Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 07 maggio 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico β Curva nord β Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonchΓ© il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),
il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia
N. 3/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. Alberto Dainese, Sig. Luciano Rui, Sig. Gianni Faresin, SocietΓ Zalf Euromobil Desiree Fior β PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/18
In punto contesta:
- al Sig. Alberto DAINESE, la violazione dellβart. 1.4 del Regolamento della FCI, per aver falsamente dichiarato di non aver sottoscritto alcun contratto con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) per lβanno 2018 (da settembre 2018 a dicembre 2018), nonostante il medesimo, in realtΓ , avesse stipulato, in data 20 agosto 2018, un contratto con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) per il periodo settembre 2018/dicembre 2019;
Β
- βai Sig.ri Luciano RUI e Gianni FARESIN, la violazione dellβart. 1.4 del Regolamento della FCI, per aver falsamente dichiarato di non essere stati preventivamente informati dal Sig. Dainese della partecipazione del medesimo, a far data dal settembre 2018, a gare estere con la Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg), sebbene gli stessi avessero scambiato, in realtΓ , messaggi di testo e whatsapp con il Dainese nei quali espressamente si faceva riferimento alla trasferta in Olanda dellβatleta ed alla partecipazione dello stesso a gare internazionali, con autorizzazione espressa alla acquisizione fotografica della copia del tesserino FCI 2018 affinchΓ© fosse inviato alla Sports Entertainment Group Racing B.V. (Team Seg) onde consentire di prendere parte a gare estereβ.
Β
Preliminarmente la Procura Federale produce la richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 del Regolamento Giustizia Federale per i Sig.ri Faresin Gianni, Rui Luciano e per la societΓ Euromobil DesireΓ© Fior. Al termine della Camera di Consiglio il Tribunale Federale, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara lβefficacia dei suddetti accordi.
PRESENTE per lβU.P.F. il Vice Procuratore Federale Avv. Ida Blasi;
PRESENTE il deferito Alberto Dainese,
NOMINATO relatore lβAvv. Massimo Rosso che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Alberto Dainese, Luciano Rui, Gianni Faresin e societΓ Zalf Euromobil DesireΓ¨ Fior, cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata;
Β
Per la Procura Federale lβavv. Ida Blasi ripercorre lβatto di deferimento nei confronti del deferito Alberto Dainese e ne chiede lβassoluzione facendo emergere il fatto che lo stesso ha dimostrato la sua piena buona fede e che i fatti, dopo lβindagine, hanno avuto dei connotati differenti per lβatleta,
Β
Il deferito esprime rammarico per il proprio comportamento scusandosi con la FCI, e ribadisce che non si era reso conto di quanto aveva firmato al termine di una tappa del Tour de lβAvenir e che non conosceva bene lβinglese se non a livello scolastico.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Il comportamento del deferito Alberto Dainese alla luce dellβistruttoria e dellβattivitΓ dibattimentale, ha assunto i connotati per giungere ad una sentenza di assoluzione cosΓ¬ come ha concluso lβUfficio della Procura Federale.
Il procedimento nasceva dal fatto che lβatleta Alberto Dainese tesserato per lβanno 2018 con la societΓ Zalf Euromobil Desiree Fior dopo lβestate del predetto anno si era trasferito, a suo dire per uno stage, a gareggiare per un Team olandese la SEG Racing Academy mettendosi in netto contrasto con le norme federali non avendo il predetto atleta comunicato alcunchΓ© alla sua societΓ di appartenenza, che a loro dire svolgeva medesima attivitΓ agonistica.
La Procura Federale, anche tramite richiesta di pareri al Sig. Giorgio Elli della Struttura Tecnica FCI β Settore Strada sulle norme regolamentari, provvedeva ad istruire il procedimento, complesso ed articolato, tantβΓ¨ che richiedeva ben due proroghe alle indagini nel corso delle quali acquisiva la documentazione necessaria e provvedeva ad escutere i deferiti.
Il Signor Alberto Dainese, escusso in data 28.11.2018, riferiva di aver sottoscritto un accordo per il proprio trasferimento con il TEAM SEG esclusivamente per la stagione 2019, mentre nessun contratto sarebbe stato firmato per le gare svoltesi in olanda nel 2018, alle quali avrebbe preso parte mediante semplice esibizione del proprio tesserino FCI;
Il predetto dimostrava di aver comunicato anche a mezzo messaggi di testo e whatsapp, ai referenti della Zalf Euromobil Desireè Fior, sia il proprio trasferimento per il 2019 sia la partecipazione alle gare in Olanda per il 2018.
Venivano prodotti dallβatleta lo scambio di messaggi βwhatsappβ intercorsi tra lo stesso ed alcuni rappresentanti della societΓ ZALF, ovverosia, i Sigg.ri, Gianni Faresin, Luciano Rui ed Andrea Fin, questβultimo nella qualitΓ di consulente legale del sodalizio in questione, dai quali si evinceva come i rappresentanti della societΓ Zalf fossero effettivamente a conoscenza della partecipazione del Dainese alle gare estere con il Team Seg a far data dal settembre 2018.
Venivano escussi il Sig. Gianni Faresin ed il sig. Luciano Rui (nella loro qualitΓ di Direttore sportivo Zalf).
Veniva nuovamente escusso in data 18.01.2019 il Sig. Alberto Dainese nel corso del quale, a seguito dellβesibizione del contratto innanzi richiamato, il medesimo rettificava le dichiarazioni precedentemente rese allβUfficio della Procura Federale, affermando βprendo atto di aver sottoscritto con il TEAM SEG un contratto avente efficacia e decorrenza dal 1 settembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019, pur nellβerrata convinzione sino ad oggi che il medesimo contratto fosse invece relativo esclusivamente allβanno 2019 β.
In data 24.02.2019 perveniva allβUPF comunicazione del Sig. Dainese, con la quale il medesimo rappresentava di avere agito in buona fede e di aver βerroneamente dichiarato di aver sottoscritto un contratto con il team SEG Racing Academy esclusivamente per la stagione 2019β e precisava βcome abbia rilasciato questa dichiarazione non essendo realmente a conoscenza della clausola che mi ha legato al team olandese a partire dal 03.09.2018, in quanto sottoscrissi il contratto in modo sbrigativo dopo una tappa del Tour de lβAvenir, senza averlo letto interamente e avendo poca conoscenza della lingua ingleseβ, dichiarazione ripetuta allβodierna udienza.
Allβesito dellβudienza odierna, pertanto, Γ¨ emersa la buona fede dellβatleta Dainese che sicuramente non aveva nellβagosto del 2018 una conoscenza della lingua inglese tale da cogliere il senso completo delle clausole contrattuali ed Γ¨ emerso come lo stesso avesse sottoscritto il contratto, senza leggerlo, dopo una tappa di una gara internazionale.
Pertanto il Collegio si orienta per una non responsabilitΓ in capo al deferito Dainese avendo lo stesso dimostrato la sua buona fede. Infine il comportamento processuale del medesimo, atleta di interesse nazionale ed in un periodo di gare molto intenso, Γ¨ da valutare positivamente.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
- reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara lβefficacia della sanzione dando lettura del provvedimento in udienza; pertanto applica a carico dei Gianni Faresin ed il sig. Luciano Rui ed il sig. Egidio Fior per la societΓ Β Zalf Euromobil DesireΓ¨ Fior, la sanzione dellβammonizione;
- manda assolto il sig. Alberto Dainese per i motivi di cui in epigrafe.
Β
N. 4/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. TOGNErI SALVATORE, Sig. GIANNOTTI RENATO, ASD GIOVO TEAM TORPADO, sig. falaschi fabio, sig.ra fratoni silvia e il sig. dβisep marco β PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/18
In punto contesta:
- al Sig. Togneri Salvatore e al Sig. Giannotti Renato, la violazione dellβart. 1 comma 1 del Regolamento della FCI, altresΓ¬ risultano violate le disposizioni del REGOLAMENTO TECNICO dellβATTIVITAβ AMATORIALE βnorme attuativeβ della FCI cosΓ¬ come prescritte nellβart. 1.1.14 (servizio di Assistenza Sanitaria), nonchΓ© dallβart. 55 del REGOLAMENTO TECNICO dellβATTIVITAβ AGONISTICA (settore Fuoristrada) e delle relative βnorme attuativeβ AttivitΓ Internazionale/Nazionale/Regionale per la Prova di MOUNTAINBIKE prescritte al capo βsicurezzaβ (primo soccorso o pronto soccorso esigenza minima) al punto 2.7.135;
- βallβASD GIOVO TEAM TORPADO, a titolo di responsabilitΓ oggettiva per la violazione dellβart. 1 comma 8 del RG della FCI.β
- al Sig. Falaschi Fabio e al Sig. Fratoni Silvia e al Sig. DβIsep Marco, a ciascuno la violazione dellβart. 1 comma 1 del Regolamento Operativo dei Giudici di Gara per non aver garantito il rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FCI oltre che per aver fatto iniziare la gara β1Β° TROFEO MTB LA ROCCAβ del 10 giugno 2018, senza che vi fosse stato preliminarmente lβaccertamento necessario della presenza del medico, secondo le vigenti prescrizioni regolamentari, nonchΓ© che per aver abbandonato la loro funzione allontanandosi volontariamente dal campo di gara allorquando, posturalmente, sono venuti a conoscenza dellβassenza del medico per lβinfortunio occorso allβatleta-concorrente (pettorale 90) tal Sig. Fanucchi Fabio.
Β
Preliminarmente la Procura Federale produce la richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 del Regolamento di Giustizia Federale per i Sig.rri Renato Giannotti e Salvatore Tognetti anche in qualitΓ di legale rappresentante della societΓ ASD Giovo Team Torpado. Al termine della Camera di Consiglio il Tribunale Federale, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestate e congrua la sanzione, dichiara lβefficacia dei suddetti accordi.
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PRESENTEΒ per lβU.P.F. la Vice Procuratore Federale Avv. Ida Blasi ed il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella;
PRESENTE lβAvv. Romina Giusti in rappresentanza dei deferiti Sig. Tognetti Salvatore, Sig. Giannotti Renato, anche in qualitΓ di legale rappresentante p.t. dellβAsd Giovo Team Torpado, i quali sono assenti nonostante ritualmente convocati;
PRESENTI i deferiti Sig. Falaschi Fabio e il Sig. DβIsep Marco ritualmente convocati;
NON PRESENTE la deferita Sig.ra Frantoni Silvia, sebbene ritualmente convocata.
NOMINATOΒ relatore lβAvv. Alessia Beghini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Sig. Falaschi Fabio, Sig.ra Fratoni Silvia e il Sig. DβIsep Marco, cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata; omette relazione sugli altri deferiti in quanto soggetti ad applicazione di sanzione richieste ex art. 36 RGF.
Β
Il Tribunale Federale I Sezione,
Dallβescussione dei deferiti intervenuti risultano concretizzati i fatti lamentati dalla P.F. e, in particolare, lβassenza del medico alla manifestazione. La plausibile ma non esimente chiarificazione del Presidente di Giuria, confermata dal Giudice di Gara DβIsep, il quale ha formalmente chiesto la presenza del medico agli organizzatori che conosceva da lungo tempo e di cui si Γ¨ fidato per la sempre manifestata meticolositΓ , attenzione e puntualitΓ nellβorganizzazione delle gare, non permettono al Tribunale Federale di operare un ragionamento differente rispetto ad una responsabilitΓ grave e diretta dello stesso per i fatti contestatigli. Lo stesso Falaschi in giudizio ha reso dichiarazione di colpevolezza; questo comportamento collaborativo e consapevole permettono una mitigazione della sanzione da parte dellβOrgano Giudicante che riconosce in ogni caso la fondamentale e importante presenza della Giuria durante la manifestazione ciclistica come presidio di garanzia e legalitΓ in rappresentanza della Federazione.
Il comportamento processuale della Sig.ra Fratoni che, nonostante la gravitΓ dei fatti contestati, ha ritenuto di non porre chiarimento in merito alla propria posizione, approcciandosi allo stesso procedimento come un βincontroβ, va valutato in maniera meno grave rispetto a quella del Presidente di Giuria ma certamente non collaborativo con gli Organi di Giustizia Federale.
La seduta odierna ha chiarito la suddivisione delle mansioni allβinterno del Collegio di Giuria relativamente ai controlli e alle esigenze di gara. In tale ottica Γ¨ risultato certamente marginale la posizione del DβIsep al quale, in ogni caso, devβessere comminata una sanzione in quanto ha operato allβinterno di un organo collegiale che ha concretizzato un illecito. Poco rilievo viene dato da questo Tribunale alle giustificazioni dello stesso in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
Rileva infine porre lβattenzione sul comportamento della Giuria, nel corso della manifestazione, che di fatto non ha abbandonato nΓ© si Γ¨ allontanata volontariamente dal luogo di gara. Dopo aver sospeso la gara, infatti, ha preso atto della volontΓ di prosecuzione della stessa da parte degli organizzatori e solo a quel punto ha dichiarato di voler abbandonare la gara in quanto proseguiva senza lβegida della Federciclismo.
Nonostante la comunicazione della sospensione della gara a causa della mancanza del medico da parte della Giuria, nel corso della seduta, il Tribunale ha preso atto della prosecuzione della stessa in maniera autonoma da parte degli organizzatori della manifestazione, con la giuria presente fino alla fine, non per scelta o garanzia dei Regolamenti Federali ma per lβimpossibilitΓ di allontanarsi dallo scenario di gara vista la prosecuzione della stessa e la chiusura del circuito.
Per tali fatti il Tribunale rimetti gli atti alla Procura per lβeventuale seguito di competenza.
Pertanto risulta provata la responsabilitΓ dei deferiti.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
- reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione, dichiara lβefficacia della sanzione dando lettura del provvedimento in udienza; pertanto applica a carico dei Sig.ri Sig. Tognetti Salvatore, Sig. Giannotti Renato, la sanzione Β dellβinibizione per mesi 4 per ciascuno e a carico della societΓ Asd Giovo Team Torpado la sanzione della censura con ammenda pari ad β¬ 200,00 (duecento);
- commina al tesserato Falaschi Fabio la sanzione dellβinibizione temporanea per mesi 4 (quattro) sino al 6 settembre 2019;
- commina al tesserato Fratoni Silvia la sanzione dellβinibizione temporanea per mesi 2 (due) sino al 6 luglio 2019,
- commina al tesserato DβIsep Marco la sanzione dellβinibizione temporanea per mese 1 (uno) sino al 6 giugno 2019.
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Il PresidenteΒ Β
Avv. Salvatore Minardi
Β
data di pubblicazione: 07 maggio 2019