2^ sezione – Procedimento n. 09/2023

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 24 Marzo 2023,Β nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonchΓ© il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

    Β 

    PROCEDIMENTO N. 09/2023 – PETRUCCI Gianluca – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ€ ATLETA MINORE PETRUCCI Matteo

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    Β PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta PETRUCCI Matteo, categoria Juniores (tessera A206849), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ  ASD EFFETTO CICLISMO – NOI SPORT (cod. 11A3012); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla societΓ  ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).

    Β Il Presidente della SocietΓ  di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ  nella corrente stagione agonistica.

    Β 

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta giΓ  iniziato l’attivitΓ  con l’attuale societΓ  di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse β€œdell’atleta medesimo di poter proseguire l’attivitΓ  nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato PETRUCCI Matteo (tessera A206849) dalla societΓ  EFFETTO CICLISMO – NOI SPORT (cod. 11A3012) alla SocietΓ  ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).

    Β 

    Β Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

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    N.Β° 4 del 2023

    24 Marzo, 2023

    2^ sezione - Procedimento n. 09/2023

    Comunicato N. 4 del 24/03/23

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 24 Marzo 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

     

    PROCEDIMENTO N. 09/2023 – PETRUCCI Gianluca - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE PETRUCCI Matteo

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta PETRUCCI Matteo, categoria Juniores (tessera A206849), è attualmente tesserato per la società ASD EFFETTO CICLISMO – NOI SPORT (cod. 11A3012); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).

     Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato PETRUCCI Matteo (tessera A206849) dalla società EFFETTO CICLISMO – NOI SPORT (cod. 11A3012) alla Società ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).

     

     Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

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