2^ sezione – Decisione n. 6 / 2016 (Art. 10 dello Statuto Federale)

    La Corte Federale di appello, II Sezione, composta dai Signori:

    Β 

    Prof. Avv. Jacopo Tognon Presidente

    Avv. Gianluca GulinoΒ Componente effettivo ed estensore

    Avv. Miriam Zanoli Componente effettivo

    Β 

    con l’assistenza del Funzionario F.C.I. Avv. Marzia Picchioni;

    Β 

    letta la richiesta di interpretazione avanzata dal Segretario Generale del 12.10.2016 dell’art. 10 dello Statuto Federale;

    Β 

    visto l’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia sportiva;

    Β 

    applicato l’art. 20 dello Statuto Federale, che consente la multi-conferenza, garantita la contestualitΓ  della partecipazione di tutti i componenti e la possibilitΓ  di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione;

    Β 

    alla riunione tenutasi a Padova, addì 17 ottobre 2016, luogo ove si trovava il Presidente della Corte, giusta il disposto della disposizione testé citata;

    Β 

    ha adottato la seguente

    DECISIONE

    In fatto ed in diritto.

    Β 

    1. – Con quesito del 12.10.2016 il Segretario Generale della F.C.I., dott.ssa Maria Cristina Gabriotti, proponeva a questa Corte Federale la seguente questione interpretativa avente ad oggetto l’art. 10 dello Statuto Federale.

    In particolare, il remittente, evidenziata l’emanazione della citata disposizione in epoca successiva all’approvazione del Regolamento organico e rilevato il conseguente silenzio normativo di dettaglio di quest’ultimo, chiede a questa Corte Federale se possa esservi identitΓ  tra la β€œCommissione verifica poteri” di cui al comma 7 dell’art. 10 cit. e quella cui incombe il controllo del quorum in sede di Assemblea regionale o se, diversamente, non debba esserne predisposta una ad hoc, nomina – quest’ultima – che, sempre a parere del remittente, parrebbe β€œsenz’altro necessaria qualora lo scrutinio si svolga in altra sede pubblica” (cosΓ¬ come previsto dall’art. 42 del Regolamento organico).

    2. – L’art. 10, comma 7, dello Statuto Federale recita: Β«La Commissione di Verifica dei Poteri Γ¨ nominata dal Consiglio Federale, quelle delle Assemblee regionali e provinciali sono nominate dai rispettivi Consigli Regionali e Provinciali. Non possono essere nominati componenti delle Commissioni Verifica Poteri i candidati a cariche elettive. La Commissione di Verifica dei Poteri Γ¨ composta da un numero che varia da 3 a 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente o Segretario e 2 o piΓΉ membri supplenti. Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identitΓ  dei Delegati, sulla sostituzione dei Delegati effettivi con quelli supplenti, sul numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, tecnici ed il totale dei voti attribuiti agli stessi.Β» (la sottolineatura Γ¨ degli scriventi, n.d.r.).

    3. – La norma oggetto di scrutinio appare di agevole esegesi.

    Alla Commissione Verifica Poteri in essa contemplata spetta eminentemente la verifica del quorum assembleare (numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, tecnici ed il totale dei voti attribuiti agli stessi).

    CiΓ² posto, a nulla puΓ² rilevare l’evenienza che lo scrutinio possa – in assai remota ipotesi – svolgersi in altra sede pubblica, diversa dall’Assemblea regionale, poichΓ© lo scrutinio Γ¨ operazione materiale di mero conteggio dei voti, successiva alla corretta verifica degli aventi diritto al voto, demandata al controllo delle commissioni scrutinatrici di cui al successivo comma 8 dell’art. 10 cit.

    Vero Γ¨ semmai che nulla osta a che possa esservi identitΓ  tra i componenti della Commissione Verifica Poteri e la Commissione di scrutinio. EpperΓ², pure in tale ultimo caso sussiste un’evidente inconfigurabilitΓ  giuridica, oltre che un altrettanto evidente inopportunitΓ  pratica, della creazione di una diversa Commissione Verifica Poteri da quella che promani in sede assembleare.

    Β 

    P.Q.M.

    Β 

    la Corte Ferale di appello, II Sezione, definitivamente decidendo sulla richiesta di interpretazione dell’art. 10 dello Statuto Federale avanzata dal Segretario Generale in data 16 ottobre 2016, interpreta l’art. 10 dello Statuto Federale nei sensi di cui alla parte motiva, punto 3, 3a e 4a alinea.

    Β 

    Così deciso in Padova, addì 17 ottobre 2016.

    Il Presidente, Prof. Avv. J. Tognon

    Β 

    Data di pubblicazione: 25/10/2016

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    N.Β° 6 del 2016

    17 Ottobre, 2016

    2^ sezione - Decisione n. 6 / 2016 (Art. 10 dello Statuto Federale)

    Comunicato N. 6 del 17/10/16

    La Corte Federale di appello, II Sezione, composta dai Signori:

     

    Prof. Avv. Jacopo Tognon Presidente

    Avv. Gianluca Gulino Componente effettivo ed estensore

    Avv. Miriam Zanoli Componente effettivo

     

    con l’assistenza del Funzionario F.C.I. Avv. Marzia Picchioni;

     

    letta la richiesta di interpretazione avanzata dal Segretario Generale del 12.10.2016 dell’art. 10 dello Statuto Federale;

     

    visto l’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia sportiva;

     

    applicato l’art. 20 dello Statuto Federale, che consente la multi-conferenza, garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione;

     

    alla riunione tenutasi a Padova, addì 17 ottobre 2016, luogo ove si trovava il Presidente della Corte, giusta il disposto della disposizione testé citata;

     

    ha adottato la seguente

    DECISIONE

    In fatto ed in diritto.

     

    1. – Con quesito del 12.10.2016 il Segretario Generale della F.C.I., dott.ssa Maria Cristina Gabriotti, proponeva a questa Corte Federale la seguente questione interpretativa avente ad oggetto l’art. 10 dello Statuto Federale.

    In particolare, il remittente, evidenziata l’emanazione della citata disposizione in epoca successiva all’approvazione del Regolamento organico e rilevato il conseguente silenzio normativo di dettaglio di quest’ultimo, chiede a questa Corte Federale se possa esservi identità tra la “Commissione verifica poteri” di cui al comma 7 dell’art. 10 cit. e quella cui incombe il controllo del quorum in sede di Assemblea regionale o se, diversamente, non debba esserne predisposta una ad hoc, nomina – quest’ultima – che, sempre a parere del remittente, parrebbe “senz’altro necessaria qualora lo scrutinio si svolga in altra sede pubblica” (così come previsto dall’art. 42 del Regolamento organico).

    2. – L’art. 10, comma 7, dello Statuto Federale recita: «La Commissione di Verifica dei Poteri è nominata dal Consiglio Federale, quelle delle Assemblee regionali e provinciali sono nominate dai rispettivi Consigli Regionali e Provinciali. Non possono essere nominati componenti delle Commissioni Verifica Poteri i candidati a cariche elettive. La Commissione di Verifica dei Poteri è composta da un numero che varia da 3 a 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente o Segretario e 2 o più membri supplenti. Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identità dei Delegati, sulla sostituzione dei Delegati effettivi con quelli supplenti, sul numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, tecnici ed il totale dei voti attribuiti agli stessi.» (la sottolineatura è degli scriventi, n.d.r.).

    3. – La norma oggetto di scrutinio appare di agevole esegesi.

    Alla Commissione Verifica Poteri in essa contemplata spetta eminentemente la verifica del quorum assembleare (numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, tecnici ed il totale dei voti attribuiti agli stessi).

    Ciò posto, a nulla può rilevare l’evenienza che lo scrutinio possa – in assai remota ipotesi – svolgersi in altra sede pubblica, diversa dall’Assemblea regionale, poiché lo scrutinio è operazione materiale di mero conteggio dei voti, successiva alla corretta verifica degli aventi diritto al voto, demandata al controllo delle commissioni scrutinatrici di cui al successivo comma 8 dell’art. 10 cit.

    Vero è semmai che nulla osta a che possa esservi identità tra i componenti della Commissione Verifica Poteri e la Commissione di scrutinio. Epperò, pure in tale ultimo caso sussiste un’evidente inconfigurabilità giuridica, oltre che un altrettanto evidente inopportunità pratica, della creazione di una diversa Commissione Verifica Poteri da quella che promani in sede assembleare.

     

    P.Q.M.

     

    la Corte Ferale di appello, II Sezione, definitivamente decidendo sulla richiesta di interpretazione dell’art. 10 dello Statuto Federale avanzata dal Segretario Generale in data 16 ottobre 2016, interpreta l’art. 10 dello Statuto Federale nei sensi di cui alla parte motiva, punto 3, 3a e 4a alinea.

     

    Così deciso in Padova, addì 17 ottobre 2016.

    Il Presidente, Prof. Avv. J. Tognon

     

    Data di pubblicazione: 25/10/2016

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