2^ sezione – Procedimento RG 2/26

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale riunito in data odierna nelle persone dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore

    – Avv. Stefano Gianfaldoni

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto alΒ n. 2/26 R.G. Trib.Β Fed. Sez. II,Β promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.

    Premesso

    – che in data 15/03/26, con prot. 62/sd Γ¨ giunta dal Presidente CR Sardegna β€œ Richiesta di revisione del dispositivo” relativo al procedimento in epigrafe per β€œgrave errore sostanziale nelle motivazioni a sostegno della sentenza”;

    – che in tale richiesta il Presidente CR Sardegna rileva, altresΓ¬, un palese errore rispetto a quanto previsto dalla normativa federale in tema di vincolo per atleti di tale categoria;

    – Che in conclusione lo stesso richiede a tutela della propria onorabilitΓ  e della federazione regionale di voler rivedere il dispositivo in oggetto.

    – Che con l’istanza ritualmente presentata, il Presidente CR Sardegna FCI Β ha richiesto la revisione e correzione dell’evidente errore contenuto nella motivazione della decisione di cui al comunicato n. 11/2026, emessa da questo Tribunale Federale – II Sezione, deducendo che il provvedimento attenzionato riporterebbe, per mero errore di lettura della normativa federale, l’inesistenza del vincolo regionale per gli atleti della categoria Allievi 1Β° anno, mentre la disciplina vigente prevede espressamente tale vincolo.

    Rilevato che l’istanza Γ¨ ammissibile, in quanto volta a correggere un errore materiale evidente, ma non incidente sul dispositivo della decisione, ai sensi dei principi generali dell’ordinamento sportivo.

    Esaminati gli atti e la normativa federale applicabile, l’istanza deve essere accolta, risultando effettivamente presente nella motivazione un mero errore materiale relativo al contenuto delle Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026.

    ***

    Il Tribunale Federale

    P.Q.M.

    in accoglimento della richiesta di revisione della motivazione della decisione del comunicato n. 11/2026, afferente al procedimento n. 02/2026, rileva che deve essere rettificata come di seguito specificato nella parte in cui si afferma:

    β€œLe Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026 […] indicano espressamente che per la categoria Allievi 1Β° anno m/f non sussiste alcun vincolo regionale. La tabella […] riporta chiaramente β€˜NO’ alla voce β€˜VINCOLO’ per tale categoria.”

    Sostituendo la suddetta frase dalla seguente corretta formulazione:

    β€œLe Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026, approvate dal Consiglio Federale, prevedono per la categoria Allievi 1Β° anno m/f la sussistenza del vincolo regionale, come chiaramente indicato nel Prospetto Riassuntivo Trasferimenti Atleti, nel quale la voce β€˜VINCOLO’ per tale categoria reca l’indicazione β€˜SΓŒβ€™. Pertanto, la precedente affermazione contenuta nella motivazione deve intendersi frutto di mero errore materiale di lettura della tabella normativa.”

    Per l’effetto dispone la modifica a pag. 2 della decisione n. 11 del 25/02/2026 dal rigo n. 10 al 14 nel senso e nei termini letterali di cui sopra.

    La presente correzione riguarda esclusivamente la formulazione di parte motiva della decisione e non comporta alcuna modifica del dispositivo, che rimane integralmente confermato in accoglimento degli altri motivi di cui al provvedimento reso in data 25/02/2026.

    Dispone che la presente decisione sia allegata, e ne faccia parte integrante, alla decisione n. 11 del 25/02/26.

    Roma, 13/04/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

    N.Β° 21 del 2026

    13 Aprile, 2026

    2^ sezione - Procedimento RG 2/26

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale riunito in data odierna nelle persone dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore

    - Avv. Stefano Gianfaldoni

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto alΒ n. 2/26 R.G. Trib.Β Fed. Sez. II,Β promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.

    Premesso

    - che in data 15/03/26, con prot. 62/sd Γ¨ giunta dal Presidente CR Sardegna β€œ Richiesta di revisione del dispositivo” relativo al procedimento in epigrafe per β€œgrave errore sostanziale nelle motivazioni a sostegno della sentenza”;

    - che in tale richiesta il Presidente CR Sardegna rileva, altresì, un palese errore rispetto a quanto previsto dalla normativa federale in tema di vincolo per atleti di tale categoria;

    - Che in conclusione lo stesso richiede a tutela della propria onorabilitΓ  e della federazione regionale di voler rivedere il dispositivo in oggetto.

    - Che con l’istanza ritualmente presentata, il Presidente CR Sardegna FCI Β ha richiesto la revisione e correzione dell’evidente errore contenuto nella motivazione della decisione di cui al comunicato n. 11/2026, emessa da questo Tribunale Federale – II Sezione, deducendo che il provvedimento attenzionato riporterebbe, per mero errore di lettura della normativa federale, l’inesistenza del vincolo regionale per gli atleti della categoria Allievi 1Β° anno, mentre la disciplina vigente prevede espressamente tale vincolo.

    Rilevato che l’istanza Γ¨ ammissibile, in quanto volta a correggere un errore materiale evidente, ma non incidente sul dispositivo della decisione, ai sensi dei principi generali dell’ordinamento sportivo.

    Esaminati gli atti e la normativa federale applicabile, l’istanza deve essere accolta, risultando effettivamente presente nella motivazione un mero errore materiale relativo al contenuto delle Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026.

    ***

    Il Tribunale Federale

    P.Q.M.

    in accoglimento della richiesta di revisione della motivazione della decisione del comunicato n. 11/2026, afferente al procedimento n. 02/2026, rileva che deve essere rettificata come di seguito specificato nella parte in cui si afferma:

    β€œLe Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026 […] indicano espressamente che per la categoria Allievi 1Β° anno m/f non sussiste alcun vincolo regionale. La tabella […] riporta chiaramente β€˜NO’ alla voce β€˜VINCOLO’ per tale categoria.”

    Sostituendo la suddetta frase dalla seguente corretta formulazione:

    β€œLe Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026, approvate dal Consiglio Federale, prevedono per la categoria Allievi 1Β° anno m/f la sussistenza del vincolo regionale, come chiaramente indicato nel Prospetto Riassuntivo Trasferimenti Atleti, nel quale la voce β€˜VINCOLO’ per tale categoria reca l’indicazione β€˜SΓŒβ€™. Pertanto, la precedente affermazione contenuta nella motivazione deve intendersi frutto di mero errore materiale di lettura della tabella normativa.”

    Per l’effetto dispone la modifica a pag. 2 della decisione n. 11 del 25/02/2026 dal rigo n. 10 al 14 nel senso e nei termini letterali di cui sopra.

    La presente correzione riguarda esclusivamente la formulazione di parte motiva della decisione e non comporta alcuna modifica del dispositivo, che rimane integralmente confermato in accoglimento degli altri motivi di cui al provvedimento reso in data 25/02/2026.

    Dispone che la presente decisione sia allegata, e ne faccia parte integrante, alla decisione n. 11 del 25/02/26.

    Roma, 13/04/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

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