N.° 15 del 2026

18 Settembre, 2026

1^ sezione procedimento n. 08/26 R.G.

Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Signori:

- Avv. Patrich Rabaini - Presidente

- Avv. Carlo Carpanelli - Giudice Relatore

- Avv. Mattia Cornazzani - Giudice

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 6/2026R.G. Trib. (19/25 Reg.Ind. P.F.)  a carico di Francini Angelo, nato a Craveggia VB il 26/01/1951, residente a Bergamo in Via Zuccala Locatelli n. 62, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

“Violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, per avere il Sig. Angelo Francini, nella sua qualità di tesserato della Federazione Ciclistica Italiana (num.tessera AI86453), violato il dovere di condotta conforme ai principi della  lealtà e della correttezza ed il divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, dell’onore e del decoro di persone e organismi operanti in ambito federale, inviando, in data 14 dicembre 2025, al Ministro per lo Sport ed i Giovani, al Presidente del CONI, al Segretario Generale del CONI, al Procuratore Generale del CONI ed al Garante del Codice di Comportamento sportivo, una email ed un documento allegato contenenti tra l’altro, le seguenti affermazioni denigratorie:

"l'anarchia che regna sovrana nella Federazione Ciclistica Italiana ... dall'avvento del Presidente DAGNONI e del Segretario Generale Tolu nel 2021";

"pressapochismo che regna sovrano in FCI: le regole federali ... sono costantemente inosservate dalla maggioranza dei soggetti che occupano posizioni di vertice negli organi della FCI";

"è ridicolo, per ora uso un termine gentile, che il presidente federale rivendichi una inesistente invasione di campo da parte della Lega Ciclismo Professionistico";

"in base a quale norma federale vi siete inventati questa inesistente nomina?";

"Consiglio Federale che dimostra la sua totale incapacità e inaffidabilità";

"Le cose che tu, presidente federale, da cinque anni fai hanno le sembianze di decisioni padronali";

"il tuo ruolo è SOLO quello di gestire la Federazione sulla base delle norme vigenti (statuto e regolamenti); cosa questa disattesa non essendo mai state applicate e osservate!";

"io stesso ha letteralmente applicato quanto un incapace, ciclisticamente parlando, come te gli ha indebitamente affidato".

"non sai ciò che firmi o che ti fanno firmare".

così ledendo gravemente la reputazione del Presidente, del Segretario Generale e dei Componenti del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana.

Il giorno 18 settembre 2026 alle ore 10.30 nella riunione collegiale, ritualmente convocata, presenti presso la sede federale in Roma Stadio Olimpico curva nord: il Presidente Avv. Patrich Rabaini ed i Componenti, Avv. Mattia Cornazzani, Avv. Carlo Carpanelli e l’Avv. Cristina Cortese quale componente supplente senza funzioni giudicanti nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI).

Sono presenti, il sostituto procuratore federale Avv. Serenella Rossano nonché il segretario Sig. Alessandro Bezzi.

È presente personalmente il Sig. Angelo Francini.

Per il Tribunale Federale relaziona l’Avv. Carlo Carpanelli.

Il Sig. Francini solleva questione preliminare relativa alla legittimità degli organi di giustizia nel caso specifico relativamente al Tribunale federale Sez. I con riferimento al mancato tesseramento dei componenti del Collegio dopo l’elezione.

Per quanto attiene la Procura federale eccepisce l’illegittimità dei suoi componenti giacché quali organi nominati dovevano essere tesserati al momento della nomina.

Il Tribunale rilevato che le sopra esposte eccezioni sono già state oggetto di decisione del Tribunale Federale e valutate dal Collegio di Garanzia, rigetta le eccezioni e dispone procedersi oltre.

La Procura Federale si richiama agli atti precisando che la missiva inizialmente inviata al Ministro Abodi in realtà è stata anche pubblicata sui social dove quindi ha avuto anche diffusione ai fini della lesione dell’onore e del decoro degli organi federali. La Procura Federale ai sensi dell’art. 51 co. 1 - 3 lett. a, b, c contesta al Sig. Francini la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Riserva all’esito della discussione le richieste.

Il Sig. Francini ribadisce che l’eccezione preliminare relativa alla Procura Federale non è stata decisa dal Coni ed evidenzia come la stessa decisione non competa a questo Tribunale ma alla Caf.

Evidenzia come le frasi oggetto dell’incolpazione non siano state valutate nel complesso del suo ragionamento ma estrapolate.

Ribadisce e conferma le frasi oggetto dell’incolpazione anche in punto incapacità degli organi federali.

Reitera la richiesta già avanzata al Segretario Generale in ordine al tesseramento del Presidente Regionale Massimo Rosso.

Ribadisce come il Segretario Generale Tolu non conosca le regole che applica e rimane fermamente convinto delle proprie opinioni, chiede che il Tribunale in via preliminare trasmetta gli atti alla Caf per la decisione sulla questione preliminare afferente alla Procura Federale.

La Procura Federale evidenzia come tra i requisiti richiesti ai componenti della Procura Federale ai sensi degli artt. 60 e 61 R-G.F. non vi sia il tesseramento e che il vaglio dei requisiti è sottoposto alla Commissione di Garanzia.

Con riferimento alla sanzione chiede l’applicazione di mesi sei di inibizione oltre all’applicazione della sanzione prevista per la contestata aggravante.

Il Sig. Francini contesta l’applicazione degli artt. 60-61 richiamando il disposto dell’art. 31 co. 2 statuto federale.

Il Tribunale dichiara legittimamente acquisito ed utilizzabile il complessivo compendio documentale acquisito agli atti e si riunisce in Camera di Consiglio.

Il Tribunale Federale I Sezione

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

Preliminarmente, vanno decise le questioni, sollevate in via preliminare dall’incolpato e relative alla asserita “illegittimità” sia del Tribunale che della Procura Federale, per non essere i relativi Membri soggetti tesserati alla F.C.I..

La nota decisione del C.G.S. 44 del 2020 ha rigettato, motivandola, identica eccezione; il Tribunale aderisce a tale principio di diritto che costituisce ius receptum.

Quanto alla questione relativa alla costituzione della Procura Federale merita riferirsi come non sia revocabile in dubbio che la Procura Federale rappresenti e sia uno degli Organi di Giustizia della Federazione, come da Statuto (art.46), facente parte del Titolo VI denominato appunto “Organi di Giustizia”.

Entrambe le eccezioni proposte dal Sig. Francini Angelo, dunque, appaiono totalmente infondate, finanche pretestuose, e vanno senz’altro rigettate.

Quanto al merito della vicenda

Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento e sentite le argomentazioni del Sig. Francini e della Procura Federale, il Tribunale ritiene raggiunta la piena prova circa la responsabilità disciplinare del deferito, invero nemmeno contestata.

Il compendio probatorio oggetto della cognizione del Tribunale appare sufficiente a ritenere la sussistenza della responsabilità disciplinare del deferito Sig. Francini Angelo in ordine a quanto oggetto di contestazione.

Il complessivo esame del contenuto dell’invio della PEC a monte dell’incolpazione disciplinare, inviato ai più alti vertici delle Istituzioni sportive nazionali e dall’incolpato poi pubblicata sul proprio profilo Facebook denota in modo chiaro la coscienza e la volontà sia di comunicare in via formale e per così dire “ufficiale” quanto esternato, sia la coscienza e la volontà di amplificarne al massimo la diffusione e la portata.

L’incolpato ha scientemente valicato, con il proprio complessivo agire, il chiaro confine che demarca, da un lato, il diritto di critica politico-sportiva e di espressione del proprio pensiero e, dall’altro lato, una serie di esternazioni oggettivamente lesive, ostentate con modalità espressive e toni -a tutto concedere- palesemente non continenti, sbilanciati e -evidentemente- utilizzati al chiaro fine di colpire la reputazione (intesa quale considerazione di l'individuo gode nella comunità in cui opera ed in cui è conosciuto, facendo quindi stretto riferimento al senso della dignità personale e del decoro professionale) dei diversi destinatari dei suoi strali.

Espressioni come “anarchia”, “pressapochismo”, costante inosservanza delle norme, “è ridicolo che”, “totale incapacità ed inaffidabilità”, “inesistente nomina”, “decisioni padronali”, “incapace”, “non sai ciò che firmi o ti fanno firmare” , considerate sia singolarmente che nel loro insieme, e rivolte nei riguardi degli Organi e dei Funzionari di questa Federazione appaiono (e non potrebbe essere diversamente) ad avviso di questo Tribunale pacificamente, volutamente ed oggettivamente lesive della reputazione dei rispettivi e ben identificati destinatari e del tutto esuberanti, anche per la loro assoluta genericità, dall’invece sacrosanto diritto di critica politico sportiva.

L’intento chiaro dell’invettiva formale e pubblica dell’incolpato non è quello di stimolare un dibattito su specifici temi interessanti la Federazione bensì, sic et simpliciter, quello di screditare, irridere e delegittimare, peraltro con affermazioni che paiono generiche e in alcun modo circostanziate, gli Organi Federali tutti (Presidente, Segretario, Consiglio Federale) agli occhi delle più alte autorità sportive nazionali, dando alla cosa il massimo rilievo sociale possibile e senza alcun lato senso costruttivo.

Va da sé, infatti, che la successiva pubblicazione della PEC attraverso un social network abbia avuto il precipuo scopo di diffondere quanto più possibile il contenuto lesivo del messaggio originario, con l’evidente e non contestato fine ultimo di raggiungere il maggior numero di persone.

Il Francini peraltro, per quanto occorrere possa, trattandosi di un invio a mezzo PEC, non ha mai negato di esserne l’autore e, nel procedimento, sia quando sentito dalla P.F. sia all’udienza, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti tutti ascrittigli, limitandosi ad affermare che le espressioni addebitategli siano state decontestualizzate.

Francini si è peraltro astenuto dal formulare richieste di merito.

Il comportamento processuale dell’incolpato non si è in alcun modo discostato dalla linea in origine dallo stesso assunta; il deferito, infatti, non ha mancato di ribadire come l’intero sistema federale, in ogni sua componente, ivi compresi gli Organi di Giustizia tutti, sia “non legittimo”, ribadendo la asserita fondatezza delle proprie considerazioni.

Pacifica ed incontestata, anzi ammessa, la responsabilità disciplinare del Sig.Francini è opportuno trattare il tema della dosimetria sanzionatoria, tenendo in considerazione, da un lato il comportamento processuale dello stesso e dall’altro la contestata redidiva.

Da un lato l’incolpato non ha dimostrato alcuna forma di resipiscienza ovvero quantomeno di rielaborazione in chiave critica dell’occorso, dimostrando in modo ferreo di sentirsi totalmente e senza alcun dubbio dalla parte del giusto, rivendicando bontà e correttezza del proprio agire.

Dall’altro lato, tali fatti non risultano essere stati un episodio occasionale bensì sistematico, confermato dalla contestata recidiva.

Inutile dire che l’ordinamento sportivo è un ordinamento a base volontaria, fondato, prima ancora che sul R.G.F., sui principi -anche etici- di lealtà, probità e correttezza propri dell’Olimpismo, del C.I.O. e del Comitato Olimpico Nazionale che ciascun tesserato ha il dovere di rispettare.

L’incolpato ha, una volta ancora, disatteso tali principi, dimostrando nei fatti di non curarsi delle sanzioni inflittegli in passato e affermando in udienza di non essere intenzionato a corrispondere la sanzione pecuniaria in passato inflittagli con precedente provvedimento.

Tali elementi, a cagione della pertinacia dell’incolpato, denotano la sostanziale non afflittività dei provvedimenti assunti e assieme la refrattarietà dell’incolpato al rispetto dei valori che stanno a base dell’Universo Sportivo prima ancora che Federale.

Alla luce delle considerazioni tutte sopra svolte, il Tribunale ritiene equa e conforme alle violazioni contestate, la sanzione della inibizione per mesi 9 (nove), sanzione cosi determinata: pena base mesi 6 (sei) di inibizione, aumentata per la contestata recidiva specifica ex art. 51 comma 3 lett. a) b) e c) R.G.F. di mesi 3 (tre) di inibizione per così giungere alla pena finale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale I Sezione

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 8/26 RG. Trib. commina al tesserato Francini Angelo, in atti generalizzato, la sanzione della inibizione per mesi 9 (nove) già aumentata per la recidiva ex art. 51 comma 1, 3 lett a), b) e c), con decorrenza dal 18 settembre 2026 e sino al 18 giugno 2027. Giorni dieci per il deposito delle motivazioni.

L’estensore

F.to Avv. Carlo Carpanelli

Il Presidente

Avv. Patrich Rabaini