Per costituire una associazione sportiva dilettantistica occorre seguire il seguente iter:
- Redazione di uno statuto societario adeguato (D.lg. n.36 del 28 febbraio 2021)
- Redazione di un atto costitutivo
- Registrazione dello statuto e dellβatto costitutivo
- Richiesta di un codice fiscale societario,
- Affiliarsi ad una federazione sportiva
- Iscriversi al Registro CONI e Nuovo Registro Sport e Salute.
Questi sono i punti fondamentali per formare giuridicamente un’associazione.
Vediamo qual Γ¨ la procedura corretta a livello amministrativo, gli adempimenti da portare a termine.
Prima di tutto sarΓ necessario procedere alla registrazione dell’Atto costitutivo e alla redazione di uno Statuto interno. Recandosi presso l’Agenzia delle Entrate si potrΓ procedere alla registrazione, occorrerΓ presentare una copia dei due documenti (Atto costitutivo e Statuto). Una copia rimane all’associazione. La tassa di registrazione, ammonta a 200,00 euro.
Registrato l’atto, si dovrΓ procedere alla richieste del codice fiscale societario, utilizzando il modello A-5, reperibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate. Per la determinazione del codice fiscale sarΓ necessario inserire il “codice attivitΓ ” in grado di descrivere la tipologia di attivitΓ che meglio si adatta all’attivitΓ sportiva svolta e all’Associazione stessa. In allegato al modulo vengono fornite tutte le istruzioni per la sua esatta compilazione. La registrazione e la richiesta del codice fiscale, sono essenziali e consentono di usufruire delle agevolazioni concesse agli enti non commerciali (decreto legislativo 460 del 1997 e successiva legge 383 del 2000).
La fase successiva, consiste nella richiesta di affiliazione ad una Federazione Sportiva
Una volta ottenuta lβaffiliazione, sarΓ necessario completare l’iscrizione al Registro CONI ed al Nuovo Registro Sport e Salute.
La ragione sociale deve obbligatoriamente contenere la dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica“.
LO STATUTO SOCIALE
Il Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 fissa alcuni principi inderogabili in relazione alle forme giuridiche delle SocietΓ Sportive ed ai principi statutari che devono essere necessariamente presenti nellβatto costitutivo e nello statuto di ogni sodalizio sportivo affinchΓ© possa essere definito Associazione Sportiva Dilettantistica e conseguentemente affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale e iscritto allβapposito Registro Nazionale della AttivitΓ Sportive Dilettantistiche.
Il decreto, pone lβaccento sui contenuti obbligatori previsti nello statuto delle societΓ , affinchΓ© queste possano essere considerate a pieno titolo Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Contenuti che riguardano i principi inderogabili, i divieti e le modalitΓ di svolgimento della vita sociale.
Lβoggetto sociale, ad esempio, riveste una particolare importanza. Il legislatore ha infatti indicato come lβoggetto sportivo, declinato nella partecipazione e organizzazione di attivitΓ sportiva, didattica e formativa debba essere lo scopo principale e stabile dellβattivitΓ sociale. Pur non vietando altri tipi di attivitΓ questi sono da definirsi secondari e strumentali e pertanto legati e subordinati allβattivitΓ principale, quella sportiva.
CosΓ¬ come per lβoggetto sociale il decreto individua e richiede che vengano adeguatamente esplicitati allβinterno degli statuti i principi, i divieti e le modalitΓ di attuazione attraverso meccanismi di democrazia interna adeguati e in linea anche con quanto disposto dal codice civile.
Eβ quindi importante che ogni societΓ adotti uno statuto adeguato alle nuove normative.
Solo le societΓ con uno statuto adeguato potranno essere riconosciute dal Registro Nazionale delle AttivitΓ Sportive Dilettantistiche e sarΓ lo stesso Registro, attraverso la societΓ sport e Salute ad eseguire specifiche verifiche.
A tutte le cariche sociali deve accedersi per elezione.
Il Consiglio Direttivo previsto nello statuto-tipo proposto dalla FCI deve essere composto da un minimo di tre persone, tra le quali il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario.
Non possono far parte dei Consigli Direttivi di SocietΓ coloro che non hanno raggiunto la maggiore etΓ .
Per la violazione dei principi suesposti, accertati dalla Commissione Affiliazione e Tesseramento, la SocietΓ potrΓ essere sospesa da ogni attivitΓ con decisione adottata dagli Organi disciplinari sui rilievi posti dalla stessa Commissione.
Allo Statuto sociale adottato al momento della affiliazione potranno essere apportate modifiche da parte dell’Assemblea dei Soci. La SocietΓ ha l’obbligo di comunicarle nel termine di dieci giorni al Comitato Regionale di appartenenza, il quale fornirΓ attestazione scritta del ricevimento e provvederΓ a trasmetterle alla Segreteria Generale.
Le copie dello Statuto sociale, dell’Atto costitutivo, dei verbali di modifica dello Statuto, dovranno essere certificate come autentiche, a pena di nullitΓ , dal Presidente o legale rappresentante e dal Segretario in carica al momento della loro redazione.
Il numero minimo di componente del consiglio direttivo necessari per la costituzione di una ASD Γ¨ di 3 tre persone.
Nella sezione documenti Γ¨ possibile reperire bozze di statuto ed atto costitutivo relativi a tutti i tipi di Associazione Sportiva dilettantistica previste.