Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella – Giudice
– Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 1/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg,ri Sara Ismail e Cesare Coletta nei confronti della ASD Spezia Bike e del C.R. Abruzzo avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.C. presso la ASD Team Cesaro – Franco Ballerini ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Con il ricorso del 16.1.2026 i sigg.ri Sara Ismail e Cesare Coletta esercenti la potestà genitoriale del minore F.C. chiedevano all’intestato Tribunale di dichiarare illegittimo il diniego opposto dalla società ASD Spezia Bike e dal C.R. Abruzzo a rilasciare il nulla osta al trasferimento dell’atleta minore F.C., categoria Esordienti secondo anno, presso la ASD al Team Cesaro- Franco Ballerini , appartenente al C.R. Campania.
Nel proprio ricorso introduttivo i ricorrenti esponevano di aver in un primo momento chiesto il nulla osta alla società ASD Spezia Bike presso cui è tesserato il figlio minore, a seguito del trasferimento della residenza familiare nella regione Campania. A seguito di tale richiesta la società ASD Spezia Bike rilasciava il proprio nulla osta e in linea con i principi del Regolamento Tecnico della FCI, riceveva dalla società Team Cesaro – Franco Ballerini il premio di valorizzazione pari all’importo di € 3.280,00.
A seguito del nuovo trasferimento in Abruzzo i ricorrenti aggiornavano la propria richiesta indirizzandola sia alla ASD Spezia Bike sia al C.R. Abruzzo i quali provvedevano a revocare il nulla osta concesso, essendo venuto meno il presupposto oggettivo che aveva determinato la concessione medesima.
Seguiva uno scambio di comunicazioni tra gli odierni ricorrenti e la società Spezia Bike, con cui venivano esplicitate le effettive motivazioni che avevano portato la madre dell’atleta F.C a richiedere il nulla osta che tenevano conto dell’interesse del minore “sotto il profilo sportivo, educativo e relazionale”. Adducevano che nell’ultimo anno sportivo “l’attività svolta dal minore, pur caratterizzata dalla partecipazione a numerose gare, si è svolta in assenza di una guida tecnica qualificata, ovvero senza un Direttore Sportivo o tecnico federale”
Riferiva di essere stata in prima persona impegnata nell’accompagnamento del figlio; di essere stata delegata ad assistere gli allenamenti su strada degli atleti, in assenza di un personale tecnico qualificato. Tale situazione avrebbe comportato nel figlio una mancanza importante nel percorso di crescita, non solo sotto il profilo sportivo ma anche psicologico e motivazionale.
Riferiva, altresì, che la scelta della società Team Cesaro non era fondata sulla assenza di società sul territorio regionale, bensì sulla valutazione comparativa, del progetto sportivo ed educativo ritenuto dalla famiglia più idoneo nell’interesse del figlio.
In punto di diritto i ricorrenti eccepivano la violazione dell’art. 26 del Regolamento Tecnico FCI e dei principi dell’ordinamento sportivo richiamati nella decisione n 21/2025 di questo Tribunale e, in particolare, la libertà di circolazione sportiva e un’indebita compressione della autonomia genitoriale e del diritto di famiglia.
Con la memoria depositata ritualmente presso la segreteria di questo Tribunale la ASD Spezia Bike preliminarmente eccepiva l’invalidità formale dell’istanza di concessione del nulla osta per il mancato rispetto del termine del 31.10.25, come prescritto dall’art. 28 del Regolamento Tecnico. Confermava altresì di aver revocato il nulla osta concesso in un primo momento essendo venuto meno il presupposto del cambio di residenza e che in ogni caso non erano rispondenti al vero le affermazioni dei ricorrenti circa l’assenza di guide tecniche specializzate; viceversa, la guida tecnica era stata affidata ad un ex ciclista professionista. Si dichiaravano infine disponibili alla restituzione dell’importo ricevuto dal Team Cesaro.
Con la memoria del 12.2.26 si costituiva ritualmente il C.R. Abruzzo che, parimenti, eccepiva in via preliminare l’invalidità formale della richiesta di nulla osta avanzata dagli odierni ricorrenti poiché non risultava pervenuta alcuna comunicazione conforme alle modalità previste dal regolamento federale.
Precisava che in data 13 dicembre aveva ricevuto da un solo genitore del minore F.C. la richiesta del nulla osta con la motivazione del cambio di residenza della famiglia e di aver dato seguito alla suddetta richiesta chiedendo di corredare la stessa con la dichiarazione di manleva da parte della società di appartenenza, del certificato di frequenza scolastica, e il pagamento del premio di valorizzazione da parte della società di destinazione. Riferiva, altresì, che in data 10 gennaio 2026 riceveva una nuova comunicazione, sempre a firma di un solo genitore, con cui veniva aggiornata la richiesta del nulla osta per ragioni diverse. Il C.R. Abruzzo concludeva con il rigetto della istanza invocando l’applicazione delle Norme Trasferimento 2026 approvate dal Consiglio Federale della FCI.
All’udienza del 25.2.2026 comparivano la sig.ra Sara Ismail, il rappresentante della società Spezia Bike e il rappresentante della società Team Cesaro.
La sig.ra Ismail si riportava al proprio ricorso introduttivo, ne chiedeva l’accoglimento e, su domande rivolte dal Tribunale, affermava di aver dato seguito al cambio di residenza solo perché era l’unico modo più rapido di ottenere il nulla osta ai sensi delle disposizioni regolamentari. Riferiva che dopo appena venti giorni si era accorta che non sarebbe stata una soluzione idonea per la crescita sia personale che sportiva per il figlio, e decideva pertanto di tornare in Abruzzo e di comunicarlo alla società Spezia Bike, rilevando le vere e reali motivazioni di fatto che avevano indotti i ricorrenti a procedere alla richiesta di svincolo. La società Spezia Bike insisteva per il rigetto del ricorso per i motivi dedotti nello stesso.
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Il Tribunale, letti gli atti, sentite le parti presenti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Preliminarmente dichiara superata ed assorbita dal presente giudizio l’eccezione sollevata dalle parti resistenti circa la formulazione della domanda a firma di un solo genitore in quanto entrambi non hanno proceduto al rigetto e/o all’inammissibilità della stessa per il motivo tardivamente sollevato avanti al Tribunale; sempre preliminarmente, inoltre, dalla trattazione del caso da parte del C.R. Abruzzo e della società di appartenenza si ritiene infondata la ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata. Risulta per tabulas, infatti, che i Sigg.ri Sara Ismail e Cesare Coletta hanno richiesto tempestivamente entro il termine del 31.10 il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Tecnico a causa del trasferimento della residenza familiare, con ciò rispettando i dettami normativi richiamati dalla stessa normativa sul diritto di famiglia, cui le norme relative al vincolo associativo sono assoggettate.
Il nulla osta concesso in data 9.1.2026 dalla ASD Spezia Bike risulta essersi perfezionato avendo la società stessa incamerato il premio di valorizzazione prescritto dalla normativa vigente e, come tale, ha prodotto i suoi effetti nella sfera giudica dell’atleta minore F.C. e della sua famiglia. Pertanto, è illegittimo il provvedimento di revoca adottato dalla società Spezia Bike, pur essendo stato motivato dal nuovo cambio di residenza della famiglia del minore F.C.
La condotta dei ricorrenti secondo questo Tribunale integra la violazione dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, quali quelli di lealtà e probità dal momento che, come accertato nel corso dell’istruttoria, la sig.ra Sara Ismail ha chiaramente dichiarato di aver chiesto il cambio di residenza con l’unico scopo di ottenere più facilmente il nulla osta al trasferimento fuori regione, che altrimenti non avrebbe ottenuto o avrebbe ottenuto in tempi più lontani. Per tali motivi il Tribunale ritiene dovuto trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni eventuale provvedimento di competenza, come da dispositivo.
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
Ritenuto efficace il nulla osta già concesso dalla società ASD Spezia Bike in data 9.1.2026 autorizza il trasferimento del minore F.C alla società Cesaro ASD – Franco Ballerini che ha versato già nei termini richiesti le somme di cui alla valorizzazione del medesimo atleta.
Dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.
Roma, 25/2/2026
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 10/03/2026