principi cardine dellβordinamento sportivo, quali quelli di lealtΓ e probitΓ dal momento che, come accertato nel corso dellβistruttoria, la sig.ra Sara Ismail ha chiaramente dichiarato di aver chiesto il cambio di residenza con lβunico scopo di ottenere piΓΉ facilmente il nulla osta al trasferimento fuori regione, che altrimenti non avrebbe ottenuto o avrebbe ottenuto in tempi piΓΉ lontani. Per tali motivi il Tribunale ritiene dovuto trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni eventuale provvedimento di competenza, come da dispositivo.
Il Tribunale Federale Sezione II
Β P.Q.M.
Ritenuto efficace il nulla osta giΓ concesso dalla societΓ ASD Spezia Bike in data 9.1.2026 autorizza il trasferimento del minore F.C alla societΓ Cesaro ASD β Franco Ballerini che ha versato giΓ nei termini richiesti le somme di cui alla valorizzazione del medesimo atleta.
Dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale per lβeventuale seguito di competenza.
Β
Roma, 25/2/2026
Β
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Β
Data di pubblicazione: 10/03/2026