1^ sezione – Pronunce

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 07 maggio 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord – Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia

    N. 3/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. Alberto Dainese, Sig. Luciano Rui, Sig. Gianni Faresin, Società Zalf Euromobil Desiree Fior – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/18

    In punto contesta:

    1. al Sig. Alberto DAINESE, la violazione dell’art. 1.4 del Regolamento della FCI, per aver falsamente dichiarato di non aver sottoscritto alcun contratto con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) per l’anno 2018 (da settembre 2018 a dicembre 2018), nonostante il medesimo, in realtà, avesse stipulato, in data 20 agosto 2018, un contratto con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) per il periodo settembre 2018/dicembre 2019

     

    1. ai Sig.ri Luciano RUI e Gianni FARESIN, la violazione dell’art. 1.4 del Regolamento della FCI, per aver falsamente dichiarato di non essere stati preventivamente informati dal Sig. Dainese della partecipazione del medesimo, a far data dal settembre 2018, a gare estere con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg), sebbene gli stessi avessero scambiato, in realtà, messaggi di testo e whatsapp con il Dainese nei quali espressamente si faceva riferimento alla trasferta in Olanda dell’atleta ed alla partecipazione dello stesso a gare internazionali, con autorizzazione espressa alla acquisizione fotografica della copia del tesserino FCI 2018 affinché fosse inviato alla Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) onde consentire di prendere parte a gare estere”.

     

    Preliminarmente la Procura Federale produce la richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 del Regolamento Giustizia Federale per i Sig.ri Faresin Gianni, Rui Luciano e per la società Euromobil Desireé Fior. Al termine della Camera di Consiglio il Tribunale Federale, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia dei suddetti accordi.

    PRESENTE per l’U.P.F. il Vice Procuratore Federale Avv. Ida Blasi;

    PRESENTE il deferito Alberto Dainese,

    NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Alberto Dainese, Luciano Rui, Gianni Faresin e società Zalf Euromobil Desireè Fior, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;

     

    Per la Procura Federale l’avv. Ida Blasi ripercorre l’atto di deferimento nei confronti del deferito Alberto Dainese e ne chiede l’assoluzione facendo emergere il fatto che lo stesso ha dimostrato la sua piena buona fede e che i fatti, dopo l’indagine, hanno avuto dei connotati differenti per l’atleta,

     

    Il deferito esprime rammarico per il proprio comportamento scusandosi con la FCI, e ribadisce che non si era reso conto di quanto aveva firmato al termine di una tappa del Tour de l’Avenir e che non conosceva bene l’inglese se non a livello scolastico.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    Il comportamento del deferito Alberto Dainese alla luce dell’istruttoria e dell’attività dibattimentale, ha assunto i connotati per giungere ad una sentenza di assoluzione così come ha concluso l’Ufficio della Procura Federale.

    Il procedimento nasceva dal fatto che l’atleta Alberto Dainese tesserato per l’anno 2018 con la società Zalf Euromobil Desiree Fior dopo l’estate del predetto anno si era trasferito, a suo dire per uno stage, a gareggiare per un Team olandese la SEG Racing Academy mettendosi in netto contrasto con le norme federali non avendo il predetto atleta comunicato alcunché alla sua società di appartenenza, che a loro dire svolgeva medesima attività agonistica.

    La Procura Federale, anche tramite richiesta di pareri al Sig. Giorgio Elli della Struttura Tecnica FCI – Settore Strada sulle norme regolamentari, provvedeva ad istruire il procedimento, complesso ed articolato, tant’è che richiedeva ben due proroghe alle indagini nel corso delle quali acquisiva la documentazione necessaria e provvedeva ad escutere i deferiti.

    Il Signor Alberto Dainese, escusso in data 28.11.2018, riferiva di aver sottoscritto un accordo per il proprio trasferimento con il TEAM SEG esclusivamente per la stagione 2019, mentre nessun contratto sarebbe stato firmato per le gare svoltesi in olanda nel 2018, alle quali avrebbe preso parte mediante semplice esibizione del proprio tesserino FCI;

    Il predetto dimostrava di aver comunicato anche a mezzo messaggi di testo e whatsapp, ai referenti della Zalf Euromobil Desireè Fior, sia il proprio trasferimento per il 2019 sia la partecipazione alle gare in Olanda per il 2018.

    Venivano prodotti dall’atleta lo scambio di messaggi “whatsapp” intercorsi tra lo stesso ed alcuni rappresentanti della società ZALF, ovverosia, i Sigg.ri, Gianni Faresin, Luciano Rui ed Andrea Fin, quest’ultimo nella qualità di consulente legale del sodalizio in questione, dai quali si evinceva come i rappresentanti della società Zalf fossero effettivamente a conoscenza della partecipazione del Dainese alle gare estere con il Team Seg a far data dal settembre 2018.

    Venivano escussi il Sig. Gianni Faresin ed il sig. Luciano Rui (nella loro qualità di Direttore sportivo Zalf).

    Veniva nuovamente escusso in data 18.01.2019 il Sig. Alberto Dainese nel corso del quale, a seguito dell’esibizione del contratto innanzi richiamato, il medesimo rettificava le dichiarazioni precedentemente rese all’Ufficio della Procura Federale, affermando “prendo atto di aver sottoscritto con il TEAM SEG un contratto avente efficacia e decorrenza dal 1 settembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019, pur nell’errata convinzione sino ad oggi che il medesimo contratto fosse invece relativo esclusivamente all’anno 2019 ”.

    In data 24.02.2019 perveniva all’UPF comunicazione del Sig. Dainese, con la quale il medesimo rappresentava di avere agito in buona fede e di aver “erroneamente dichiarato di aver sottoscritto un contratto con il team SEG Racing Academy esclusivamente per la stagione 2019” e precisava “come abbia rilasciato questa dichiarazione non essendo realmente a conoscenza della clausola che mi ha legato al team olandese a partire dal 03.09.2018, in quanto sottoscrissi il contratto in modo sbrigativo dopo una tappa del Tour de l’Avenir, senza averlo letto interamente e avendo poca conoscenza della lingua inglese”, dichiarazione ripetuta all’odierna udienza.

    All’esito dell’udienza odierna, pertanto, è emersa la buona fede dell’atleta Dainese che sicuramente non aveva nell’agosto del 2018 una conoscenza della lingua inglese tale da cogliere il senso completo delle clausole contrattuali ed è emerso come lo stesso avesse sottoscritto il contratto, senza leggerlo, dopo una tappa di una gara internazionale.

    Pertanto il Collegio si orienta per una non responsabilità in capo al deferito Dainese avendo lo stesso dimostrato la sua buona fede. Infine il comportamento processuale del medesimo, atleta di interesse nazionale ed in un periodo di gare molto intenso, è da valutare positivamente.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    • reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia della sanzione dando lettura del provvedimento in udienza; pertanto applica a carico dei Gianni Faresin ed il sig. Luciano Rui ed il sig. Egidio Fior per la società  Zalf Euromobil Desireè Fior, la sanzione dell’ammonizione;
    • manda assolto il sig. Alberto Dainese per i motivi di cui in epigrafe.

     

    N. 4/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. TOGNErI SALVATORE, Sig. GIANNOTTI RENATO, ASD GIOVO TEAM TORPADO, sig. falaschi fabio, sig.ra fratoni silvia e il sig. d’isep marco – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/18

    In punto contesta:

    1. al Sig. Togneri Salvatore e al Sig. Giannotti Renato, la violazione dell’art. 1 comma 1 del Regolamento della FCI, altresì risultano violate le disposizioni del REGOLAMENTO TECNICO dell’ATTIVITA’ AMATORIALE “norme attuative” della FCI così come prescritte nell’art. 1.1.14 (servizio di Assistenza Sanitaria), nonché dall’art. 55 del REGOLAMENTO TECNICO dell’ATTIVITA’ AGONISTICA (settore Fuoristrada) e delle relative “norme attuative” Attività Internazionale/Nazionale/Regionale per la Prova di MOUNTAINBIKE prescritte al capo “sicurezza” (primo soccorso o pronto soccorso esigenza minima) al punto 2.7.135
    2. all’ASD GIOVO TEAM TORPADO, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 1 comma 8 del RG della FCI.
    3. al Sig. Falaschi Fabio e al Sig. Fratoni Silvia e al Sig. D’Isep Marco, a ciascuno la violazione dell’art. 1 comma 1 del Regolamento Operativo dei Giudici di Gara per non aver garantito il rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FCI oltre che per aver fatto iniziare la gara “1° TROFEO MTB LA ROCCA” del 10 giugno 2018, senza che vi fosse stato preliminarmente l’accertamento necessario della presenza del medico, secondo le vigenti prescrizioni regolamentari, nonché che per aver abbandonato la loro funzione allontanandosi volontariamente dal campo di gara allorquando, posturalmente, sono venuti a conoscenza dell’assenza del medico per l’infortunio occorso all’atleta-concorrente (pettorale 90) tal Sig. Fanucchi Fabio.

     

    Preliminarmente la Procura Federale produce la richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 del Regolamento di Giustizia Federale per i Sig.rri Renato Giannotti e Salvatore Tognetti anche in qualità di legale rappresentante della società ASD Giovo Team Torpado. Al termine della Camera di Consiglio il Tribunale Federale, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestate e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia dei suddetti accordi.

     

    PRESENTE per l’U.P.F. la Vice Procuratore Federale Avv. Ida Blasi ed il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella;

    PRESENTE l’Avv. Romina Giusti in rappresentanza dei deferiti Sig. Tognetti Salvatore, Sig. Giannotti Renato, anche in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Asd Giovo Team Torpado, i quali sono assenti nonostante ritualmente convocati;

    PRESENTI i deferiti Sig. Falaschi Fabio e il Sig. D’Isep Marco ritualmente convocati;

    NON PRESENTE la deferita Sig.ra Frantoni Silvia, sebbene ritualmente convocata.

    NOMINATO relatore l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Sig. Falaschi Fabio, Sig.ra Fratoni Silvia e il Sig. D’Isep Marco, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata; omette relazione sugli altri deferiti in quanto soggetti ad applicazione di sanzione richieste ex art. 36 RGF.

     

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    Dall’escussione dei deferiti intervenuti risultano concretizzati i fatti lamentati dalla P.F. e, in particolare, l’assenza del medico alla manifestazione. La plausibile ma non esimente chiarificazione del Presidente di Giuria, confermata dal Giudice di Gara D’Isep, il quale ha formalmente chiesto la presenza del medico agli organizzatori che conosceva da lungo tempo e di cui si è fidato per la sempre manifestata meticolosità, attenzione e puntualità nell’organizzazione delle gare, non permettono al Tribunale Federale di operare un ragionamento differente rispetto ad una responsabilità grave e diretta dello stesso per i fatti contestatigli. Lo stesso Falaschi in giudizio ha reso dichiarazione di colpevolezza; questo comportamento collaborativo e consapevole permettono una mitigazione della sanzione da parte dell’Organo Giudicante che riconosce in ogni caso la fondamentale e importante presenza della Giuria durante la manifestazione ciclistica come presidio di garanzia e legalità in rappresentanza della Federazione.

    Il comportamento processuale della Sig.ra Fratoni che, nonostante la gravità dei fatti contestati, ha ritenuto di non porre chiarimento in merito alla propria posizione, approcciandosi allo stesso procedimento come un “incontro”, va valutato in maniera meno grave rispetto a quella del Presidente di Giuria ma certamente non collaborativo con gli Organi di Giustizia Federale.

    La seduta odierna ha chiarito la suddivisione delle mansioni all’interno del Collegio di Giuria relativamente ai controlli e alle esigenze di gara. In tale ottica è risultato certamente marginale la posizione del D’Isep al quale, in ogni caso, dev’essere comminata una sanzione in quanto ha operato all’interno di un organo collegiale che ha concretizzato un illecito. Poco rilievo viene dato da questo Tribunale alle giustificazioni dello stesso in quanto non rilevanti ai fini della decisione.

    Rileva infine porre l’attenzione sul comportamento della Giuria, nel corso della manifestazione, che di fatto non ha abbandonato né si è allontanata volontariamente dal luogo di gara. Dopo aver sospeso la gara, infatti, ha preso atto della volontà di prosecuzione della stessa da parte degli organizzatori e solo a quel punto ha dichiarato di voler abbandonare la gara in quanto proseguiva senza l’egida della Federciclismo.

    Nonostante la comunicazione della sospensione della gara a causa della mancanza del medico da parte della Giuria, nel corso della seduta, il Tribunale ha preso atto della prosecuzione della stessa in maniera autonoma da parte degli organizzatori della manifestazione, con la giuria presente fino alla fine, non per scelta o garanzia dei Regolamenti Federali ma per l’impossibilità di allontanarsi dallo scenario di gara vista la prosecuzione della stessa e la chiusura del circuito.

    Per tali fatti il Tribunale rimetti gli atti alla Procura per l’eventuale seguito di competenza.

    Pertanto risulta provata la responsabilità dei deferiti.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    • reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia della sanzione dando lettura del provvedimento in udienza; pertanto applica a carico dei Sig.ri Sig. Tognetti Salvatore, Sig. Giannotti Renato, la sanzione  dell’inibizione per mesi 4 per ciascuno e a carico della società Asd Giovo Team Torpado la sanzione della censura con ammenda pari ad € 200,00 (duecento);
    • commina al tesserato Falaschi Fabio la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 4 (quattro) sino al 6 settembre 2019;
    • commina al tesserato Fratoni Silvia la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 2 (due) sino al 6 luglio 2019,
    • commina al tesserato D’Isep Marco la sanzione dell’inibizione temporanea per mese 1 (uno) sino al 6 giugno 2019.

     

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

    data di pubblicazione: 07 maggio 2019

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    N.° 6 del 2019

    7 Maggio, 2019

    1^ sezione - Pronunce

    Comunicato N. 6 del 07/05/19

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 07 maggio 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord - Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia

    N. 3/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. Alberto Dainese, Sig. Luciano Rui, Sig. Gianni Faresin, Società Zalf Euromobil Desiree Fior – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/18

    In punto contesta:

    1. al Sig. Alberto DAINESE, la violazione dell’art. 1.4 del Regolamento della FCI, per aver falsamente dichiarato di non aver sottoscritto alcun contratto con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) per l’anno 2018 (da settembre 2018 a dicembre 2018), nonostante il medesimo, in realtà, avesse stipulato, in data 20 agosto 2018, un contratto con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) per il periodo settembre 2018/dicembre 2019

     

    1. ai Sig.ri Luciano RUI e Gianni FARESIN, la violazione dell’art. 1.4 del Regolamento della FCI, per aver falsamente dichiarato di non essere stati preventivamente informati dal Sig. Dainese della partecipazione del medesimo, a far data dal settembre 2018, a gare estere con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg), sebbene gli stessi avessero scambiato, in realtà, messaggi di testo e whatsapp con il Dainese nei quali espressamente si faceva riferimento alla trasferta in Olanda dell’atleta ed alla partecipazione dello stesso a gare internazionali, con autorizzazione espressa alla acquisizione fotografica della copia del tesserino FCI 2018 affinché fosse inviato alla Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) onde consentire di prendere parte a gare estere”.

     

    Preliminarmente la Procura Federale produce la richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 del Regolamento Giustizia Federale per i Sig.ri Faresin Gianni, Rui Luciano e per la società Euromobil Desireé Fior. Al termine della Camera di Consiglio il Tribunale Federale, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia dei suddetti accordi.

    PRESENTE per l’U.P.F. il Vice Procuratore Federale Avv. Ida Blasi;

    PRESENTE il deferito Alberto Dainese,

    NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Alberto Dainese, Luciano Rui, Gianni Faresin e società Zalf Euromobil Desireè Fior, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;

     

    Per la Procura Federale l’avv. Ida Blasi ripercorre l’atto di deferimento nei confronti del deferito Alberto Dainese e ne chiede l’assoluzione facendo emergere il fatto che lo stesso ha dimostrato la sua piena buona fede e che i fatti, dopo l’indagine, hanno avuto dei connotati differenti per l’atleta,

     

    Il deferito esprime rammarico per il proprio comportamento scusandosi con la FCI, e ribadisce che non si era reso conto di quanto aveva firmato al termine di una tappa del Tour de l’Avenir e che non conosceva bene l’inglese se non a livello scolastico.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    Il comportamento del deferito Alberto Dainese alla luce dell’istruttoria e dell’attività dibattimentale, ha assunto i connotati per giungere ad una sentenza di assoluzione così come ha concluso l’Ufficio della Procura Federale.

    Il procedimento nasceva dal fatto che l’atleta Alberto Dainese tesserato per l’anno 2018 con la società Zalf Euromobil Desiree Fior dopo l’estate del predetto anno si era trasferito, a suo dire per uno stage, a gareggiare per un Team olandese la SEG Racing Academy mettendosi in netto contrasto con le norme federali non avendo il predetto atleta comunicato alcunché alla sua società di appartenenza, che a loro dire svolgeva medesima attività agonistica.

    La Procura Federale, anche tramite richiesta di pareri al Sig. Giorgio Elli della Struttura Tecnica FCI – Settore Strada sulle norme regolamentari, provvedeva ad istruire il procedimento, complesso ed articolato, tant’è che richiedeva ben due proroghe alle indagini nel corso delle quali acquisiva la documentazione necessaria e provvedeva ad escutere i deferiti.

    Il Signor Alberto Dainese, escusso in data 28.11.2018, riferiva di aver sottoscritto un accordo per il proprio trasferimento con il TEAM SEG esclusivamente per la stagione 2019, mentre nessun contratto sarebbe stato firmato per le gare svoltesi in olanda nel 2018, alle quali avrebbe preso parte mediante semplice esibizione del proprio tesserino FCI;

    Il predetto dimostrava di aver comunicato anche a mezzo messaggi di testo e whatsapp, ai referenti della Zalf Euromobil Desireè Fior, sia il proprio trasferimento per il 2019 sia la partecipazione alle gare in Olanda per il 2018.

    Venivano prodotti dall’atleta lo scambio di messaggi “whatsapp” intercorsi tra lo stesso ed alcuni rappresentanti della società ZALF, ovverosia, i Sigg.ri, Gianni Faresin, Luciano Rui ed Andrea Fin, quest’ultimo nella qualità di consulente legale del sodalizio in questione, dai quali si evinceva come i rappresentanti della società Zalf fossero effettivamente a conoscenza della partecipazione del Dainese alle gare estere con il Team Seg a far data dal settembre 2018.

    Venivano escussi il Sig. Gianni Faresin ed il sig. Luciano Rui (nella loro qualità di Direttore sportivo Zalf).

    Veniva nuovamente escusso in data 18.01.2019 il Sig. Alberto Dainese nel corso del quale, a seguito dell’esibizione del contratto innanzi richiamato, il medesimo rettificava le dichiarazioni precedentemente rese all’Ufficio della Procura Federale, affermando “prendo atto di aver sottoscritto con il TEAM SEG un contratto avente efficacia e decorrenza dal 1 settembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019, pur nell’errata convinzione sino ad oggi che il medesimo contratto fosse invece relativo esclusivamente all’anno 2019 ”.

    In data 24.02.2019 perveniva all’UPF comunicazione del Sig. Dainese, con la quale il medesimo rappresentava di avere agito in buona fede e di aver “erroneamente dichiarato di aver sottoscritto un contratto con il team SEG Racing Academy esclusivamente per la stagione 2019” e precisava “come abbia rilasciato questa dichiarazione non essendo realmente a conoscenza della clausola che mi ha legato al team olandese a partire dal 03.09.2018, in quanto sottoscrissi il contratto in modo sbrigativo dopo una tappa del Tour de l’Avenir, senza averlo letto interamente e avendo poca conoscenza della lingua inglese”, dichiarazione ripetuta all’odierna udienza.

    All’esito dell’udienza odierna, pertanto, è emersa la buona fede dell’atleta Dainese che sicuramente non aveva nell’agosto del 2018 una conoscenza della lingua inglese tale da cogliere il senso completo delle clausole contrattuali ed è emerso come lo stesso avesse sottoscritto il contratto, senza leggerlo, dopo una tappa di una gara internazionale.

    Pertanto il Collegio si orienta per una non responsabilità in capo al deferito Dainese avendo lo stesso dimostrato la sua buona fede. Infine il comportamento processuale del medesimo, atleta di interesse nazionale ed in un periodo di gare molto intenso, è da valutare positivamente.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    • reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia della sanzione dando lettura del provvedimento in udienza; pertanto applica a carico dei Gianni Faresin ed il sig. Luciano Rui ed il sig. Egidio Fior per la società  Zalf Euromobil Desireè Fior, la sanzione dell’ammonizione;
    • manda assolto il sig. Alberto Dainese per i motivi di cui in epigrafe.

     

    N. 4/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. TOGNErI SALVATORE, Sig. GIANNOTTI RENATO, ASD GIOVO TEAM TORPADO, sig. falaschi fabio, sig.ra fratoni silvia e il sig. d’isep marco – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/18

    In punto contesta:

    1. al Sig. Togneri Salvatore e al Sig. Giannotti Renato, la violazione dell’art. 1 comma 1 del Regolamento della FCI, altresì risultano violate le disposizioni del REGOLAMENTO TECNICO dell’ATTIVITA’ AMATORIALE “norme attuative” della FCI così come prescritte nell’art. 1.1.14 (servizio di Assistenza Sanitaria), nonché dall’art. 55 del REGOLAMENTO TECNICO dell’ATTIVITA’ AGONISTICA (settore Fuoristrada) e delle relative “norme attuative” Attività Internazionale/Nazionale/Regionale per la Prova di MOUNTAINBIKE prescritte al capo “sicurezza” (primo soccorso o pronto soccorso esigenza minima) al punto 2.7.135
    2. all’ASD GIOVO TEAM TORPADO, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 1 comma 8 del RG della FCI.
    3. al Sig. Falaschi Fabio e al Sig. Fratoni Silvia e al Sig. D’Isep Marco, a ciascuno la violazione dell’art. 1 comma 1 del Regolamento Operativo dei Giudici di Gara per non aver garantito il rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FCI oltre che per aver fatto iniziare la gara “1° TROFEO MTB LA ROCCA” del 10 giugno 2018, senza che vi fosse stato preliminarmente l’accertamento necessario della presenza del medico, secondo le vigenti prescrizioni regolamentari, nonché che per aver abbandonato la loro funzione allontanandosi volontariamente dal campo di gara allorquando, posturalmente, sono venuti a conoscenza dell’assenza del medico per l’infortunio occorso all’atleta-concorrente (pettorale 90) tal Sig. Fanucchi Fabio.

     

    Preliminarmente la Procura Federale produce la richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 del Regolamento di Giustizia Federale per i Sig.rri Renato Giannotti e Salvatore Tognetti anche in qualità di legale rappresentante della società ASD Giovo Team Torpado. Al termine della Camera di Consiglio il Tribunale Federale, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestate e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia dei suddetti accordi.

     

    PRESENTE per l’U.P.F. la Vice Procuratore Federale Avv. Ida Blasi ed il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella;

    PRESENTE l’Avv. Romina Giusti in rappresentanza dei deferiti Sig. Tognetti Salvatore, Sig. Giannotti Renato, anche in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Asd Giovo Team Torpado, i quali sono assenti nonostante ritualmente convocati;

    PRESENTI i deferiti Sig. Falaschi Fabio e il Sig. D’Isep Marco ritualmente convocati;

    NON PRESENTE la deferita Sig.ra Frantoni Silvia, sebbene ritualmente convocata.

    NOMINATO relatore l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Sig. Falaschi Fabio, Sig.ra Fratoni Silvia e il Sig. D’Isep Marco, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata; omette relazione sugli altri deferiti in quanto soggetti ad applicazione di sanzione richieste ex art. 36 RGF.

     

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    Dall’escussione dei deferiti intervenuti risultano concretizzati i fatti lamentati dalla P.F. e, in particolare, l’assenza del medico alla manifestazione. La plausibile ma non esimente chiarificazione del Presidente di Giuria, confermata dal Giudice di Gara D’Isep, il quale ha formalmente chiesto la presenza del medico agli organizzatori che conosceva da lungo tempo e di cui si è fidato per la sempre manifestata meticolosità, attenzione e puntualità nell’organizzazione delle gare, non permettono al Tribunale Federale di operare un ragionamento differente rispetto ad una responsabilità grave e diretta dello stesso per i fatti contestatigli. Lo stesso Falaschi in giudizio ha reso dichiarazione di colpevolezza; questo comportamento collaborativo e consapevole permettono una mitigazione della sanzione da parte dell’Organo Giudicante che riconosce in ogni caso la fondamentale e importante presenza della Giuria durante la manifestazione ciclistica come presidio di garanzia e legalità in rappresentanza della Federazione.

    Il comportamento processuale della Sig.ra Fratoni che, nonostante la gravità dei fatti contestati, ha ritenuto di non porre chiarimento in merito alla propria posizione, approcciandosi allo stesso procedimento come un “incontro”, va valutato in maniera meno grave rispetto a quella del Presidente di Giuria ma certamente non collaborativo con gli Organi di Giustizia Federale.

    La seduta odierna ha chiarito la suddivisione delle mansioni all’interno del Collegio di Giuria relativamente ai controlli e alle esigenze di gara. In tale ottica è risultato certamente marginale la posizione del D’Isep al quale, in ogni caso, dev’essere comminata una sanzione in quanto ha operato all’interno di un organo collegiale che ha concretizzato un illecito. Poco rilievo viene dato da questo Tribunale alle giustificazioni dello stesso in quanto non rilevanti ai fini della decisione.

    Rileva infine porre l’attenzione sul comportamento della Giuria, nel corso della manifestazione, che di fatto non ha abbandonato né si è allontanata volontariamente dal luogo di gara. Dopo aver sospeso la gara, infatti, ha preso atto della volontà di prosecuzione della stessa da parte degli organizzatori e solo a quel punto ha dichiarato di voler abbandonare la gara in quanto proseguiva senza l’egida della Federciclismo.

    Nonostante la comunicazione della sospensione della gara a causa della mancanza del medico da parte della Giuria, nel corso della seduta, il Tribunale ha preso atto della prosecuzione della stessa in maniera autonoma da parte degli organizzatori della manifestazione, con la giuria presente fino alla fine, non per scelta o garanzia dei Regolamenti Federali ma per l’impossibilità di allontanarsi dallo scenario di gara vista la prosecuzione della stessa e la chiusura del circuito.

    Per tali fatti il Tribunale rimetti gli atti alla Procura per l’eventuale seguito di competenza.

    Pertanto risulta provata la responsabilità dei deferiti.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    • reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia della sanzione dando lettura del provvedimento in udienza; pertanto applica a carico dei Sig.ri Sig. Tognetti Salvatore, Sig. Giannotti Renato, la sanzione  dell’inibizione per mesi 4 per ciascuno e a carico della società Asd Giovo Team Torpado la sanzione della censura con ammenda pari ad € 200,00 (duecento);
    • commina al tesserato Falaschi Fabio la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 4 (quattro) sino al 6 settembre 2019;
    • commina al tesserato Fratoni Silvia la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 2 (due) sino al 6 luglio 2019,
    • commina al tesserato D’Isep Marco la sanzione dell’inibizione temporanea per mese 1 (uno) sino al 6 giugno 2019.

     

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

    data di pubblicazione: 07 maggio 2019

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