2^ sezione – Procedimento RG 10/26

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 09/03/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 10/2026 – Mattia Orlandini – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ€

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ  A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859); chiede il suo trasferimento alla societΓ  UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),

    Il Presidente della SocietΓ  di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ  nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta giΓ  iniziato l’attivitΓ  con l’attuale societΓ  di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse β€œdell’atleta medesimo di poter proseguire l’attivitΓ  nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584) dalla societΓ  A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859) alla societΓ  UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),

    Β 

    f.to Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Salvatore Minardi

    Β 

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

    N.Β° 14 del 2026

    9 Marzo, 2026

    2^ sezione - Procedimento RG 10/26

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 09/03/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 10/2026 – Mattia Orlandini - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ€

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ  A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859); chiede il suo trasferimento alla societΓ  UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),

    Il Presidente della SocietΓ  di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ  nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta giΓ  iniziato l’attivitΓ  con l’attuale societΓ  di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse β€œdell’atleta medesimo di poter proseguire l’attivitΓ  nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584) dalla societΓ  A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859) alla societΓ  UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),

     

    f.to Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Salvatore Minardi

     

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

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