La Corte Federale d’Appello – 2^ Sezione, composta dai Sigg.:
Prof. Avv. Jacopo Tognon – Presidente;
Avv. Miriam Zanoli – Componente effettivo;
Avv. Rosita Gervasio – Componente supplente ed estensore;
nella procedura n. 06/2019, promossa dal sig. Michele GALLERANI, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore sig. Filippo GALLERANI, nei confronti della Società A.S.D. SANCARLESE CICLISMO, per il rilascio del nulla osta al trasferimento del predetto tesserato ad altro Sodalizio;
e nel giudizio sul ricorso in Corte Federale d’Appello del sig. Michele GALLERANI, nelle spiegate qualità, avverso la delibera del Tribunale Federale – 2^ Sezione, giusta Comunicato n. 3 dell’8 Marzo 2019, di rigetto in primo grado della spiegata istanza;
IN FATTO:
Con reclamo depositato il 9 aprile 2019, il sig. Michele GALLERANI, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore sig. Filippo GALLERANI, rappresentato e difeso dal Dott. Andrea FIN, impugnava innanzi a questa Sezione della Corte Federale d’Appello la delibera del Tribunale Federale – 2^ Sezione, come da Comunicato n. 3 dell’8 Marzo 2019 pubblicato con motivi il 26 marzo 2019, con la quale, in esito alla instaurata procedura n. 06/2019, veniva rigettato il ricorso in primo grado promosso dallo stesso sig. GALLERANI nei confronti della Società A.S.D. SANCARLESE CICLISMO (in seguito, breviter, anche solo SANCARLESE), al fine di ottenere il nulla osta al trasferimento del suddetto giovane tesserato da quest’ultimo Gruppo Sportivo ad altro Sodalizio, ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica (R.T.A.A.).
A fondamento ed a supporto delle proprie ragioni, il ricorrente, già in prima istanza, enunciava una serie di articolate ed accorate motivazioni, connesse principalmente allo stato di profondo disagio vissuto dal giovane Filippo, tesserato, durante la stagione 2018, con la SANCARLESE nella categoria Esordienti 1° anno, soprattutto per l’atteggiamento asseritamente offensivo e vessatorio tenuto dal Presidente del club, sig. Marco MARGUTTI, verso atleti e genitori, oltre a molteplici problematiche di carattere organizzativo, che avrebbero ostacolato fortemente la costante e proficua partecipazione dei ciclisti in erba ad allenamenti e gare e messo a dura prova l’integrità fisica ed, ancor più, la serenità psicologica degli stessi.
Acquisite le controdeduzioni di parte convenuta, la quale negava ogni addebito, sottolineando, anzi, la lunghissima e gloriosa attività della compagine de qua in favore della pratica ludico-agonistica dei giovani del posto e della loro crescita sportiva ed umana, e celebrata l’udienza di discussione, il Tribunale decideva di respingere la domanda proposta dal sig. GALLERANI, non ravvisandosene i presupposti sostanziali e normativi e, quindi, venendo meno la possibilità per il Giudicante di dichiarare “lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza”, ai sensi dell’art. 32 comma 5 lettera f) del Regolamento di Giustizia Federale.
Avverso la prefata pronuncia proponeva, come detto, appello il sig. Michele GALLERANI, sempre per conto e nell’interesse del figliolo Filippo, con libello introduttivo, nel quale, dopo analitica ed esaustiva premessa, venivano ampiamente e diffusamente ribadite e sviluppate le innumerevoli questioni oggetto del contendere, raccolte in vari capitoli/paragrafi; in via istruttoria, veniva prodotta copiosa allegazione documentale.
La SANCARLESE, a sua volta, sempre per mano del suo Presidente sig. Marco MARGUTTI, replicava, con proprie esaurienti note difensive, alle contestazioni mosse, a vario titolo, dal reclamante, evidenziando la palese pretestuosità ed infondatezza delle censure medesime ed attribuendo, anzi, ai sigg. GALLERANI (padre e figlio) comportamenti non conformi a lealtà e correttezza (i.e., la partecipazione ad allenamenti non autorizzati presso Società concorrenti).
Seguivano brevi memorie integrative ad opera della difesa del ricorrente, con deposito di ulteriori documenti.
Quindi, esaurita la discussione nella riunione del 13 Maggio 2019, a cui prendevano parte solo i sigg. GALLERANI ed il designato difensore, il presente procedimento impugnatorio era trattenuto in decisione.
IN DIRITTO:
Questa Corte ritiene preliminarmente di evidenziare che la mancanza di giurisdizione, rilevata dal Tribunale Federale, sull'applicazione dell'articolo 26 RTAA, è illegittima e in palese contrasto con gli articoli 32, lett. f) e 33, lett. h del Regolamento Giustizia, nonché 41, lett. f) e 42, lett. h) dello Statuto Federale.
Tale conclusione è, inoltre, in contrasto con quanto osservato dallo stesso Tribunale Federale che, nel decidere una richiesta di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza ex art 32, comma 5, lett. f), avente ad oggetto un minore, si è così espresso: “al riguardo il sindacato del Tribunale Federale appare più ampio ed incisivo rispetto a quello tradizionalmente attribuito ai sensi dell’art. 28 RTAA: è cioè possibile oggi adire l’organo di giustizia ai sensi della lett. f) cit., non solo al fine di un controllo estrinseco sulla legittimità del diniego di trasferimento opposto dalla società sportiva (in genere prima dell’inizio della nuova stagione agonistica) ma anche al fine di verificare, in corso di rapporto, situazioni perturbatrici degli impegni rispettivamente assunti laddove assurgano ad un livello di gravità tale da integrare le clausole generali della “giusta causa” o della “inadempienza” (Cfr. Tribunale Federale, Comunicato N. 2 del 18/03/2016 procedimento 04/16).
Successivamente tanto il Tribunale Federale, quanto e la Corte Federale d’Appello hanno deciso procedimenti aventi ad oggetto richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo inerenti minori, proprio alla luce del dettato dell’art. 26 RTAA (Cfr. Tribunale Federale, Comunicato N. 1 del 3 marzo 2017, procedimenti N. 1/2017 e 5/2017, Corte Federale d’Appello, 2^ Sez., Comunicati N. 2 e 3/2015 , Decisione N. 5/2018).
Il Tribunale Federale può, dunque, certamente verificare che non vi siano i presupposti necessari affinché l'articolo 26 RTAA venga applicato, ma non denegare completamente la sua giurisdizione e esimersi in tal modo da un'analisi della fattispecie concreta.
È doveroso, altresì, premettere come il tema su cui qui si dibatte, relativo al vincolo sportivo ed alla sua eventuale cessazione, costituisca da sempre, in tutti gli sport, individuali e di squadra, occasione di approfondite ed accese discussioni, che vedono sovente contrapporsi due macrocategorie di idee e di interessi: da un lato, i rappresentanti delle Società e dei club, che, usufruendo e, per così dire, beneficiando di tale vincolo, tendono a conservarlo e/od a prolungarlo il più possibile; dall’altro, i tesserati che questo vincolo in qualche misura subiscono, i quali, invece, vorrebbero abolirlo completamente o, comunque, ridurne al minimo gli effetti.
Nell’ambito di una dialettica del genere, si confrontano e/o si sovrappongono argomentazioni e riflessioni più o meno valide e condivisibili, pur nella dicotomia dei rispettivi sostrati, oggettivi e precettivi.
Se, per taluni versi, il vincolo è considerato dalle Società come una indefettibile garanzia di stabilità e di durevolezza dei rapporti con i tesserati, a tutela della solidità e della continuità dell’attività sportiva, al contrario, da parte di questi ultimi, costretti a rimanere legati ad un Sodalizio per un certo periodo di tempo, anche oltre la propria volontà, si invoca a gran voce l’abolizione di un simile status, sovente foriero di situazioni di difficoltà e di disagio, reputate incompatibili con principi basilari come il rispetto della persona e la libertà di associazione, tanto più perché costituzionalmente sanciti e protetti.
Ad ogni modo, questo Collegio ritiene che, per un approccio corretto e proficuo alla questione, non possa prescindersi da una valutazione de iure condito e non già de iure condendo: laddove il vincolo sportivo esista, da esso non potrà comunque prescindersi ed andrà riconosciuto ed applicato, pur con i necessari distinguo ed i correttivi che il plesso normativo di riferimento prevede e consente.
Venendo, ora, al caso di specie, è fuor di dubbio come la richiesta di svincolo o, per meglio dire, di concessione del nulla osta al trasferimento ad altra Società, formulata dal ricorrente, al di là ed a prescindere da qualsivoglia considerazione di carattere generale ed extrasportivo, pur certamente apprezzabile, vada necessariamente delibata con riguardo alle disposizioni che, attualmente, regolano la materia.
Ci si riferisce, precipuamente, agli artt. 26 e ss. del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica nonché al già citato art. 32 comma 5 lettera f) del Regolamento di Giustizia Federale, ove si parla espressamente di “scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza”.
Poiché è acclarato che il giovane Filippo GALLERANI, in quanto tesserato, nel 2018, per la categoria Esordienti 1° anno, fosse sottoposto a vincolo sportivo con la A.S.D. SANCARLESE CICLISMO, bisogna capire se, in codesta determinata e peculiare circostanza, siano riscontrabili quegli eccezionali e gravi elementi (“giusta causa” e/od “inadempienza”) che consentano il venir meno dell’instaurato rapporto.
In proposito, l’adita Corte reputa insufficiente, a tal fine, la mera condizione di disagio psicologico patita dal ragazzo nel periodo di sua militanza nei ranghi del menzionato club, così come certificata dalla Psicologa e Psicoterapeuta Dott.ssa Marta Zola nella relazione prodotta dal reclamante: senza voler minimamente sminuire e/o sottovalutare la descritta sofferenza del giovane ciclista, si ritiene che non è stata dimostrata con idonea precisazione la diretta relazione causale tra il disagio psicologico dell'atleta e l'ambiente sportivo della A.S.D SANCARLESE, essa, pertanto, può assumere, al più, una funzione aggiuntiva e/o complementare rispetto a circostanze diverse e più conferenti all’ambito giuridico-sportivo, che possano, appunto, di per sé sole, giustificare la concessione ex officio e/o iussu iudicis del nulla osta al trasferimento.
Addirittura priva di ogni rilevanza, per quanto qui si discute, è, dal canto suo, la prova dell’avvenuto trasferimento abitativo della famiglia GALLERANI da Terre del Reno (FE) – Frazione San Carlo a Molinella (BO), a causa di una sorta di incompatibilità ambientale venutasi a creare in loco con l’inasprirsi della conflittualità verso il sig. Marco MARGUTTI e la SANCARLESE. Questa circostanza non sembra, in particolare, direttamente collegata all'inasprirsi dei rapporti con il Presidente della ASD Sancarlese visto che per anni i coniugi Gallerani hanno portato i figli, Filippo e Simone, in due società tra loro lontane.
Quel che occorre, invece, dimostrare, ai fini dell’invocata declaratoria, è se, durante il protrarsi dell’ultimo tesseramento del sig. Filippo GALLERANI con la succitata Società, si siano verificate violazioni e/od inadempienze autenticamente ed obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del legame sportivo tra il giovane ciclista e la compagine di appartenenza.
Or bene, questo Collegio è fermo e convinto nell’individuare detta intollerabile situazione nel ruolo di allenatore di fatto indebitamente svolto, senza averne alcuna abilitazione, dal sig. Marco MARGUTTI, il quale provvedeva, personalmente ed estemporaneamente, alla preparazione tecnica ed atletica dei tesserati rientranti nella categoria Esordienti (oltre a Filippo GALLERANI, anche Edoardo PUZZO e Davide CARTOLINA), pur consapevole di non essere in possesso di specifiche ed insostituibili competenze (contestazione esposta dal ricorrente al paragrafo 3-C dell’appello).
La prefata evenienza non solo è confermata dalle raccolte dichiarazioni della sig,ra Lorella RODOLFI (cfr. all. 1 al reclamo) e del sig. Roberto CASTALDINI (cfr. all. 21 alla memoria integrativa), ma è, soprattutto, suggellata dallo stesso Presidente MARGUTTI, nelle proprie controdeduzioni del 6 Maggio 2019: “Questione allenamento: il gestore dell’attività che era presente una volta la settimana agli allenamenti, era il DS di 3° livello [circostanza, a sua volta, rivelatasi solo parzialmente vera, ndr]nell’altro allenamento, invece, era sempre presente il sottoscritto”. Ed ancora: “ho sempre suggerito ai ragazzi come comportarsi in corsa”.
La SANCARLESE, infatti, pur contando in organico su un tecnico abilitato di 3° livello (il sig. Damiano MARGUTTI, figlio del Presidente), in grado di occuparsi della categoria Esordienti, in realtà lasciava che a seguire i tre giovani ciclisti fosse quasi sempre il sig. Marco MARGUTTI, assolutamente inidoneo ad un simile compito.
Trattasi, con lapalissiana evidenza, di una inottemperanza estremamente grave, oltre che prolungata nel tempo, tale da compromettere molto seriamente l’essenza stessa della formazione sportiva (e non solo) di ragazzi in piena fase di crescita e di sviluppo, allenati e guidati da una persona magari pure volonterosa ed appassionata, ma totalmente sfornita delle indispensabili ed irrinunciabili cognizioni ad hoc.
Al cospetto di una condotta così superficiale e stigmatizzabile, è giocoforza concludere per la configurabilità dei requisiti della giusta causa e della inadempienza, normativamente richiesti per la cessazione forzosa del vincolo sportivo del ricorrente con la A.S.D. SANCARLESE CICLISMO.
Atteso il carattere dirimente e decisivo per l’odierno contendere dell’argomento testè enunciato, il Collegio reputa pleonastico e superfluo, per comprensibili ragioni di economia processuale, soffermarsi sugli altri punti dell’appello in parola, da considerarsi tutti superati e/od assorbiti da quanto appena significato e rappresentato.
Aggiungasi solo che, l'atleta non ha legittimazione ad agire per il premio di addestramento e formazione tecnica, il quale costituisce un credito di cui è titolare la Società cessionaria che non è parte del presente procedimento: nella decisione 5/2018, infatti, questa Corte ha affermato che la suddetta somma riguarda unicamente, sulla base dell'articolo 29 RTAA, un rapporto obbligatorio tra le due società. La mancata corresponsione di un tale importo, d'altro canto, potrebbe essere anche giustamente una sanzione accessoria ma solo se la società A.S.D. SANCARLESE, in seguito a deferimento della Procura federale, venisse sanzionata con una sospensione per una durata pari o superiore a 30 giorni (articoli 48 Regolamento di Giustizia Federale e 29 comma 2 RTAA). Quindi, questo Collegio considera inammissibili le richieste del reclamante concernenti il suddetto premio.
P.Q.M.
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
2^ SEZIONE
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie, nei termini e nei limiti di cui in narrativa, il reclamo proposto dal sig. Michele GALLERANI, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio sig. Filippo GALLERANI, e, per l’effetto, in riforma della impugnata delibera del Tribunale Federale, concede, con decorrenza immediata, il nulla osta al trasferimento del predetto atleta dalla A.S.D. SANCARLESE CICLISMO ad altra Società.
Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione circa la configurabilità di violazioni disciplinari a carico di tesserati e per l'eventuale apertura del relativo procedimento.
Motivi depositati in data 03 giugno 2019.
Il Presidente, Prof. Avv. Jacopo Tognon
Data di pubblicazione: 03 giugno 2019