1^ sezione – Provvedimento Rg 2/19

     

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 23 luglio 2019 a Roma (ore 17.00) presso la Sede Federale, presenti: il Presidente Avv. Prof. Jacopo Tognon, i Componenti Avv. Gianluca Gulino, Avv. Miriam Zanoli nonché il Segretario Dott. Marzia Picchioni (Funzionario F.C.I),

     

    RG. 2/19 SIG. CARLO ROSCINI UDIENZA FISSATA PER IL SEGUITO SENTENZA COLLEGIO DI GARANZIA N. 50/19 AVVERSO LA DECISIONE N. 1 DELL’ 08 MARZO 2019 DELLA CORTE FEDERALE APPELLO SEZ. I FCI

     

    La Corte Federale d’Appello I sezione, all’esito della Camera di Consiglio, ha emesso la seguente pronuncia:

     

    VISTA la procedura nr. 02/19 udienza fissata per il seguito sentenza Collegio di Garanzia n.50/19 avverso la decisione n.1 del 08 marzo 2019 della Corte Federale Appello sez. 1 FCI;

     

    VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di Giustizia federale FCI;

     

    DESIGNATO relatore estensore l’Avv. Gianluca Gulino, che espone i termini della vicenda processuale

     

    PRESENTI per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Avv. Gianluca Gulino, nonché il Segretario, signor Alessandro Bezzi; il Dott. Roscini in persona unitamente all’Avv. Vincenzo Maccarone.

    In fatto.

           

             1. – Previa riunione dei procedimenti nn. 16 e 17 del 2018, il Tribunale Federale, I Sezione, con decisione dell'11 gennaio 2019, ha inflitto a Roscini Carlo, per le incolpazioni meglio descritte in rubrica, la sanzione della inibizione per la durata di dodici mesi.

             Tempestivamente adita, la Corte Federale di appello, I Sezione, ha confermato, con decisione del 1° marzo 2019, quella emessa dal giudice di primo grado.

            

             2. — Ha indi, il tesserato Roscini, proposto ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, IV Sezione, che, con decisione n. 50 del 2019, ha quasi totalmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale di Appello della F.C.I., ovviamente in diversa composizione.

            

             3. — Si attingeva, così, mediante provvedimento di cooptazione, ai membri della II Sezione della Corte Federale di Appello, il cui Presidente fissava l'udienza del 23 luglio per la decisione della fase rescissoria.

            

             4. — Il Roscini avanzava tuttavia istanza di ricusazione nei riguardi del Presidente, Prof. Avv. Jacopo Tognon, e del componente Avv. Gianluca Gulino, per essersi costoro occupati in precedenza di casi collegati e potendo, di conseguenza, il loro giudizio anche soltanto apparire "pregiudicato".

             Con decisione del 22 luglio la Commissione Federale di Garanzia dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione per il mancato versamento della tassa (prevista a pena di inammissibilità).

          

             4.1. — All'udienza del 23 luglio 2019 la Difesa del Roscini invitava il Presidente e il componente poc'anzi citati ad esercitare la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza. Dopo breve camera di consiglio la Corte Federale, reputando affatto insussistenti le paventate ragioni di convenienza, invitava le parti a procedere.

            

             5. — La Procura federale chiedeva, stante la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, la riduzione dell'originaria sanzione da mesi dodici a mesi otto.

             La Difesa del Roscini chiedeva invece, rispetto all'unica infrazione disciplinare coperta da giudicato, la minima sanzione disciplinare applicabile.

     

    In diritto.

            

             1. —Va, in primo luogo, esaminata la sollecitazione all'astensione avanzata dalla Difesa del Roscini all'udienza del 23 luglio 2019 ai sensi dell'art. 7, co. 2, Reg. Giustizia, ossia sulla base di "gravi ragioni di convenienza".

             Ha reputato questa Corte palesemente insussistenti tali ragioni, avendo due dei suoi componenti giudicato su fatti non connessi, né collegati, a quello oggetto della presente decisione. Si aggiunga, inoltre, che, per giurisprudenza consolidata, la mancata astensione del giudice non determina alcuna nullità e/o difetto della composizione del collegio (Consiglio di Stato , sez. IV , 31/01/2019 , n. 766). Lo strumento che si offre alla parte è esclusivamente quello della ricusazione: strumento lecitamente utilizzato nel nostro caso e, tuttavia, respinto per inammissibilità.

             2. — Premesso ciò, su questa Corte incombe l'obbligo giuridico di adeguamento alla decisione n. 50/2019 del Collegio di Garanzia del CONI.

             Con essa detto Collegio ha fissato taluni principi di diritto ineludibili:

    • l'autorizzazione postuma di spese non è istituto misconosciuto all'ordinamento: elemento fondamentale è l'inerenza delle spese rispetto all'attività federale;
    • non possono considerarsi "missioni" tutti gli spostamenti necessari a un Presidente per seguire l'attività degli atleti o per svolgere attività di rappresentanza nel territorio del suo Comitato, derivandone l'inapplicabilità dei limiti contabili previsti — appunto — per le "missioni";
    • fermo l'obbligo di documentazione delle spese, l'eventuale incompletezza della ricostruzione cartacea di esse, sopratutto se contestata a distanza di anni, non può rappresentare sic et simpliciter fonte di responsabilità disciplinare. Si aggiunga, sullo specifico punto, come gli addebiti siano stati mossi rispetto a condotte che non avevano dato luogo a rilievi, da parte dei competenti organi di gestione e controllo, allorquando era stato chiesto il rimborso con la relativa documentazione (ritenuta — evidentemente — valida e pertinente);
    • avuto riguardo agli omaggi e alle modeste regalie, prassi diffusa in àmbito federale, unico criterio giustificativo è la loro inerenza all'attività federale. 

             3. — Il Collegio di Garanzia del CONI ha altresì ritenuto fondata la doglianza del Roscini riguardante il rimborso in favore del sig. Montedori, mercé un inammissibile difetto di correlazione tra originaria accusa e successiva decisione, difetto non emendabile in questa sede.

            

             4. — Conclusione diversa va raggiunta a proposito della richiesta di rimborso delle spese per il pagamento di sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada. In casi siffatti, il concetto di "inerenza" è destinato a vanificarsi e i costi per tali infrazioni deve restare a carico dell'autore delle contravvenzioni amministrative. 

             Per tali richieste il comportamento dell'incolpato risulta sicuramente sanzionabile sul piano disciplinare.

             Trattasi, però, dell'unica condotta avente rilievo disciplinare, derivandone la necessità di adeguare la sanzione a tale unico fatto, posto che risulta imprescindibile l'adozione del principio di proporzionalità della sanzione all'entità del fatto in sé, quale unico rimprovero disciplinare, senza che eventuali dubbi su quelli restanti possano indurre all'adozione di sanzioni inerziali e, giocoforza, inique.

             Va, inoltre, evidenziato che le spese contestate sono state pedissequamente rimborsate dalla FCI, senza alcun indugio. Né trovasi in atti, da parte dell’incolpato, alcuna falsa rappresentazione di esse, ossia ragione per un trattamento extra ordinem della sua condotta,

    P.Q.M.

    la Corte Federale, I Sezione, ritiene l'incolpato responsabile disciplinarmente di questa sola condotta e, per l'effetto, infligge a Roscini Carlo la sanzione disciplinare di mesi tre di inibizione.

    Dichiara la sanzione interamente scontata.

    Così deciso in Roma, addì 23 luglio 2019.

                                                   Il Presidente, f.f. Avv. Jacopo Tognon.

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    N.ยฐ 2 del 2019

    7 Agosto, 2019

    1^ sezione - Provvedimento Rg 2/19

    Comunicato N. 2 del 07/08/19

     

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 23 luglio 2019 a Roma (ore 17.00) presso la Sede Federale, presenti: il Presidente Avv. Prof. Jacopo Tognon, i Componenti Avv. Gianluca Gulino, Avv. Miriam Zanoli nonché il Segretario Dott. Marzia Picchioni (Funzionario F.C.I),

     

    RG. 2/19 SIG. CARLO ROSCINI UDIENZA FISSATA PER IL SEGUITO SENTENZA COLLEGIO DI GARANZIA N. 50/19 AVVERSO LA DECISIONE N. 1 DELL’ 08 MARZO 2019 DELLA CORTE FEDERALE APPELLO SEZ. I FCI

     

    La Corte Federale d’Appello I sezione, all’esito della Camera di Consiglio, ha emesso la seguente pronuncia:

     

    VISTA la procedura nr. 02/19 udienza fissata per il seguito sentenza Collegio di Garanzia n.50/19 avverso la decisione n.1 del 08 marzo 2019 della Corte Federale Appello sez. 1 FCI;

     

    VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di Giustizia federale FCI;

     

    DESIGNATO relatore estensore l’Avv. Gianluca Gulino, che espone i termini della vicenda processuale

     

    PRESENTI per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Avv. Gianluca Gulino, nonché il Segretario, signor Alessandro Bezzi; il Dott. Roscini in persona unitamente all’Avv. Vincenzo Maccarone.

    In fatto.

           

             1. – Previa riunione dei procedimenti nn. 16 e 17 del 2018, il Tribunale Federale, I Sezione, con decisione dell'11 gennaio 2019, ha inflitto a Roscini Carlo, per le incolpazioni meglio descritte in rubrica, la sanzione della inibizione per la durata di dodici mesi.

             Tempestivamente adita, la Corte Federale di appello, I Sezione, ha confermato, con decisione del 1° marzo 2019, quella emessa dal giudice di primo grado.

            

             2. — Ha indi, il tesserato Roscini, proposto ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, IV Sezione, che, con decisione n. 50 del 2019, ha quasi totalmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale di Appello della F.C.I., ovviamente in diversa composizione.

            

             3. — Si attingeva, così, mediante provvedimento di cooptazione, ai membri della II Sezione della Corte Federale di Appello, il cui Presidente fissava l'udienza del 23 luglio per la decisione della fase rescissoria.

            

             4. — Il Roscini avanzava tuttavia istanza di ricusazione nei riguardi del Presidente, Prof. Avv. Jacopo Tognon, e del componente Avv. Gianluca Gulino, per essersi costoro occupati in precedenza di casi collegati e potendo, di conseguenza, il loro giudizio anche soltanto apparire "pregiudicato".

             Con decisione del 22 luglio la Commissione Federale di Garanzia dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione per il mancato versamento della tassa (prevista a pena di inammissibilità).

          

             4.1. — All'udienza del 23 luglio 2019 la Difesa del Roscini invitava il Presidente e il componente poc'anzi citati ad esercitare la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza. Dopo breve camera di consiglio la Corte Federale, reputando affatto insussistenti le paventate ragioni di convenienza, invitava le parti a procedere.

            

             5. — La Procura federale chiedeva, stante la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, la riduzione dell'originaria sanzione da mesi dodici a mesi otto.

             La Difesa del Roscini chiedeva invece, rispetto all'unica infrazione disciplinare coperta da giudicato, la minima sanzione disciplinare applicabile.

     

    In diritto.

            

             1. —Va, in primo luogo, esaminata la sollecitazione all'astensione avanzata dalla Difesa del Roscini all'udienza del 23 luglio 2019 ai sensi dell'art. 7, co. 2, Reg. Giustizia, ossia sulla base di "gravi ragioni di convenienza".

             Ha reputato questa Corte palesemente insussistenti tali ragioni, avendo due dei suoi componenti giudicato su fatti non connessi, né collegati, a quello oggetto della presente decisione. Si aggiunga, inoltre, che, per giurisprudenza consolidata, la mancata astensione del giudice non determina alcuna nullità e/o difetto della composizione del collegio (Consiglio di Stato , sez. IV , 31/01/2019 , n. 766). Lo strumento che si offre alla parte è esclusivamente quello della ricusazione: strumento lecitamente utilizzato nel nostro caso e, tuttavia, respinto per inammissibilità.

             2. — Premesso ciò, su questa Corte incombe l'obbligo giuridico di adeguamento alla decisione n. 50/2019 del Collegio di Garanzia del CONI.

             Con essa detto Collegio ha fissato taluni principi di diritto ineludibili:

    • l'autorizzazione postuma di spese non è istituto misconosciuto all'ordinamento: elemento fondamentale è l'inerenza delle spese rispetto all'attività federale;
    • non possono considerarsi "missioni" tutti gli spostamenti necessari a un Presidente per seguire l'attività degli atleti o per svolgere attività di rappresentanza nel territorio del suo Comitato, derivandone l'inapplicabilità dei limiti contabili previsti — appunto — per le "missioni";
    • fermo l'obbligo di documentazione delle spese, l'eventuale incompletezza della ricostruzione cartacea di esse, sopratutto se contestata a distanza di anni, non può rappresentare sic et simpliciter fonte di responsabilità disciplinare. Si aggiunga, sullo specifico punto, come gli addebiti siano stati mossi rispetto a condotte che non avevano dato luogo a rilievi, da parte dei competenti organi di gestione e controllo, allorquando era stato chiesto il rimborso con la relativa documentazione (ritenuta — evidentemente — valida e pertinente);
    • avuto riguardo agli omaggi e alle modeste regalie, prassi diffusa in àmbito federale, unico criterio giustificativo è la loro inerenza all'attività federale. 

             3. — Il Collegio di Garanzia del CONI ha altresì ritenuto fondata la doglianza del Roscini riguardante il rimborso in favore del sig. Montedori, mercé un inammissibile difetto di correlazione tra originaria accusa e successiva decisione, difetto non emendabile in questa sede.

            

             4. — Conclusione diversa va raggiunta a proposito della richiesta di rimborso delle spese per il pagamento di sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada. In casi siffatti, il concetto di "inerenza" è destinato a vanificarsi e i costi per tali infrazioni deve restare a carico dell'autore delle contravvenzioni amministrative. 

             Per tali richieste il comportamento dell'incolpato risulta sicuramente sanzionabile sul piano disciplinare.

             Trattasi, però, dell'unica condotta avente rilievo disciplinare, derivandone la necessità di adeguare la sanzione a tale unico fatto, posto che risulta imprescindibile l'adozione del principio di proporzionalità della sanzione all'entità del fatto in sé, quale unico rimprovero disciplinare, senza che eventuali dubbi su quelli restanti possano indurre all'adozione di sanzioni inerziali e, giocoforza, inique.

             Va, inoltre, evidenziato che le spese contestate sono state pedissequamente rimborsate dalla FCI, senza alcun indugio. Né trovasi in atti, da parte dell’incolpato, alcuna falsa rappresentazione di esse, ossia ragione per un trattamento extra ordinem della sua condotta,

    P.Q.M.

    la Corte Federale, I Sezione, ritiene l'incolpato responsabile disciplinarmente di questa sola condotta e, per l'effetto, infligge a Roscini Carlo la sanzione disciplinare di mesi tre di inibizione.

    Dichiara la sanzione interamente scontata.

    Così deciso in Roma, addì 23 luglio 2019.

                                                   Il Presidente, f.f. Avv. Jacopo Tognon.

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