RIUNITOSI in teleconferenza in data 09/03/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ lβAvv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 10/2026 β Mattia Orlandini – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lβatleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859); chiede il suo trasferimento alla societΓ UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),
Il Presidente della SocietΓ di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresse βdellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584) dalla societΓ A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859) alla societΓ UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 10/03/2026