IlΒ Giudice Sportivo Nazionale
considerato che:
La normativa federale contieneΒ una serie di previsioni concernenti la documentazione necessaria per l'omologazione delle gare da parte del Giudice Sportivo; le norme perΓ² risultano disperse in numerose, diverse fonti normative e, forse anche per questo, non riescono ad avere adempimento pieno , costante e generale da parte di tutti i settori. Per questo abbiamo ricercato ed ottenuto immediata e piena disponibilitΓ della Commissione Giudici di Gara per la redazione di un riepilogo delle norme, che, senza naturalmente innovare rispetto alla normativa tecnica esistente, fornisce un corpo unico delle regole, e si spera che faciliti una attuazione generale e costante in tutti i settori di attivitΓ .
Art. 1) Documentazione per l'omologazione delle gare e delle attivitΓ agonistiche di tutti i settori della Federazione Ciclistica Italiana
La documentazione necessaria per l'omologazione delle gare e delle attivitΓ agonisticheΒ di tutti i settori della Federazione Ciclistica Italiana, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di settore, Γ¨ la seguente:
Programma di gara
Verbale di gara
Il verbale di gara Γ¨ sottoscritto da tutti i commissari e deveΒ recare l'annotazione dell'eventuale effettuazione del controllo antidoping.
Al verbale devono essere allegati:
Β a)Β elenco iscritti ad eccezione delle gare del settore strada.
Β b)Β elenco partenti
Β c) ordine di arrivo; l'ordine di arrivo, ritualmente sottoscritto per ogni classifica, deveΒ recare l'annotazione dell'orario di affissioneΒ
Β d)Β comunicato relativo alle deliberazioni in materia di fatti di corsa, che deve essere esposto al pubblico anche se non sia stata rilevata alcuna infrazione ; nel comunicato, sottoscritto dalla Giuria, deve essere indicato l'orario di esposizione al pubblico.
Β e) comunicato relativo alle decisioni sui reclami circa l'ordine di arrivoΒ e quelle sulle denunce relative ai fatti di corsa, e relativa documentazione; nel comunicato, sottoscritto dalla Giuria, deve essere indicato l'orario di esposizione al pubblico.
Β f)Β relazione del medico di gara
g) rapporto del direttore di corsa, direttore di organizzazione oΒ responsabile della manifestazione, recante l'eventuale decisione di annullamento della corsa nel caso di mancanza di ambulanza attrezzata e/o del medico di gara, di annullamento dopo la partenza o di gara considerata come non disputata.
h)Β distinta premi quietanzata se pervenuta in tempo utile o menzione dell'impegno della SocietΓ organizzatrice per l'invio successivo da parte della stessa.
Β i) denunce relative a fatti di corsa che comportino la sospensione temporanea di competenza del Giudice Sportivo
Β l)Β denunce per infrazioni tecnico-organizzative di cuiΒ all' allegato 2 del Regolamento tecnico dell'AttivitΓ agonistica. e infrazioni disciplinari per il seguito di competenza del Giudice Sportivo
m) denunce eventuali da parte dei tesserati, consegnate alla Giuria.
N.B. Si ricorda la rilevanza dell'annotazione dell'orario di esposizione dell'ordine di arrivo e dei comunicati, in assenza della quale non si conosce il termine di scadenza per la presentazione dei reclami.
Art. 2) Trasmissione della documentazione
La documentazione necessaria per l'omologazione Γ¨ inviata, a cura del Presidente della Giuria, entro 7 giorni dall'effettuazione della garaΒ ( Art.101 lett. h).e art.102 bis comma 5Β del RegolamentoΒ tecnico dell'AttivitΓ agonistica); per le gare a tappe Γ¨ inviata entro 10 giorni dall'ultima tappa.
La documentazione Γ¨ trasmessa in formato elettronico all'indirizzo: giudicesportivo@federciclismo.it.
Le eventuali denunce consegnate alla Giuria da parte dei tesserati devono essere inviate senza indugio al Giudice Sportivo a mezzo raccomandata.
Gli eventuali ritardi della trasmissione della documentazione devono essere segnalati dal Presidente di Giuria al Giudice Sportivo tempestivamente. (Art.102 bis comma 7).
Il rapporto del Rappresentante Federale Antidoping deve essere trasmesso al Giudice Sportivo contestualmente alla trasmissione al Referente Federale Antidoping.
Il Giudice Sportivo Nazionale
Pietro Natalino Pergolari