Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale riunito in data odierna nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella β Giudice relatore
– Avv. Stefano Gianfaldoni
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto alΒ n. 2/26 R.G. Trib.Β Fed. Sez. II,Β promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.
Premesso
– che in data 15/03/26, con prot. 62/sd Γ¨ giunta dal Presidente CR Sardegna β Richiesta di revisione del dispositivoβ relativo al procedimento in epigrafe per βgrave errore sostanziale nelle motivazioni a sostegno della sentenzaβ;
– che in tale richiesta il Presidente CR Sardegna rileva, altresΓ¬, un palese errore rispetto a quanto previsto dalla normativa federale in tema di vincolo per atleti di tale categoria;
– Che in conclusione lo stesso richiede a tutela della propria onorabilitΓ e della federazione regionale di voler rivedere il dispositivo in oggetto.
– Che con lβistanza ritualmente presentata, il Presidente CR Sardegna FCI Β ha richiesto la revisione e correzione dellβevidente errore contenuto nella motivazione della decisione di cui al comunicato n. 11/2026, emessa da questo Tribunale Federale β II Sezione, deducendo che il provvedimento attenzionato riporterebbe, per mero errore di lettura della normativa federale, lβinesistenza del vincolo regionale per gli atleti della categoria Allievi 1Β° anno, mentre la disciplina vigente prevede espressamente tale vincolo.
Rilevato che lβistanza Γ¨ ammissibile, in quanto volta a correggere un errore materiale evidente, ma non incidente sul dispositivo della decisione, ai sensi dei principi generali dellβordinamento sportivo.
Esaminati gli atti e la normativa federale applicabile, lβistanza deve essere accolta, risultando effettivamente presente nella motivazione un mero errore materiale relativo al contenuto delle Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026.
***
Il Tribunale Federale
P.Q.M.
in accoglimento della richiesta di revisione della motivazione della decisione del comunicato n. 11/2026, afferente al procedimento n. 02/2026, rileva che deve essere rettificata come di seguito specificato nella parte in cui si afferma:
βLe Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026 [β¦] indicano espressamente che per la categoria Allievi 1Β° anno m/f non sussiste alcun vincolo regionale. La tabella [β¦] riporta chiaramente βNOβ alla voce βVINCOLOβ per tale categoria.β
Sostituendo la suddetta frase dalla seguente corretta formulazione:
βLe Norme di trasferimento/valorizzazione atleti 2025/2026, approvate dal Consiglio Federale, prevedono per la categoria Allievi 1Β° anno m/f la sussistenza del vincolo regionale, come chiaramente indicato nel Prospetto Riassuntivo Trasferimenti Atleti, nel quale la voce βVINCOLOβ per tale categoria reca lβindicazione βSΓβ. Pertanto, la precedente affermazione contenuta nella motivazione deve intendersi frutto di mero errore materiale di lettura della tabella normativa.β
Per lβeffetto dispone la modifica a pag. 2 della decisione n. 11 del 25/02/2026 dal rigo n. 10 al 14 nel senso e nei termini letterali di cui sopra.
La presente correzione riguarda esclusivamente la formulazione di parte motiva della decisione e non comporta alcuna modifica del dispositivo, che rimane integralmente confermato in accoglimento degli altri motivi di cui al provvedimento reso in data 25/02/2026.
Dispone che la presente decisione sia allegata, e ne faccia parte integrante, alla decisione n. 11 del 25/02/26.
Roma, 13/04/2026
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi