2^ sezione – Procedimento RG 16/26

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 28/04/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N.16/2026 – Giulia Lombardi – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ€

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655), Γ¨ attualmente tesserata per la A.S.D. SOCIETΓ€ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157); chiede il suo trasferimento alla S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D (02R0523),

    Il Presidente della SocietΓ  di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ  nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta giΓ  iniziato l’attivitΓ  con l’attuale societΓ  di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse β€œdell’atleta medesimo di poter proseguire l’attivitΓ  nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655) dalla A.S.D. SOCIETΓ€ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157) alla societΓ  S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D. (02R0523).

    Β 

    f.to Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Salvatore Minardi

    N.Β° 23 del 2026

    28 Aprile, 2026

    2^ sezione - Procedimento RG 16/26

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 28/04/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N.16/2026 – Giulia Lombardi - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ€

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655), Γ¨ attualmente tesserata per la A.S.D. SOCIETΓ€ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157); chiede il suo trasferimento alla S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D (02R0523),

    Il Presidente della SocietΓ  di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ  nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta giΓ  iniziato l’attivitΓ  con l’attuale societΓ  di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse β€œdell’atleta medesimo di poter proseguire l’attivitΓ  nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655) dalla A.S.D. SOCIETΓ€ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157) alla societΓ  S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D. (02R0523).

     

    f.to Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Salvatore Minardi

    Carica Altro