2^ sezione – Procedimento RG 2/26

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore

    – Avv. Lucia Bianco – Giudice

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto alΒ n. 2/26 R.G. Trib.Β Fed. Sez. II,Β promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.

    ***

    Il presente procedimento ha ad oggetto il ricorso proposto dai Sigg.ri Andreano Inzaina e Monica Serra, esercenti la responsabilitΓ  genitoriale sul minore Francesco Inzaina, avverso il provvedimento con cui il Comitato Regionale Sardegna FCI ha negato il nulla osta al trasferimento extra‑regionale dell’atleta per la stagione agonistica 2026 (prot. n. 8/sd del 21 gennaio 2026).

    In data odierna all’udienza di discussione Γ¨ comparso il sig. Andreano INZAINA, genitore del minore F.I.. Per la societΓ  ASD Olbia Racing e per il CR Sardegna nessuno Γ¨ presente seppur ritualmente convocati. Per la SocietΓ  ASD Top Bike School-Team Bike o’ Clock Γ¨ presente il sig. Walter Vernazza in qualitΓ  di Tecnico allenatore giusta delega in atti.

    Previa la relazione introduttiva del Giudice relatore si Γ¨ proceduto alla trattazione della causa.

    ******

    Β L’atleta Francesco Inzaina, nato il 4 marzo 2011, Γ¨ stato tesserato per la stagione 2025 con la societΓ  A.S.D. Olbia Racing Team, nella categoria Esordienti.
    Β In vista del passaggio alla categoria Allievi 1Β° anno per la stagione 2026, i genitori del minore hanno richiesto il nulla osta per il trasferimento alla societΓ  A.S.D. Top Bike School – Team Bike O’Clock.
    Β La societΓ  di appartenenza ha concesso il nulla osta senza condizioni.
    Β Il Comitato Regionale Sardegna, con comunicazione del 21 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta, motivando il diniego opponendo il vincolo regionale applicabile alla categoria e la residenza dell’atleta in Sardegna.

    Β **************

    Il provvedimento impugnato risulta viziato da errore di fatto e di diritto. Le Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026, approvate dal Consiglio Federale il 17 settembre 2025, indicano espressamente che per la categoria ‘Allievi 1Β° anno m/f non sussiste alcun vincolo regionale. La tabella ‘Prospetto Riassuntivo Trasferimenti Atleti’ allegata alla normativa riporta chiaramente ‘NO’ alla voce ‘VINCOLO’ per tale categoria.

    La residenza dell’atleta in Sardegna non assume rilievo giuridico in assenza di un vincolo normativo. Il diniego si fonda su un formalismo privo di base regolamentare, risultando pertanto infondato.

    Il provvedimento impugnato viola il principio del superiore interesse del minore, sancito dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dall’art. 1 dello Statuto del CONI e dalla Carta dei diritti dei minori nello sport. Il Comitato avrebbe dovuto considerare la soluzione piΓΉ idonea allo sviluppo sportivo e umano del minore.

    La giurisprudenza sportiva ha piΓΉ volte ribadito la necessitΓ  di rispettare i principi di proporzionalitΓ , di ragionevolezza e di buon andamento nell’applicazione delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia.

    Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con i principi generali dell’ordinamento sportivo, quali il buon andamento, la ragionevolezza, la proporzionalitΓ  e la correttezza procedimentale, sanciti dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva, nonchΓ© dalle norme espresse della FCI che regolano il trasferimento/valorizzazione degli atleti per la ctg. Allievi 1Β° anno per l’anno 2025/2026.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento di diniego prot. n. 8/sd del 21 gennaio 2026 deve essere annullato per violazione di legge.

    Il Tribunale Federale Sezione II

    P.Q.M.

    dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina, n.q. di genitori del minore F.I., non puΓ² essere applicata la delibera regionale del CR Sardegna di cui al comunicato prot. N. 8/sd del 21/01/2026 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore F.I. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla societΓ  ciclistica A.S.D. Top Bike School-Team Bike O’ Clock che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del nulla osta giΓ  comunicato da parte della ASD Olbia Team quale societΓ  di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

     

    Roma 25/02/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

     

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

    N.Β° 11 del 2026

    25 Febbraio, 2026

    2^ sezione - Procedimento RG 2/26

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore

    - Avv. Lucia Bianco – Giudice

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto alΒ n. 2/26 R.G. Trib.Β Fed. Sez. II,Β promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.

    ***

    Il presente procedimento ha ad oggetto il ricorso proposto dai Sigg.ri Andreano Inzaina e Monica Serra, esercenti la responsabilitΓ  genitoriale sul minore Francesco Inzaina, avverso il provvedimento con cui il Comitato Regionale Sardegna FCI ha negato il nulla osta al trasferimento extra‑regionale dell’atleta per la stagione agonistica 2026 (prot. n. 8/sd del 21 gennaio 2026).

    In data odierna all’udienza di discussione Γ¨ comparso il sig. Andreano INZAINA, genitore del minore F.I.. Per la societΓ  ASD Olbia Racing e per il CR Sardegna nessuno Γ¨ presente seppur ritualmente convocati. Per la SocietΓ  ASD Top Bike School-Team Bike o’ Clock Γ¨ presente il sig. Walter Vernazza in qualitΓ  di Tecnico allenatore giusta delega in atti.

    Previa la relazione introduttiva del Giudice relatore si Γ¨ proceduto alla trattazione della causa.

    ******

    Β L’atleta Francesco Inzaina, nato il 4 marzo 2011, Γ¨ stato tesserato per la stagione 2025 con la societΓ  A.S.D. Olbia Racing Team, nella categoria Esordienti.
    Β In vista del passaggio alla categoria Allievi 1Β° anno per la stagione 2026, i genitori del minore hanno richiesto il nulla osta per il trasferimento alla societΓ  A.S.D. Top Bike School – Team Bike O’Clock.
    Β La societΓ  di appartenenza ha concesso il nulla osta senza condizioni.
    Β Il Comitato Regionale Sardegna, con comunicazione del 21 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta, motivando il diniego opponendo il vincolo regionale applicabile alla categoria e la residenza dell’atleta in Sardegna.

    Β **************

    Il provvedimento impugnato risulta viziato da errore di fatto e di diritto. Le Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026, approvate dal Consiglio Federale il 17 settembre 2025, indicano espressamente che per la categoria 'Allievi 1Β° anno m/f non sussiste alcun vincolo regionale. La tabella 'Prospetto Riassuntivo Trasferimenti Atleti' allegata alla normativa riporta chiaramente 'NO' alla voce 'VINCOLO' per tale categoria.

    La residenza dell’atleta in Sardegna non assume rilievo giuridico in assenza di un vincolo normativo. Il diniego si fonda su un formalismo privo di base regolamentare, risultando pertanto infondato.

    Il provvedimento impugnato viola il principio del superiore interesse del minore, sancito dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dall’art. 1 dello Statuto del CONI e dalla Carta dei diritti dei minori nello sport. Il Comitato avrebbe dovuto considerare la soluzione piΓΉ idonea allo sviluppo sportivo e umano del minore.

    La giurisprudenza sportiva ha piΓΉ volte ribadito la necessitΓ  di rispettare i principi di proporzionalitΓ , di ragionevolezza e di buon andamento nell’applicazione delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia.

    Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con i principi generali dell’ordinamento sportivo, quali il buon andamento, la ragionevolezza, la proporzionalitΓ  e la correttezza procedimentale, sanciti dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva, nonchΓ© dalle norme espresse della FCI che regolano il trasferimento/valorizzazione degli atleti per la ctg. Allievi 1Β° anno per l’anno 2025/2026.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento di diniego prot. n. 8/sd del 21 gennaio 2026 deve essere annullato per violazione di legge.

    Il Tribunale Federale Sezione II

    P.Q.M.

    dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina, n.q. di genitori del minore F.I., non puΓ² essere applicata la delibera regionale del CR Sardegna di cui al comunicato prot. N. 8/sd del 21/01/2026 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore F.I. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla societΓ  ciclistica A.S.D. Top Bike School-Team Bike O' Clock che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del nulla osta giΓ  comunicato da parte della ASD Olbia Team quale societΓ  di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

     

    Roma 25/02/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

     

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

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