PROCEDIMENTO N. 27/2019 β RICORRENTE: SIG. COCCHIERI ROBERTO N.Q. DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA AVVERSO LβESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DECRETATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CON COMUNICATO N. 6 DEL 12.12.2019
Β
RIUNITOSIΒ in CAMERA DI CONSIGLIO in data 19 Dicembre 2019 il Tribunale Federale F.C.I. β 2^ Sezione, nelle persone del dott. Adriano Simonetti (Presidente), dellβAvv. Laura Olivieri (componente) e dellβAvv. Andrea Leggieri (componente); svolge le funzioni di Segretario il funzionario FCI, Franco Fantini.
NOMINATO relatore ed estensore lβAvv. Adriano Simonetti Presidente del Tribunale Federale 2^ Sezione, il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nel ricorso in oggetto;
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
Il ricorrente impugna il comunicato della Commissione Elettorale Β recante declaratoria di inammissibilitΓ della sua candidatura alla Presidenza del Comitato Provinciale , da lui presentata con le seguenti modalitΓ :
- Invio della candidatura al Comitato Provinciale di Perugia, Β spedita a mezzo lettera raccomandata in data 10 Dicembre ed anticipata a mezzo posta elettronica in pari data;
- invio della candidatura, direttamente a mezzo posta elettronica, al Comitato Regionale Umbria, con allegata copia della ricevuta della raccomandata inviata al Comitato Provinciale.
La Commissione elettorale ha decretato lβesclusione della candidatura del sig. Cocchieri con la seguente motivazione: ββ¦ in quanto non consta che a seguito della spedizione via mail della richiesta di candidatura abbia fatto pervenire presso il Comitato Regionale gli originali a mezzo raccomandata A/R, cosΓ¬ come disposto dallo Statuto Federale vigenteβ
Con ricorso tempestivamente introdotto il ricorrente contesta la legittimitΓ della decisione della Commissione Elettorale chiedendo a questo Tribunale di dichiarare lβammissione della sua candidatura alla Presidenza del Comitato Provinciale di Perugia, in vista della Assemblea provinciale fissata per il 21 Dicembre 2019, eccependo che la Commissione Elettorale nellβesaminare la sua candidatura βha fatto riferimento alle procedure previste in caso di candidatura agli organi provinciali (art. 32 dello Statuto Federale)Β β¦ procedure per altro erroneamente richiamate nella circolare al riguardo diffusa dal Comitato Provinciale, circolare cui il ricorrente si Γ¨ senzβaltro attenutoβ Per tale motivo il ricorrente ritiene che il provvedimento assunto dalla Commissione Elettorale sia illegittimo e, in quanto tale, da annullare.
RITENUTO CHE
il ricorso debba essere deciso dβurgenza in camera di consiglio, trattandosi di pronuncia attinente alla materia elettorale in vista dellβ imminente svolgimento della relativa Assemblea provinciale
CONSIDERATO CHE
Dallβesame della documentazione in atti Γ¨ emerso in maniera incontrovertibile come il ricorrente non abbia seguito la procedura complessivamente indicata agli artt. 42.5, 43.5, 45, 47.4, 58, 60.2, 60.5 e 75 del Regolamento Organico, nonchΓ© dellβart. 32Β dello StatutoΒ Federale, laddove si evince chiaramente come la candidatura debba essere inviata a mezzo raccomandata A/R sia al Comitato Provinciale che al Comitato Regionale.
Detta procedura, i cui riferimenti legislativi, non possono essere ignoti a chi propone la propria candidatura ad un ruolo istituzionale di cosΓ¬ rilevante profilo, sono anche espressamente indicati e richiamati nellβavviso di convocazione dellβAssemblea.
A ciΓ² si deve aggiungere che, a riprova del fatto che la procedura fosse nota anche al ricorrente stesso che poi, perΓ² ha del tutto immotivatamente omesso lβinvio della Raccomandata A/R al Comitato Regionale, lo stesso Modulo di Candidatura sottoscritto dal Signor Roberto Cocchieri indica quali destinatari della Raccomandata, βanticipata a mezzo mailβ sia il Comitato Provinciale che il Comitato Regionale.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
Respinge il ricorso.
Β
Β
il Presidente del Tribunale Federale
II Sezione
Avv. Andriano SimonettiΒ
Β
Pubblicato il 19 dicembre 2019