PROCEDIMENTO N. 19/2019 – RICORRENTE MATTIUZ MORENO – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ’ ATLETA MINORE MATTIUZ S.
CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);
NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta MATTIUZ Stefano, categoria Juniores, è attualmente tesserato per la società G.S. Caneva (cod. 05T0021); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà, per motivi personali, del suo trasferimento alla S.C. Fontanafredda (05U0022) già nella corrente stagione agonistica;
b) Il Presidente della Società di appartenenza con dichiarazione scritta ha confermato che non ci sono motivi ostativi a tale richiesta, avendo l’atleta già assolto gli obblighi societari
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;
– quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;
P.Q.M.
Autorizza il trasferimento dell’atleta MATTIUZ Stefano (tess. 989739E) dalla Società G.S. CANEVA (cod. 05T0021) alla S.C. FONTANAFREDDA (05U0022).
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PROCEDIMENTO N. 20/2019 – RICORRENTE CESCA GIANNI – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ’ ATLETA MINORE CESCA B.
CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);
NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta CESCA Beatrice, categoria Donna Junior, è attualmente tesserata per la società ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (cod. 05J0774); i genitori della stessa hanno manifestato la volontà, per motivi personali, del suo trasferimento alla società U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE (03G0879) già nella corrente stagione agonistica;
b) Il Presidente della Società di appartenenza ed il Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia, con dichiarazione scritta hanno confermato che non ci sono motivi ostativi a tale richiesta;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;
– quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;
P.Q.M.
Autorizza il trasferimento dell’atleta CESCA Beatrice (tess. 95599Z9 dalla ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM (cod. 05J0774) alla .U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE (03G0879).
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PROCEDIMENTO N. 21/2019 – RICORRENTE VIGHI ANGELO – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ’ ATLETA MINORE VIGHI F.
CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);
NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta VIGHI Francesco, categoria Juniores, è attualmente tesserato per la società G.B. JUNIOR TEAM (cod. 02V3776); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà, per motivi personali, del suo trasferimento alla S.C. SUPERMERCATI MASSÌ (02Q2556) già nella corrente stagione agonistica;
b) Il Presidente della Società di appartenenza con dichiarazione scritta ha dato il proprio parere favorevole, confermando che non vi sono pendenze in essere con l’atleta;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;
– quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;
P.Q.M.
Autorizza il trasferimento dell’atleta VIGHI Francesco (tessera 964006S) dalla Società G.B. JUNIOR TEAM (cod. 02V3776) alla S.C. SUPERMERCATI MASSÌ (02Q2556).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Adriano Simonetti
Pubblicato in data 10 Luglio 2019