2^ sezione – Procedimento n.13 / 2020

    PROCEDIMENTO N. 13/2020 – RICORRENTE: Sig. REMO LANO N.Q. DI CANDIDATO ALLA CARICA DI DELEGATO DEGLI ATLETI PER LA REGIONE PIEMONTE, AVVERSO L’ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DECRETATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CON COMUNICATO N. 5 DEL 7/11/2020

     

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 13 novembre 2020 il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone del dott. Adriano Simonetti (Presidente), Andrea Leggieri e Mariano Parisi (Componenti), nonché il Segretario Franco Fantini; presente il ricorrente, Sig. Remo Lano

    IL TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE

    PREMESSO CHE

     In data 10 novembre 2020, il sig. REMO LANO proponeva ricorso avverso il comunicato numero 5 della Commissione Nazionale Elettorale della Federazione Ciclistica Italiana con la quale, a rettifica di quanto erroneamente previsto nel comunicato numero 1 del 6 novembre 2020, veniva esclusa la candidatura del ricorrente non risultando il medesimo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 31 lettera F dello Statuto Federale.

    Sosteneva il ricorrente:

    di aver partecipato negli ultimi anni alla quasi totalità delle gare federali cicloturistiche e medio fondo;

    di aver partecipato nel 2019 a diverse manifestazioni regionali e nazionali tra cui il raduno nazionale cicloturismo che si è svolto a Perugia;

    che l’iscrizione a gare cicloturistiche non è sottoposto a vincolo di iscrizione tramite il fattore K;

    ed a conferma di tali partecipazioni allegava verbali delle maniofestazioni regionali cod. 150952 del  5 ottobre 2019 e 148537  del 14 Aprile 2019.

    Chiedeva, per effetto di quanto sopra, che venisse dichiarata ammissibile la propria candidatura in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto Federale

    All’udienza del 13 novembre 2020 svoltasi con le modalità telematiche, il ricorrente illustrava, dettagliatamente, le motivazioni poste a fondamento delle proprie richieste specificando di aver preso parte a molteplici gare, tutte “senza classifica individuale”.

    Il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio all’esito della quale così decideva:

    il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

    A ben vedere, infatti, l'articolo 31 dello Statuto Federale, rubricato “condizioni di eleggibilità” prevede, testualmente, che “possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti ….. (lett. F) per gli atleti aver preso altresì parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale”.

    Lo Statuto Federale, quindi, pone quale requisito per l’eleggibilità degli atleti l’aver partecipato a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

    Per competizione sportiva si intende un'attività sportiva in cui due o più partecipanti si impegnino a superarsi, direttamente o indirettamente, con lo scopo di primeggiare.

    Tale concetto trova la propria matrice sia al livello logico che giuridico (art. 1934 c.c.).

    Le manifestazioni alle quali ha dato dimostrazione di aver partecipato il ricorrente, essendo prive, come documentato e come ammesso dallo stesso signor Lano di “classifica individuale” (indice di primato) non possono essere qualificate come competizioni.

    Ne consegue che, mancando il requisito di cui alla lettera F dell'articolo 31 dello Statuto Federale, la candidatura del ricorrente è stata, ad avviso dell’intestato Tribunale, correttamente esclusa

    P.Q.M.

    Il Tribunale respinge il ricorso.

     

    il Presidente del Tribunale Federale

    II Sezione

    dott. Adriano Simonetti 

     

    Pubblicato in data 13 Novembre 2020

     

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    N.Β° 8 del 2020

    13 Novembre, 2020

    2^ sezione - Procedimento n.13 / 2020

    Comunicato N. 8 del 13/11/20

    PROCEDIMENTO N. 13/2020 – RICORRENTE: Sig. REMO LANO N.Q. DI CANDIDATO ALLA CARICA DI DELEGATO DEGLI ATLETI PER LA REGIONE PIEMONTE, AVVERSO L’ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DECRETATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CON COMUNICATO N. 5 DEL 7/11/2020

     

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 13 novembre 2020 il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone del dott. Adriano Simonetti (Presidente), Andrea Leggieri e Mariano Parisi (Componenti), nonché il Segretario Franco Fantini; presente il ricorrente, Sig. Remo Lano

    IL TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE

    PREMESSO CHE

     In data 10 novembre 2020, il sig. REMO LANO proponeva ricorso avverso il comunicato numero 5 della Commissione Nazionale Elettorale della Federazione Ciclistica Italiana con la quale, a rettifica di quanto erroneamente previsto nel comunicato numero 1 del 6 novembre 2020, veniva esclusa la candidatura del ricorrente non risultando il medesimo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 31 lettera F dello Statuto Federale.

    Sosteneva il ricorrente:

    di aver partecipato negli ultimi anni alla quasi totalità delle gare federali cicloturistiche e medio fondo;

    di aver partecipato nel 2019 a diverse manifestazioni regionali e nazionali tra cui il raduno nazionale cicloturismo che si è svolto a Perugia;

    che l’iscrizione a gare cicloturistiche non è sottoposto a vincolo di iscrizione tramite il fattore K;

    ed a conferma di tali partecipazioni allegava verbali delle maniofestazioni regionali cod. 150952 del  5 ottobre 2019 e 148537  del 14 Aprile 2019.

    Chiedeva, per effetto di quanto sopra, che venisse dichiarata ammissibile la propria candidatura in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto Federale

    All’udienza del 13 novembre 2020 svoltasi con le modalità telematiche, il ricorrente illustrava, dettagliatamente, le motivazioni poste a fondamento delle proprie richieste specificando di aver preso parte a molteplici gare, tutte “senza classifica individuale”.

    Il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio all’esito della quale così decideva:

    il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

    A ben vedere, infatti, l'articolo 31 dello Statuto Federale, rubricato “condizioni di eleggibilità” prevede, testualmente, che “possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti ….. (lett. F) per gli atleti aver preso altresì parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale”.

    Lo Statuto Federale, quindi, pone quale requisito per l’eleggibilità degli atleti l’aver partecipato a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

    Per competizione sportiva si intende un'attività sportiva in cui due o più partecipanti si impegnino a superarsi, direttamente o indirettamente, con lo scopo di primeggiare.

    Tale concetto trova la propria matrice sia al livello logico che giuridico (art. 1934 c.c.).

    Le manifestazioni alle quali ha dato dimostrazione di aver partecipato il ricorrente, essendo prive, come documentato e come ammesso dallo stesso signor Lano di “classifica individuale” (indice di primato) non possono essere qualificate come competizioni.

    Ne consegue che, mancando il requisito di cui alla lettera F dell'articolo 31 dello Statuto Federale, la candidatura del ricorrente è stata, ad avviso dell’intestato Tribunale, correttamente esclusa

    P.Q.M.

    Il Tribunale respinge il ricorso.

     

    il Presidente del Tribunale Federale

    II Sezione

    dott. Adriano Simonetti 

     

    Pubblicato in data 13 Novembre 2020

     

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