La Corte Federale di appello, II Sezione, composta dai Signori:
Prof. Avv. Jacopo TognonΒ Presidente ed estensore
Avv. MARTINA ADAMIΒ Componente effettivo
Avv. Miriam ZanoliΒ Componente effettivo
con lβassistenza del Funzionario F.C.I. avv. Marzia Picchioni;
letta la richiesta di interpretazione avanzata dalla Corte Federale dβAppello, sezione I, con provvedimento in data 24 febbraio 2017 inΒ relazione allβinterpretazione dellβart. 45 comma 6 RG F.C.I.;
visto lβart. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia sportiva;
letta la memoria difensiva depositata nei termini assegnatiΒ dal difensore del sig. Carlo Roscini;
sentite le parti costituite nel procedimento a quo n. 2/2017 alla riunione tenutasi in Roma, addì 24 marzo 2017, come da separato verbale;
Β
ha adottato la seguente
DECISIONE
In fatto ed in diritto.
Β
Con provvedimento del 24 febbraio 2017 la Corte Federale dβAppello, I Sezione, nel procedimento rubricato n. 2/2017 in sede di reclamo, sospendeva il giudizio rimettendo gli atti alla presente Sezione formulando il seguente quesito:
βSe la previsione della prima parte dellβart. 45 comma 6 Regolamento di Giustizia Federale F.C.I. (che dispone: βLe parti di cui al comma 2 non possono presentare oltre la prima udienza lβeventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decadutaβ) debba essere interpretato nel senso che lβimpugnazione incidentale sia consentita alla βparte presente nel precedente grado di giudizioβ (art. 45 comma 2 R.G.F.) nel solo caso in cui la prima udienza di discussione dellβappello si svolga entro il termine perentorio previsto dallβart. 45 comma 2 parte prima R.G.F. β ritenendo cosΓ¬ applicabile al solo giudizio di primo grado il piΓΉ ampio βtermine a comparireβ prescritto dallβart. 37 comma 2 R.G.F. in tema di β fissazione dellβudienza a seguito di atto di deferimentoβ β;Β Β Β Β Β Β Β
OPPURE la norma in esame debba essere contrariamente intesa, nel senso che lβimpugnazione incidentale sia comunque consentita alla parte non appellante, ma presente in primo grado, sino alla prima udienza di discussione dellβappello interposto da altra parte, in deroga al disposto di cui allβart. 45 comma 2 parte prima R.G.Fβ.
Trasmesso alla Sezione II il quesito in oggetto, il Presidente fissava per la decisione la riunione del 24 marzo 2017, assegnando alle parti termine per eventuali memorie sino al 23 marzo 2017 ore 12.00, termine utilizzato dalla sola difesa del reclamante.
Allβesito della discussione, la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
La questione oggetto dellβodierno giudizio incidentale si puΓ² riassumere agevolmente nei seguenti termini.
Vi sono in sostanza due differenti opzioni, anche in parte suggerite dal remittente.
Da un lato puΓ² darsi luogo alla lettura teleologica della norma stessa che comporta lβaccoglimento della prima delle due ipotesi presenti nel quesito; dallβaltro, in base alla seconda opzione, potrebbe invece, ritenersi superabile lβinciso del comma 2 del R.G.F. e, conseguentemente, il gravame incidentale sarebbe sempre proponibile entro la prima udienza.
Ritiene la Corte preferibile la prima interpretazione.
Difatti, in sostanza, occorre ricordare che lβinciso βdalla quale non sia ancora decadutaβ nellβart. 45, comma 6 del Regolamento di giustizia federale F.C.I. non puΓ² avere diversa interpretazione che quella per la quale la parte puΓ² proporre reclamo solo in pendenza del termine per lβimpugnazione stessa.
Il fatto che lo sbarramento venga portato βentro e non oltre la prima udienzaβ non sposta i termini di problema nel senso che lβimpugnazione di natura incidentale (cioΓ¨, tutte quelle successive alla prima presentata) possono essere proposte entro la prima udienza purchΓ© la stessa sia celebrata entro il termine unico di gravame (i 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della decisione integrale).
Ne consegue che, se una parte non rispetta questo termine, ne Γ¨ logicamente decaduta; e lβeventuale udienza che si dovesse celebrare dopo il termine unico di gravame non consentirebbe in ogni caso una tempestiva impugnazione in quanto, come giΓ detto, la decadenza si sarebbe giΓ avverata.
Partendo, invero, da questi basilari principi, va altresΓ¬ precisato che il sistema risulta coerente non solo con il R.G.F. della FCI ma anche con il Regolamento di Giustizia del CONI, sia per quanto attiene lβart. 37 (quasi completamente sovrapponibile al 45), che per quanto riguarda lβart. 59 comma 5 che consente lβimpugnazione incidentale di fronte al Collegio di Garanzia entro dieci giorni prima dellβudienza per la parte che non sia giΓ decaduta.
Dβaltronde, Γ¨ corretto ritenere che il reclamo (che ovviamente puΓ² essere presentato da tutte le parti anche solo parzialmente soccombenti) sia lo strumento unico per tutti i contendenti e che, ove il termine non sia rispettato, il gravame di per sΓ© sia tardivo.
In altre parole, senza questa frase (dalla quale non sia ancora decaduta), alla quale dobbiamo dare un contenuto logico, lβimpugnazione incidentale si sarebbe potuta sicuramente presentare fino alla prima udienza del procedimento originato dal reclamo.
Pertanto, se il presidente del collegio fissa la prima udienza entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione, lβimpugnazione incidentale sarΓ tempestiva e non soggetta a preclusioni anche se presentata in detta udienza.
Va da sΓ© che, con un meccanismo siffatto la parte che decide di non impugnare βdirettamenteβ avrΓ ben poche chances di presentare unβincidentale tempestiva.
Per cui al di lΓ del fatto che la ratio sottesa puΓ² essere o meno condivisibile, si ritiene auspicabile una riflessione da parte del Consiglio Federale in ordine ad una nuova formulazione che tenga conto anche di quanto disposto in materia dalle fonti statuali (e pur con la consapevolezza che se non avverrΓ una contestuale modifica del R.G. CONI sarΓ difficile supportare una revisione della norma oggi scrutinata).
P.Q.M.
la Corte Federale di appello, Sezione II, definitivamente decidendo sulla richiesta di interpretazione dellβart. 45 del R.G.F. della FCI avanzata dalla Corte Federale dβAppello Sezione I, in data 24 marzo 2017 cosΓ¬ ritiene: lβart. 45 comma 6 R.G.F della F.C.I. va interpretato nel senso che lβimpugnazione incidentale possa essere proposta entro la prima udienza solamente se nel momento in cui la stessa viene celebrata non Γ¨ decorso il termine di cui allβart. 45 comma 2 R.G. della F.C.I.
Si comunichi alle parti costituite, al Giudice remittente ed alla Segreteria Generale per eventuali seguiti di propria competenza.
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Così deciso in Roma, addì 24 marzo 2017
Il Presidente, Prof. Avv. Jacopo Tognon
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Data di pubblicazione: 24/03/2017Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
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