La recente riforma dello sport, attuata mediante il D.lgs. n. 36 del 2021, ha introdotto significative novitΓ riguardanti i requisiti che devono essere soddisfatti dagli statuti delle associazioni e societΓ sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Tali requisiti mirano a garantire la corretta gestione di questi enti, assicurando trasparenza, democraticitΓ e assenza di finalitΓ lucrative.
Sede Legale
La sede legale riveste un ruolo cruciale nellβidentificazione di unβassociazione sportiva dilettantistica. Si tratta di una clausola inderogabile dello statuto o dellβatto costitutivo, che indica lβindirizzo presso cui si presume venga svolta lβattivitΓ amministrativa e gestionale dellβente. La sede legale costituisce il punto di riferimento ufficiale per tutte le comunicazioni e gli atti riguardanti lβassociazione. Presso tale indirizzo devono essere conservati tutti i documenti e gli atti relativi alla gestione dellβente, garantendone la disponibilitΓ per eventuali controlli.
Γ importante sottolineare che la sede legale non necessariamente coincide con il luogo di svolgimento delle attivitΓ sportive. Lβassociazione puΓ² infatti liberamente istituire una o piΓΉ sedi secondarie dove vengono concretamente svolte le attivitΓ istituzionali. Tuttavia, la sede legale resta il fulcro amministrativo dellβente e il suo indirizzo deve essere sempre indicato con precisione nello statuto.
Denominazione Sociale
La denominazione sociale assolve una funzione identificativa dellβassociazione, analogamente al nome per le persone fisiche. Non a caso, essa riceve la medesima tutela giuridica prevista dallβart. 7 del Codice Civile per il diritto al nome.
La riforma dello sport impone alcuni obblighi specifici riguardo alla denominazione degli enti sportivi dilettantistici. In particolare, Γ¨ necessario inserire nella denominazione un esplicito riferimento alla finalitΓ sportiva e alla natura dilettantistica dellβassociazione. Tale indicazione deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi dellβente e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico, come chiarito anche dalla circolare dellβAgenzia delle Entrate n. 21/E del 2003.
Oggetto Sociale
Lβoggetto sociale deve necessariamente prevedere lβesercizio in via stabile e principale dellβorganizzazione e gestione di attivitΓ sportive dilettantistiche, includendo anche la formazione, la didattica, la preparazione e lβassistenza allβattivitΓ sportiva dilettantistica.
Il requisito della stabilitΓ esclude che possano accedere al regime speciale degli enti sportivi dilettantistici quei soggetti che svolgono attivitΓ sportiva solo in via occasionale o secondaria. LβattivitΓ sportiva deve infatti qualificarsi come principale rispetto ad eventuali attivitΓ diverse esercitate dallβente.
Unβeccezione a tale principio Γ¨ prevista per le associazioni e societΓ sportive che abbiano acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore. In tal caso, la natura principale dellβattivitΓ sportiva dilettantistica puΓ² venire meno laddove ciΓ² sia necessario per consentire il contestuale svolgimento di altre attivitΓ di interesse generale previste dallβart. 4 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Ferma restando la primarietΓ dellβattivitΓ sportiva dilettantistica, la riforma consente espressamente agli enti sportivi di esercitare anche attivitΓ diverse, purchΓ© ciΓ² sia previsto dallβatto costitutivo o dallo statuto. Tali attivitΓ devono in ogni caso rivestire carattere secondario e strumentale rispetto alle attivitΓ istituzionali
Rappresentanza Legale
La rappresentanza legale dellβassociazione deve essere attribuita ad una o piΓΉ persone, secondo quanto stabilito dallβatto costitutivo o dallo statuto. Non sono previsti particolari limiti o vincoli in merito.
Assenza di Scopo di Lucro
Un requisito inderogabile per gli enti sportivi dilettantistici Γ¨ quello di non perseguire finalitΓ lucrative, nΓ© in senso oggettivo (lucro oggettivo), nΓ© in senso soggettivo (lucro soggettivo).
Lo statuto deve dunque prevedere espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dellβassociazione. Gli eventuali utili dovranno essere interamente reinvestiti nellβattivitΓ sportiva o destinati allβincremento del patrimonio sociale..
Il mancato rispetto del vincolo di destinazione degli utili comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.
Norme sullβOrdinamento Interno
Le norme statutarie che disciplinano lβordinamento interno e lβorganizzazione degli enti sportivi dilettantistici devono ispirarsi al principio di democraticitΓ . In particolare, lo statuto deve garantire:
- La sovranitΓ dellβassemblea dei soci o associati;
- Lβuguaglianza dei diritti tra i soci o associati;
- LβelettivitΓ delle cariche sociali;
- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci o associati improntati a trasparenza e partecipazione;
- Criteri di attribuzione dei diritti di voto tali da garantire effettiva partecipazione alla vita associativa.
Il principio della democraticitΓ costituisce una condizione essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per gli enti sportivi dilettantistici. La sua corretta attuazione Γ¨ oggetto di specifica valutazione in sede di iscrizione al Registro Nazionale delle AttivitΓ Sportive Dilettantistiche e puΓ² essere verificata anche in occasione di successivi controlli.
Rendiconti Economico-Finanziari
Lβobbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e le relative modalitΓ di approvazione devono essere espressamente previsti dallo statuto degli enti sportivi dilettantistici.
La normativa non impone schemi di bilancio specifici, lasciando ampia libertΓ nella scelta dei criteri di redazione dei rendiconti, che potranno essere improntati al principio di cassa o di competenza a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dellβente.
Eβ essenziale che il rendiconto fornisca una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dellβente, nonchΓ© una chiara illustrazione dellβattivitΓ svolta e delle modalitΓ di perseguimento delle finalitΓ statutarie.
I rendiconti devono essere approvati dallβassemblea degli associati entro i termini previsti dallo statuto.
Le modalitΓ di scioglimento dellβassociazione
Ad oggi si segnala la mancanza di una disciplina specifica per le associazioni non riconosciute puΓ² creare incertezze nella gestione della fase di estinzione dellβente. Proprio per questo motivo, la previsione normativa che impone di indicare nello statuto le modalitΓ di scioglimento riveste particolare importanza, in quanto consente di definire in anticipo e con chiarezza le regole da seguire al momento della cessazione dellβattivitΓ associativa.
In particolare, una clausola statutaria ben redatta dovrebbe specificare:
- Le cause di scioglimento: oltre a quelle legali (raggiungimento dello scopo, impossibilitΓ sopravvenuta, venir meno di tutti gli associati), Γ¨ opportuno prevedere anche ipotesi convenzionali, come ad esempio una delibera dellβassemblea straordinaria adottata con maggioranze qualificate.
- Le maggioranze necessarie per deliberare lo scioglimento: in assenza di una disciplina specifica, Γ¨ consigliabile richiedere maggioranze rafforzate, come i due terzi o i tre quarti degli associati, in modo da garantire una decisione ampiamente condivisa.
- Gli adempimenti formali: Γ¨ utile indicare chi sia competente ad accertare la causa di scioglimento, a redigere il bilancio finale di liquidazione, a cancellare lβente dai registri cui Γ¨ iscritto.
- La nomina dei liquidatori: occorre stabilire chi debba provvedere alla liquidazione del patrimonio associativo, se lβassemblea, il consiglio direttivo o soggetti terzi.
- I criteri di devoluzione del patrimonio residuo: in base alla normativa, il patrimonio va destinato a fini sportivi, ma Γ¨ bene specificare se debba essere devoluto ad altri enti sportivi dilettantistici, a federazioni sportive, a enti pubblici che perseguono finalitΓ sportive.
- I termini per il completamento della liquidazione: per evitare che la fase di scioglimento si protragga eccessivamente, puΓ² essere opportuno prevedere un termine entro cui la liquidazione debba essere completata.
La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio
La clausola sulla devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento dellβente rappresenta un corollario del principio di assenza di scopo di lucro che permea tutta la disciplina delle associazioni e societΓ sportive dilettantistiche. La ratio di tale previsione Γ¨ quella di evitare che lβattivitΓ sportiva dilettantistica possa essere utilizzata come schermo per il perseguimento di finalitΓ lucrative da parte degli associati o dei soci. Imponendo di destinare il patrimonio residuo ad altri enti che perseguono analoghe finalitΓ sportive, si garantisce che le risorse accumulate grazie alle agevolazioni fiscali e alle attivitΓ istituzionali siano effettivamente reimpiegate per lo sviluppo dello sport e non si traducano in un arricchimento personale dei singoli.