Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 1 marzo 2019 a Roma (ore 16.00) presso la Sede Federale, presenti: il Presidente Avv. Antonio Villani, i Componenti Avv. Claudio Iacovoni, Avv. Barbara Baratto Vogliano ed Avv. Alberto Gava, nonché il Segretario Dott. Marzia Picchioni (Funzionario F.C.I), la Corte Federale d’Appello, I^ sezione, della F.C.I. ha emesso il seguente provvedimento:
RG 1/19 Reclamo del Dott. Carlo Roscini avverso il Comunicato n. 1 dell’11 gennaio 2019 (pubblicato in pari data) del Tribunale Federale I Sez., con il quale è stata comminata la sanzione dell’inibizione temporanea di 12 (dodici) mesi.
VISTO il reclamo depositato dal difensore del Dott. Roscini, Avv. Vincenzo Maccarone;
VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di Giustizia federale FCI;
DESIGNATO relatore l’Avv. Alberto Gava, che espone i termini della vicenda processuale;
PRESENTI per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Avv. Nicola Capozzoli, il Procuratore Aggiunto Avv. Ida Blasi, il Sostituto Procuratore dott.ssa Serenella Rossano, nonché il Segretario, signor Alessandro Bezzi; per la difesa, l’Avv. Vincenzo Maccarone nonché il Dott. Roscini personalmente
CONCLUSIONI
L’UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE chiede il rigetto integrale del reclamo e, per l’effetto, la conferma della pronuncia di primo grado, salva eventuale rimodulazione della sanzione in aumento. Evidenzia, in particolare, che la motivazione della decisione di primo grado non sarebbe viziata e, anzi, conterrebbe una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, dando un ampio spazio alla confutazione dei motivi difensivi. Evidenzia, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i chiarimenti resi dal Roscini nel corso del procedimento di primo grado in relazione ai giustificativi delle spese effettuate, lungi dal far venire meno la responsabilità disciplinare, ne costituirebbero conferma, essendo indice del fatto che, a distanza di molti anni, non è stato possibile per la Federazione comprendere autonomamente l’effettivo utilizzo del denaro del Comitato;
IL RECLAMANTE DOTT. ROSCINI, a mezzo del proprio legale Avv. Vincenzo Maccarone, si riporta in modo integrale e completo al reclamo, chiedendone l’accoglimento; evidenzia a tal fine che la contabilità del Comitato sarebbe stata a tal punto ordinata – così come la ricostruzione delle spese prospettata dal Roscini in primo grado – da consentire un accurato controllo su ogni voce contestata. Evidenzia, inoltre, che ogni spesa effettuata dal Roscini sarebbe stata invero autorizzata dal Comitato Regionale umbro che periodicamente autorizzava il rimborso delle relative fatture. Sostiene, infine, che, ad ogni modo, la sanzione inflitta al Roscini sarebbe eccessiva se paragonata alla sanzione inflitta al Montedori – anch’esso parte nel primo grado di giudizio – soprattutto in ragione della circostanza che, nei confronti di quest’ultimo, il Tribunale non avrebbe applicato alcun aumento per la asserita continuazione della condotta.
La Corte Federale d’Appello, I^ Sezione, della F.C.I. all’esito della camera di consiglio, osserva quanto segue:
PREMESSE IN FATTO
Con reclamo del 27.01.2019 il Dott. Roscini impugnava la decisione resa dal Tribunale Federale, sez. I, con la quale veniva condannato alla sanzione dell’inibizione di dodici mesi per violazione degli art. 1, c. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FCI, 54, c. 3 dello Statuto Federale della FCI, 47, c. 6 del Regolamento di Amministrazione della FCI per aver tenuto, negli anni tra il 2013 e il 2017, una gestione amministrativa del Comitato Regionale Umbria della FCI che, pur apparendo formalmente corretta e priva di spese non giustificate, “non è riconducibile agli scopi e alle finalità propri del Comitato Regionale e della FCI” (cfr. Comunicato Trib. Fed., I Sez., n. 1 dell’11.01.2019 pag. 4).
Il reclamo si fonda sostanzialmente su due motivi.
Con il primo motivo il Dott. Roscini eccepisce la confusione nell’iter argomentativo del Collegio Giudicante in primo grado e la errata considerazione delle evidenze istruttorie che hanno condotto alla condanna.
In particolare, evidenzia il Roscini:
– che le prime contestazioni mosse dalla Procura Federale in ordine alle spese contestate al reclamante attenevano, invero, alla presunta mancanza di approvazione delle medesime da parte del Comitato Regionale Umbro e alla presunta mancanza di inerenza delle medesime all’attività federale svolta dal Roscini; circostanze, entrambe, poi smentite documentalmente dalla produzione dei verbali del Comitato richiesta in sede di integrazione probatoria dal Collegio Giudicante;
– che, a seguito dell’acquisizione dei predetti verbali, la stessa Procura Federale, resasi conto della insostenibilità della originaria tesi accusatoria, avrebbe “spostato” la propria attenzione sul solo rilievo relativo ad una asserita non corretta tenuta delle scritture contabili in violazione dei principi di “correttezza, trasparenza ed esaustività”;
– che tale ultimo rilievo trarrebbe origine dalle informative e analisi sulla gestione amministrativa del Comitato effettuate dal Dott. Lorenzo Chiodi che avrebbero riscontrato numerose irregolarità;
– che, tuttavia, il medesimo Dott. Chiodi – che nel corso di parte degli anni interessati dal procedimento avrebbe svolto il controllo contabile relativo al Comitato Regionale Umbro – non si sarebbe mai accorto – prima del presente procedimento – di tali irregolarità, al punto da non eccepire alcunché all’epoca dell’espletamento del proprio incarico;
– che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale Giudicante in primo grado, non sussisterebbe alcun appannaggio limite del Presidente del Comitato Umbro; e che, conseguentemente, il Roscini non risulta aver violato, a tal proposito, alcun limite federale o regolamentare di sorta;
– che, ad ogni modo, come risulta dagli atti e come è stato appurato dal Tribunale di primo grado, ogni spesa contestata al Roscini è stata invero approvata dal Comitato Regionale; e i relativi bilanci annuali sono poi stati approvati dal Collegio dei revisori dei conti della FCI (di cui faceva parte il Dott. Chiodi) e dalla Federazione Nazionale, online e in tempo reale (con la precisazione che a tale federazione il CR Umbro inviava anche i documenti giustificativi della relativa spesa affrontata per l’espletamento delle funzioni);
– che, ad ogni modo, il Tribunale non avrebbe indicato quali siano le spese e le regalie non giustificate; al punto che la mancanza di indicazioni in tal senso, sembra far ritenere non giustificate anche spese – considerate negli elenchi delle contestazioni – che sono evidentemente qualificabili quali spese di rappresentanza quali a titolo esemplificativo, le regalie agli esponenti FCI effettuate in occasione delle ricorrenze natalizie;
– che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le medesime sarebbero afferenti a violazioni avvenute durante lo svolgimento dell’attività istituzionale del Presidente, così da poter essere qualificate come costi connessi alle funzioni;
– che, con riferimento alla presunta illegittimità dei rimborsi concessi al Sig. Montedori, il Tribunale ometterebbe alcuna motivazione quando, da un’attenta lettura degli atti di causa, avrebbe potuto comprendere che detti rimborsi erano del tutto propedeutici allo svolgimento di attività federale ed erano comunque stati autorizzati dal Comitato Regionale e non dal Roscini.
Con il secondo motivo, il Roscini eccepisce, in ogni caso, l’illegittimità e la sproporzione del trattamento sanzionatorio inflitto. In particolare, l’illegittimità deriverebbe dall’errata considerazione del fatto oggetto di sanzione quale sorretto da una condotta “continuata” negli anni che avrebbe portato ad aggiungere alla sanzione base di 4 mesi, altri due mesi per ciascuna delle annualità di riferimento.
Ad avviso del Roscini, la condotta sarebbe, infatti, ad ogni modo una condotta unitaria e come tale andrebbe considerata; alla stregua, peraltro, di come fatto con riferimento al Montedori per cui non sarebbe stato applicato alcun aumento in ragione di anno
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
In via preliminare e in punto di fatto, rileva questo Collegio come la circostanza dell’effettuazione da parte del Roscini delle numerosissime spese contestate dalla Procura e versate agli atti del giudizio di primo grado sia provata e non contestata dalle parti.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la decisione del Tribunale di prima istanza sia corretta e vada esente da censure.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto il Roscini responsabile della violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della “Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana” (di seguito per semplicità espositiva “Normativa Rimborso Spese FCI”) per avere egli, negli anni dal 2013 al 2017 compresi:
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chiesto ed ottenuto il rimborso delle spese relative a trasferte effettuate con mezzi privati senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate;
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chiesto ed ottenuto il rimborso delle spese per vitto (pasticcerie, panifici, ristoranti, bar), in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione, non supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni;
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chiesto ed ottenuto il rimborso delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dell’anno compiute alla guida di automezzo privato;
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chiesto ed ottenuto il rimborso delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, vini) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie;
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chiesto ed ottenuto il rimborso delle spese per carburante per l’uso di automezzo della Federazione non supportate dal Libretto di marcia debitamente compilato, né da documentazione atta a giustificare le trasferte;
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chiesto ed erogato al Sig. Montedori il rimborso di spese asseritamente afferenti a trasferte/missioni da questi asseritamente effettuate in nome e per conto della federazione con mezzo privato.
Ebbene, questa Corte ritiene che le condotte del Roscini come sopra elencate emergano pacificamente dagli atti di causa.
Volendo procedere con ordine, è in primo luogo evidente come il Roscini abbia gestito le risorse economiche del Comitato Regionale umbro senza alcuna preventiva autorizzazione del comitato medesimo. Tutte le spese contestate dalla Procura Federale, i cui asseriti giustificativi sono versati in atti (quindi tanto le spese relative a trasferte, quanto le spese relative a vitto e/o alloggio, sono infatti prive di una delibera preventiva di autorizzazione da parte del Comitato Regionale, che è invece espressamente richiesta dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Normativa Rimborso Spese FCI pro tempore vigente, a mente della quale: “Ogni missione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Federazione mediante convocazione o con specifico consenso scritto, in caso contrario non si potrà erogare alcun rimborso”.
Di quanto precede può aversi evidenza dalla semplice consultazione del fascicolo di primo grado e dei documenti versati in atti. È infatti dalla mera lettura dei verbali in atti, ove si trovano le “autorizzazioni” al pagamento e al rimborso delle fatture relative alle spese contestate che si evince come queste ultime siano sempre anteriori (anche di mesi) alla delibera medesima. E così, a titolo esemplificativo, il verbale del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbro del 4.03.2014 dà conto della delibera di rimborso di spese relative a fatture addirittura del Marzo 2013 (risalenti quindi di c.a. un anno) – Fattura n. 103 del 31.03.2013 del Panificio Serenelli Gildo & C. s.n.c. e, comunque di fatture tutte antecedenti alla data della deliberazione; al pari, sempre a titolo esemplificativo, il verbale del 10.06.2014 autorizza il rimborso di spese presso il ristorante Siro del 25.03.2014; il verbale del 3 agosto 2016 approva spese del giugno del medesimo anno; e così accade per tutti gli anni a venire.
È un fatto acclarato, dunque, come il Dottor Roscini, in contrasto con le previsioni dell’ordinamento Federale e in violazione specifiche di norme di settore, abbia, nel corso degli anni dal 2013 al 2017 compresi, sistematicamente chiesto ed ottenuto, tanto per sé che per il Sig. Montedori, rimborsi di spese non autorizzate.
In proposito, peraltro, non sembra possibile ritenere, come prospetta il Roscini nelle proprie difese, che le delibere con cui il Comitato regionale autorizza (in maniera postuma) il rimborso delle fatture presentate possano valere quale ratifica del suo operato; e ciò, da un lato perché, ragionando con i criteri ordinamentali, tutte le predette delibere si limitano a citare un elenco di fatture e a prevederne il rimborso, senza contenere alcun riferimento alle ragioni della spesa e all’opportunità della medesima; dall’altro perché, ad ogni modo, la citata Normativa per il rimborso delle spese anticipate non prevede alcuna ipotesi di autorizzazione “postuma” di spese connesse al sistema e ai ruoli federali.
Ciò posto, anche in punto di rendicontazione e/o giustificazione delle predette spese e della loro inerenza all’attività federale, il Roscini ha evidentemente e platealmente violato le disposizioni della richiamata Normativa Rimborso Spese FCI.
In particolare:
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quanto alle spese di trasferta, il Dott. Roscini ha omesso, in numerose occasioni di compilare adeguatamente i relativi moduli federali, ivi indicando puntualmente (come da Normativa Rimborso Spese FCI) il mezzo utilizzato, il tragitto effettuato, il chilometraggio percorso e allegando i documenti giustificativi della missione (es. nota di missione). Risulta, infatti, che egli, in numerose occasioni (Cfr. a titolo meramente esemplificativo richiesta di rimborso per gasolio del 29.12.2016 per € 763,30), si sia limitato ad indicare un chilometraggio complessivo mensile percorso (si presume) con la sua autovettura e, sulla base del medesimo, a provvedere alle richieste di rimborso al Comitato. Circostanze che, evidentemente, non rendono finanche possibile comprendere in quali occasioni il Roscini abbia svolto le trasferte per le quali ha richiesto il rimborso né se tali trasferte fossero effettivamente inerenti allo svolgimento di attività federali;
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quanto alle spese di vitto, il Dott. Roscini non risulta aver mai provveduto ad una adeguata rendicontazione delle medesime, essendosi limitato alla consegna al Comitato di scontrini fiscali o ricevute o fatture che, tuttavia, nulla possono provare in merito all’inerenza della spesa all’attività federale (Cfr. a titolo meramente esemplificativo doc. 22 del 13.03.2014 per € 60,90 presso Antica Osteria Friozzu). Come se non bastasse, peraltro, in numerose ipotesi il Dott. Roscini ha chiesto ed ottenuto al contempo e con riferimento alla medesima giornata, il rimborso di spese per vitto prandiale e per altri acquisti effettuati in bar; il tutto, in aperta violazione sempre della citata Normativa Rimborsi Spese FCI che testualmente dispone: “In caso di consumazione di un pasto principale non sono riconosciute ulteriori spese per colazioni, consumazioni Bar, caffetterie, generi alimentari o altro”
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quanto alle spese per contravvenzioni (Cfr. a titolo esemplificativo Doc. n. 420), senza bisogno di particolare approfondimento, non si vede come le medesime possano essere addebitate alla Federazione. Superfluo, quindi, soffermarsi sulla tesi del Dott. Roscini per cui dette spese sarebbero inerenti ad attività Federale (e quindi rimborsabili) giacché le contravvenzioni sarebbero state elevate al reclamante in occasione di trasferte di servizio. Tale “giustificazione” appare infatti prima illogica che infondata in diritto, giacché è a dir poco evidente come l’esercizio di funzioni Federali non autorizzi il Roscini a violare il codice della strada; i rimborsi delle predette spese sono dunque del tutto avulsi da qualsivoglia logica e, in punto di normativa federale, risultano evidentemente indebiti.
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quanto alle spese per omaggi e regalie – sussumibili nella categoria delle spese di rappresentanza – il Dott. Roscini non ha mai dimostrato la loro inerenza ad attività Federale. In particolare, sono spese di rappresentanza inerenti alle funzioni federali, tutte quelle “fondate sulla esigenza della Federazione di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali (così art. 21 del Regolamento di Amministrazione FCI)”; in buona sostanza, tutte quelle spese che consentono alla Federazione di essere conosciuta e apprezzata da soggetti terzi, estranei alla sua compagine. Ebbene, nel caso di specie, il Dott. Roscini ha ripetutamente effettuato, nel corso degli anni, spese per regalie ed omaggi nei confronti degli organi Federali della FCI; e/o dei dipendenti e/o collaboratori e/o atleti iscritti al Federazione locale e/o di parenti di questi ultimi; in favore, dunque, di soggetti interni e organici alla federazione – o, comunque, di soggetti non “strategici” per la medesima – nei confronti dei quali, ove avesse voluto, avrebbe dovuto agire personalmente e con fondi propri e non con fondi della federazione (Cfr. a titolo meramente esemplificativo spesa del 25.08.2014 per € 148,00 quale “omaggio per il matrimonio Pascolini”; oppure spesa per omaggi – Vino – del 15.12.2015 presso Enoteca Bocci Roberto per € 109,00; oppure, ancora, spesa per Libri del 3.09.2015 per € 19,00 presso Libreria Calzetti e Mariuccu S.r.l.); per non tacere del fatto che, ad ogni modo, dette spese non sono mai state giustificate nel merito, con motivazioni che quantomeno ne facessero emergere l’opportunità per l’organizzazione federale;
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quanto alle spese di carburante per mezzi della Federazione, il Dott. Roscini ha omesso di compilare adeguatamente i moduli di rimborso e il libretto di marcia della vettura federale, nonché di consegnare la documentazione atta a giustificare la trasferta e l’impiego del mezzo. Il tutto, evidentemente, violando ogni principio di rendicontazione e non consentendo la ricognizione dell’adeguatezza delle spese effettivamente sostenute. Risulta, peraltro, in uno specifico caso, che egli abbia chiesto il rimborso di numero due rifornimenti effettuati nello stesso giorno e presso lo stesso distributore di carburante, in occasione di una presunta trasferta; tale doppio rifornimento – che il Roscini giustifica asserendo di aver pagato il carburante anche ad un altro mezzo in prestito alla Federazione – non è stato mai adeguatamente giustificato, né della necessità e veridicità del medesimo è stata data prova all’epoca delle richiesta di rimborso, né nel giudizio di prima istanza;
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quanto alle spese rimborsate al Sig. Montedori, il Sig. Roscini ha omesso di vigilare sulla loro effettiva inerenza all’attività Federale, come invece avrebbe dovuto fare in ragione del ruolo rivestito.
Alla luce di tutto quanto precede, appare dunque corretta la decisione del Giudice di prime cure che, pur non soffermandosi specificamente su singoli episodi contestati dalla Procura Federale, svolge adeguate considerazioni in diritto e giunge a comminare al Roscini la sanzione di 12 mesi di inibizione, valorizzando anche e soprattutto il portato degli art. 54, comma 3, dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana e 47, comma 6, del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana, la violazione dei quali risulta palese dall’accertamento dei fatti svolto in giudizio ed evidenziando correttamente come la confusione nella tenuta della contabilità per come precede, di per sé comporti violazione della normativa federale giacché non consente finanche ad oggi un vero controllo sull’operato del Comitato e del Suo ex Presidente.
In proposito, come noto, l’art. 54, c. 3 dispone testualmente che: “L'Amministrazione del patrimonio, delle entrate e delle uscite, eฬ competenza esclusiva del Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed eฬ ispirata alla valorizzazione delle risorse e all'uso responsabile delle stesse per assicurare soliditaฬ finanziaria e patrimoniale alla Federazione, nel medio e lungo periodo. La gestione amministrativa della FCI eฬ orientata al rispetto rigoroso della normativa vigente, con particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed esaustivitaฬ.” Ebbene è evidente, per tutto quanto sopra descritto, come l’azione del Roscini non appaia assolutamente ispirata né alla valorizzazione delle risorse della FCI né, tantomeno, all’uso responsabile delle medesime; al contrario, appare frutto di un utilizzo personalistico delle risorse della Federazione, improntato ad una gestione individuale e non Collegiale del Comitato Federale umbro.
Al contempo, è evidente, altresì, come acclarato dal Tribunale di primo grado, la violazione da parte del Roscini dell’art. 47, c. 3 del Regolamento di Amministrazione della FCI che testualmente dispone che il Presidente: “Vigila sulla realizzazione dei piani programmatici e dei progetti ad essi afferenti; Risponde al Consiglio Federale ed all’Assemblea Territoriale delle societaฬ della corretta gestione delle risorse finanziarie del Comitato; E’ responsabile dell’efficienza della gestione e dell’efficacia dell’attivitaฬ svolta; Nomina i Responsabili dei singoli progetti di attivitaฬ; Collabora con i Responsabili dei progetti per l’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi Federali Territoriali.” Le condotte sopra descritte dimostrano, infatti, in maniera palese come le risorse finanziarie del Comitato Regionale non siano state affatto gestite in maniera corretta, né efficiente, con ogni connessa responsabilità del Roscini che, all’epoca dei fatti, rivestiva il ruolo di Presidente del Comitato.
Fermo quanto precede, anche in punto di individuazione della sanzione inflitta, la sentenza del Giudice di prime cure appare corretta e ragionevole, se non addirittura “di favore” per il Dott. Roscini.
La gravità delle circostanze emerse dall’istruttoria, la sistematicità delle violazioni perpetrate e la continuazione delle condotte in discussione per un periodo protrattosi per ben 5 anni non lascia infatti spazio a dubbi sulla congruità della sanzione base, quantificata in 4 mesi di sospensione (quindi in un periodo di sospensione “breve” se si considera il massimo edittale di 3 anni), né sulla entità dell’aumento annuale per la continuazione della condotta per n. 2 mesi/anno; il tutto traducendosi nella assoluta congruità della sanzione complessivamente inflitta per n. 12 mesi di inibizione.
A tal proposito, a nulla peraltro può valere la deduzione del Roscini per la quale egli sarebbe stato trattato in maniera diversa dal Montedori, al quale peraltro non sarebbe stata applicata alcuna sanzione aggiuntiva per la continuazione della condotta. Ed infatti, da un lato il Roscini rivestiva in seno al Comitato Federale un ruolo apicale (rectius il ruolo di maggior rilievo) con ogni connessa responsabilità (cfr. art. 47, c. 3 regolamento di amministrazione FCI che precede); dall’altro, in ogni caso, la mancata applicazione di una sanzione aggiuntiva per continuazione in capo al Montedori, alcun rilievo ha nel presente giudizio, ben potendo derivare da una valutazione di merito del Tribunale di prima istanza non sindacabile in questa sede giacché non oggetto di impugnazione, ma soprattutto non suscettibile di influire in alcun modo nella vicenda del Roscini.
Ritenendo che tutte le considerazioni che precedono siano di per sé sufficienti a dare conto della correttezza dell’operato del Tribunale di primo grado e della gravità della condotta del Roscini che ha portato all’applicazione della già richiamata sanzione, questa Corte ritiene di rigettare le istanze istruttorie già rigettate in primo grado e reiterate dal reclamante; e ciò giacché la prova della violazione delle normative sopra richiamate è documentale e non potrebbe in alcun modo essere smentita da prove testimoniali o da altri elementi; al pari, ritiene la Corte di non accogliere la rihciesta di esibizione della documentazione contabile del Comitato Umbro relativa all’anno 2018, giacché eventuali irregolarità che fossero riscontrate nella medesima non potrebbero comunque far venire meno le responsabilità del Rosicni per gli anni pregressi.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello respinge il reclamo del Sig. Carlo Roscini e, per l’effetto, conferma la sanzione inflitta dal Tribunale di primo grado con comunicato del 10.01.2019 di n. 12 mesi di inibizione (4 sanzione base più 2 in ragione di anno per la continuazione della condotta), con fine sanzione al 10 gennaio 2020.
Dispone, altresì, incamerarsi la tassa di accesso alla giustizia.
Relatore estensore Il Presidente
Avv. Alberto Gava Avv. Antonio Villani