La Corte Federale di appello, II Sezione, composta dai Signori:
Β
Prof. Avv. Jacopo Tognon Presidente
Avv. Gianluca GulinoΒ Componente effettivo ed estensore
Avv. Miriam Zanoli Componente effettivo
Β
con lβassistenza del Funzionario F.C.I. Avv. Marzia Picchioni;
Β
letta la richiesta di interpretazione avanzata dal Segretario Generale del 12.10.2016 dellβart. 10 dello Statuto Federale;
Β
visto lβart. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia sportiva;
Β
applicato lβart. 20 dello Statuto Federale, che consente la multi-conferenza, garantita la contestualitΓ della partecipazione di tutti i componenti e la possibilitΓ di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione;
Β
alla riunione tenutasi a Padova, addì 17 ottobre 2016, luogo ove si trovava il Presidente della Corte, giusta il disposto della disposizione testé citata;
Β
ha adottato la seguente
DECISIONE
In fatto ed in diritto.
Β
1. β Con quesito del 12.10.2016 il Segretario Generale della F.C.I., dott.ssa Maria Cristina Gabriotti, proponeva a questa Corte Federale la seguente questione interpretativa avente ad oggetto lβart. 10 dello Statuto Federale.
In particolare, il remittente, evidenziata lβemanazione della citata disposizione in epoca successiva allβapprovazione del Regolamento organico e rilevato il conseguente silenzio normativo di dettaglio di questβultimo, chiede a questa Corte Federale se possa esservi identitΓ tra la βCommissione verifica poteriβ di cui al comma 7 dellβart. 10 cit. e quella cui incombe il controllo del quorum in sede di Assemblea regionale o se, diversamente, non debba esserne predisposta una ad hoc, nomina β questβultima β che, sempre a parere del remittente, parrebbe βsenzβaltro necessaria qualora lo scrutinio si svolga in altra sede pubblicaβ (cosΓ¬ come previsto dallβart. 42 del Regolamento organico).
2. β Lβart. 10, comma 7, dello Statuto Federale recita: Β«La Commissione di Verifica dei Poteri Γ¨ nominata dal Consiglio Federale, quelle delle Assemblee regionali e provinciali sono nominate dai rispettivi Consigli Regionali e Provinciali. Non possono essere nominati componenti delle Commissioni Verifica Poteri i candidati a cariche elettive. La Commissione di Verifica dei Poteri Γ¨ composta da un numero che varia da 3 a 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente o Segretario e 2 o piΓΉ membri supplenti. Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identitΓ dei Delegati, sulla sostituzione dei Delegati effettivi con quelli supplenti, sul numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, tecnici ed il totale dei voti attribuiti agli stessi.Β» (la sottolineatura Γ¨ degli scriventi, n.d.r.).
3. β La norma oggetto di scrutinio appare di agevole esegesi.
Alla Commissione Verifica Poteri in essa contemplata spetta eminentemente la verifica del quorum assembleare (numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, tecnici ed il totale dei voti attribuiti agli stessi).
CiΓ² posto, a nulla puΓ² rilevare lβevenienza che lo scrutinio possa β in assai remota ipotesi β svolgersi in altra sede pubblica, diversa dallβAssemblea regionale, poichΓ© lo scrutinio Γ¨ operazione materiale di mero conteggio dei voti, successiva alla corretta verifica degli aventi diritto al voto, demandata al controllo delle commissioni scrutinatrici di cui al successivo comma 8 dellβart. 10 cit.
Vero Γ¨ semmai che nulla osta a che possa esservi identitΓ tra i componenti della Commissione Verifica Poteri e la Commissione di scrutinio. EpperΓ², pure in tale ultimo caso sussiste unβevidente inconfigurabilitΓ giuridica, oltre che un altrettanto evidente inopportunitΓ pratica, della creazione di una diversa Commissione Verifica Poteri da quella che promani in sede assembleare.
Β
P.Q.M.
Β
la Corte Ferale di appello, II Sezione, definitivamente decidendo sulla richiesta di interpretazione dellβart. 10 dello Statuto Federale avanzata dal Segretario Generale in data 16 ottobre 2016, interpreta lβart. 10 dello Statuto Federale nei sensi di cui alla parte motiva, punto 3, 3a e 4a alinea.
Β
Così deciso in Padova, addì 17 ottobre 2016.
Il Presidente, Prof. Avv. J. Tognon
Β
Data di pubblicazione: 25/10/2016