RIUNITOSI in teleconferenza in data 09/03/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresì l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonché il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 10/2026 – Mattia Orlandini – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584), è attualmente tesserato per la società A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859); chiede il suo trasferimento alla società UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),
Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta Mattia Orlandini, categoria Esordiente (tessera n. A328584) dalla società A.S.D. LE MARMOTTE (02Z3859) alla società UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 ASD (02X0281),
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 10/03/2026