2^ sezione – Procedimento RG 16/26

RIUNITOSI in teleconferenza in data 28/04/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresì l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonché il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

PROCEDIMENTO N.16/2026 – Giulia Lombardi – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che:

L’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655), è attualmente tesserata per la A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157); chiede il suo trasferimento alla S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D (02R0523),

Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica;

CONSIDERATO CHE

– il caso in esame è riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655) dalla A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157) alla società S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D. (02R0523).

 

f.to Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Salvatore Minardi

N.° 23 del 2026

28 Aprile, 2026

2^ sezione - Procedimento RG 16/26

RIUNITOSI in teleconferenza in data 28/04/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresì l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonché il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

PROCEDIMENTO N.16/2026 – Giulia Lombardi - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che:

L’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655), è attualmente tesserata per la A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157); chiede il suo trasferimento alla S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D (02R0523),

Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica;

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655) dalla A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157) alla società S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D. (02R0523).

 

f.to Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Salvatore Minardi

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