Cosa succede al Registro CONI 2.0

delibera del consiglio Nazionale 1720 del 15 settembre 2022

Il consiglio Nazionale del Coni con delibera 1720 del 15 settembre 2022 ha stabilito che:

nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta:

  • il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozìone Sportiva per le discipline contenute nell’Elenco delle disciplìne ammissibìli per l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 5 comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
  • l’acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettìve, aì sensi del Prìncìpio 4.1 dei Princìpi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come recepito negli statuti federali;
  • l’utilizzo dei simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate;
  • l’acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia sportiva federali ed a quelli istituiti presso il CONI, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva di cui alla delibera di CN n. 1530 del 9/11 /15 approvato con DPCM del 16/12/15;
  • la possibilità di partecipare ad iniziative istituzionali legate, a titolo esemplificativo, a progetti olimpici ed attività di alto livello, oltre che a manifestazioni ed eventi delle strutture territoriali del CONI;
  • tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici.

e che nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale i dati contenuti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, siano utilizzati per seguenti finalità:

  • attività istruttoria per provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, oltre che di sospensione e di conferma del riconoscimento stesso, ai sensi del già richiamato articolo 5 comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modifiche e integrazioni;
  • attività del Centri Studi e Uffici Statistici del CONI, tra cui monitoraggio sportivo e pubblicazioni istituzionali;
  • comunicazioni all’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n.322/1989 e art. 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
  • ogni richiesta proveniente dalle Autorità competenti.

Pertanto, la Federazione Ciclistica Italiana continuerà ad inviare i dati richiesti anche al Registro Coni nelle modalità fin qui utilizzate.

Si raccomanda alle società:

  • di accedere periodicamente al registro Coni per verificare il proprio stato
  • di comunicare al registro le eventuali variazioni del rappresentante legale, della ragione sociale o della sede legale.

Ricordiamo che in caso di variazione del rappresentante legale deve essere inviata alla mail registro@coni.it la seguente documentazione:

Verbale di assemblea e certificato Agenzia delle Entrate di attribuzione del codice fiscale riportante il nominativo del nuovo rappresentante legale.

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Federazione Ciclistica Italiana





Cosa succede al Registro CONI 2.0

delibera del consiglio Nazionale 1720 del 15 settembre 2022

Il consiglio Nazionale del Coni con delibera 1720 del 15 settembre 2022 ha stabilito che:

nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta:

  • il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozìone Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle disciplìne ammissibìli per l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
  • l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettìve, aì sensi del Prìncìpio 4.1 dei Princìpi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come recepito negli statuti federali;
  • l'utilizzo dei simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate;
  • l'acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia sportiva federali ed a quelli istituiti presso il CONI, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva di cui alla delibera di CN n. 1530 del 9/11 /15 approvato con DPCM del 16/12/15;
  • la possibilità di partecipare ad iniziative istituzionali legate, a titolo esemplificativo, a progetti olimpici ed attività di alto livello, oltre che a manifestazioni ed eventi delle strutture territoriali del CONI;
  • tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici.

e che nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale i dati contenuti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, siano utilizzati per seguenti finalità:

  • attività istruttoria per provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, oltre che di sospensione e di conferma del riconoscimento stesso, ai sensi del già richiamato articolo 5 comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modifiche e integrazioni;
  • attività del Centri Studi e Uffici Statistici del CONI, tra cui monitoraggio sportivo e pubblicazioni istituzionali;
  • comunicazioni all'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.322/1989 e art. 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
  • ogni richiesta proveniente dalle Autorità competenti.

Pertanto, la Federazione Ciclistica Italiana continuerà ad inviare i dati richiesti anche al Registro Coni nelle modalità fin qui utilizzate.

Si raccomanda alle società:

  • di accedere periodicamente al registro Coni per verificare il proprio stato
  • di comunicare al registro le eventuali variazioni del rappresentante legale, della ragione sociale o della sede legale.

Ricordiamo che in caso di variazione del rappresentante legale deve essere inviata alla mail registro@coni.it la seguente documentazione:

Verbale di assemblea e certificato Agenzia delle Entrate di attribuzione del codice fiscale riportante il nominativo del nuovo rappresentante legale.

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