Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
- Avv. Patrich Rabaini – Presidente
- Avv. Carlo Carpanelli – Giudice
- Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Cornazzani
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) e la partecipazione dell’Avv. Cristina Cortese, Giudice Supplente con astensione da ogni funzione giudicante.
Nel procedimento iscritto al N° 14 R.G. Trib. a carico di:
- Marcello Drago, tessera n. A246772, tesserato per l’anno 2026 per la SSD Bruno Bike a r.l.: violazione degli artt. 1, 2 e 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana anche in relazione all’art. 128 del regolamento tecnico del settore amatoriale e cicloturistico nazionale della Federazione Ciclistica Italiana per aver partecipato, in mancanza di regolare iscrizione, alla gara Gran Fondo delle Strade Bianche Estra 2026, svoltasi a Siena in data 8 marzo 2026, con il pettorale n. 116 assegnato, invece, all’Atleta Francesco Bruno, tesserato per la medesima Società, integrando così la fattispecie di frode sportiva in corsa sotto forma di sostituzione di persona;
- Francesco Bruno, tessera n. A225825, tesserato per l’anno 2026 per la SSD Bruno Bike a r.l.: violazione degli artt. 1, 2 e 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana anche in relazione all’art. 128 del regolamento tecnico del settore amatoriale e cicloturistico nazionale della Federazione Ciclistica Italiana per aver consentito all’Atleta Marcello Bruno , tesserato per la medesima Società, di partecipare alla gara Gran Fondo delle Strade Bianche Estra 2026, svoltasi a Siena in data 8 marzo 2026, con il pettorale n. 116 a lui assegnato, concorrendo così alla frode sportiva in corsa sotto forma di sostituzione di persona;
- Società SSD Bruno Bike a r.l., ID 17R2259 verso cui consegue ai sensi dell’art. 1 comma 8 lettera b) del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, la responsabilità oggettiva in relazione alle condotte ascritte ai suoi tesserati.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione relativa alla partecipazione irregolare alla manifestazione amatoriale “Gran Fondo delle Strade Bianche Estra 2026”, svoltasi a Siena l’8 marzo 2026.
In particolare, con comunicazione del 20 marzo 2026 veniva segnalato alla società incaricata del cronometraggio che il tesserato Marcello Drago avrebbe partecipato alla gara utilizzando il pettorale n. 116, assegnato al tesserato Francesco Bruno, appartenente alla medesima società SSD Bruno Bike a r.l.
A seguito delle verifiche effettuate, Evodata s.r.l., con dichiarazione del 25 marzo 2026, attestava che Marcello Drago non risultava iscritto alla manifestazione, mentre Francesco Bruno risultava iscritto con il numero 116 e classificato nella graduatoria della Gran Fondo al 1621° posto, con un tempo di circa cinque ore e diciassette minuti.
Nella medesima data la società organizzatrice SSD RCS Active Team a r.l. trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione, corredata dalla documentazione fotografica relativa alla partecipazione alla gara del soggetto identificato in Marcello Drago con il predetto numero.
Sulla base di tali elementi la Procura Federale iscriveva il procedimento al n. 4/2026 del Registro delle indagini, acquisendo la segnalazione e i relativi allegati, nonché le schede anagrafiche federali di Marcello Drago, Francesco Bruno e della SSD Bruno Bike a r.l.
Con comunicazione di conclusione delle indagini e intendimento di deferimento del 20 maggio 2026, prot. n. 2026/00060, la Procura contestava a Marcello Drago la partecipazione alla gara, in assenza di regolare iscrizione, mediante l’utilizzo del pettorale n. 116 assegnato a Francesco Bruno; a quest’ultimo, l’avere consentito al Drago di partecipare con il proprio pettorale; alla SSD Bruno Bike a r.l., la responsabilità oggettiva conseguente alle condotte dei propri tesserati. I fatti venivano qualificati come violazione degli artt. 1, 2 e 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia FCI, anche in relazione all’art. 128 del Regolamento tecnico del settore amatoriale e cicloturistico nazionale.
Nel corso della fase delle indagini Francesco Bruno depositava memoria difensiva datata 26 giugno 2026 e trasmessa alla Procura il 27 giugno 2026. Il tesserato sosteneva di non essersi recato a Siena, a causa di sopravvenuti impegni lavorativi, e di non avere consegnato il pettorale né autorizzato Marcello Drago a partecipare in sua sostituzione. Deduceva che il Drago, appresa da altri compagni di squadra la sua rinuncia alla trasferta, avrebbe organizzato autonomamente la propria partecipazione, all’insaputa del Bruno, e chiedeva pertanto l’archiviazione della propria posizione.
Con atto del 10 luglio 2026, prot. n. 2026/00093, la Procura Federale, esaminata anche la memoria di Francesco Bruno, disponeva il deferimento al Tribunale Federale di Marcello Drago e Francesco Bruno, per le violazioni già contestate, nonché della SSD Bruno Bike a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 1, comma 8, lett. b), del Regolamento di Giustizia FCI.
La Procura valorizzava la documentazione fotografica, la mancata iscrizione del Drago, l’assegnazione del pettorale n. 116 al Bruno e la circostanza che quest’ultimo non avesse comunicato all’organizzatore la rinuncia alla gara e avesse ritirato il numero successivamente utilizzato dal Drago.
L’atto di deferimento veniva trasmesso al Tribunale il 13 luglio 2026, mentre il fascicolo d’indagine e la memoria di Francesco Bruno venivano inoltrati il 15 luglio 2026.
In vista dell’odierna udienza, in data 14 settembre 2026 depositavano memorie difensive Marcello Drago e la SSD Bruno Bike a r.l.
Il Drago ammetteva di avere partecipato alla gara utilizzando il pettorale assegnato a Francesco Bruno, assumendosi personalmente la responsabilità della condotta, ma dichiarava di avere agito di propria iniziativa e all’insaputa sia del Bruno sia della società. Chiedeva, inoltre, di escludere la qualificazione del fatto come frode sportiva, sostenendo l’assenza di una finalità diretta ad alterare la competizione, e di ricondurre la condotta alla violazione dell’art. 128 del Regolamento tecnico del settore amatoriale, con applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 67 del Regolamento di Giustizia FCI o, in subordine, della sanzione minima.
La SSD Bruno Bike a r.l., nella memoria depositata nella stessa data, deduceva la propria estraneità all’ideazione e all’esecuzione della condotta, della quale nessun dirigente o rappresentante societario sarebbe stato a conoscenza, evidenziando altresì l’assenza di qualsiasi vantaggio sportivo, economico o reputazionale per la società.
Pur prendendo atto della contestazione formulata a titolo di responsabilità oggettiva, chiedeva l’applicazione della sanzione nella misura minima, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la valorizzazione del comportamento collaborativo tenuto nel corso del procedimento.
All’udienza del 18 settembre 2026, esaurita la relazione introduttiva e la discussione, la Procura Federale richiamati gli atti di indagine, ritenuta accertata la condotta contestata ai due atleti deferiti, nonché l’indubbia gravità della stessa, nonché la responsabilità oggettiva del sodalizio, concludeva chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 6 mesi a carico del sig. Marcello Drago; squalifica per 3 mesi a carico del sig. Francesco Bruno; censura oltre ammenda per Euro 200,00 a carico della SSD Bruno Bike a r.l.
La difesa del sodalizio richiamava le deduzioni di cui alla memoria, con particolare rilievo alla circostanza che l’illecito veniva commesso per sola iniziativa di soggetti privati verso cui la società sportiva avrebbe comunque avuto oggettive difficoltà ad attivare misure preventive ed impeditive del fatto.
Il Tribunale dichiara legittimamente acquisito ed utilizzabile il complessivo compendio documentale acquisito agli atti e si riunisce in Camera di Consiglio
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Ritiene il Collegio accertati i fatti contestati agli incolpati e sussistente la responsabilità disciplinare loro ascritta per i seguenti motivi.
Dalla documentazione fotografica allegata alla segnalazione della società organizzatrice risulta ritratto in corsa il sig. Marcello Drago con il numero di gara 116. Il sig. Drago non figura tra gli iscritti alla manifestazione. Il numero 116 era assegnato al sig. Francesco Bruno, regolarmente iscritto, il quale – secondo i dati di cronometraggio comunicati da Evodata S.r.l. – risulta classificato alla posizione 1621 con il tempo di 5h17’05”, pur non avendo mai preso parte alla gara.
Il fatto materiale non è contestato da alcuna delle parti: il sig. Drago ammette espressamente di aver partecipato alla gara utilizzando il pettorale n. 116 assegnato al sig. Bruno; il sig. Bruno afferma di non essersi mai recato a Siena; la società, nella propria memoria, prende atto dello “scambio del pettorale n. 116”.
Ne consegue che, sotto il profilo oggettivo, è pacifico che in data 8 marzo 2026 abbia preso parte alla Gran Fondo delle Strade Bianche Estra 2026 un soggetto diverso dall’iscritto, munito del numero di gara personalmente assegnato a quest’ultimo, e che l’ordine d’arrivo ufficiale abbia conseguentemente attribuito al sig. Francesco Bruno una prestazione da lui mai resa.
Rileva codesto Collegio come nessuna delle difese fornisca una spiegazione plausibile di come un soggetto diverso dall’iscritto sia potuto venire in possesso del pettorale di colui che, poi, non si è presentato alla partenza.
Il sig. Drago, pur assumendosi la responsabilità della partecipazione, tace del tutto sulle modalità con cui è entrato in possesso del numero di gara n. 116. La qualificazione della propria iniziativa come “decisione esclusivamente personale” nulla spiega in ordine al dato decisivo: il pettorale non è un oggetto di cui si possa disporre per iniziativa unilaterale di un terzo, ma un contrassegno nominativo consegnato dall’organizzazione al solo iscritto (o a un suo delegato), che deve necessariamente essere passato di mano. Parimenti inidonea è la ricostruzione offerta dalla difesa del sig. Francesco Bruno. Questi afferma di non essersi trovato a Siena né il giorno della gara né “nei giorni precedenti”, ma, al contempo, è incontestato – ed è anzi riconosciuto dalla stessa società di appartenenza – che il numero di gara a lui assegnato sia stato regolarmente ritirato.
Orbene, secondo il Regolamento della manifestazione pubblicato dalla società organizzatrice, le buste tecniche con i numeri di gara venivano distribuite esclusivamente a Siena nelle giornate del 6 e 7 marzo 2026, senza possibilità di ritiro nel giorno della gara; per il ritiro era necessario esibire la conferma dell’iscrizione, un documento d’identità valido, la tessera sportiva agonistica e il certificato medico sportivo; in alternativa, il ritiro poteva avvenire a mezzo di persona delegata, munita di delega compilata e firmata in originale dal delegante e di copia del documento d’identità di quest’ultimo (Regolamento Gran Fondo Strade Bianche Estra 2026).
Se dunque – come egli stesso afferma – il sig. Bruno non si trovava a Siena nei giorni del ritiro, il suo numero di gara non può che essere stato ritirato da altri, a mezzo di una delega da lui sottoscritta e corredata del suo documento d’identità, ovvero utilizzando documenti e titoli di iscrizione a lui riferibili e da lui messi a disposizione. In entrambi i casi, il passaggio del pettorale presuppone necessariamente un contributo attivo e consapevole del titolare dell’iscrizione.
La tesi per cui il sig. Drago avrebbe organizzato la trasferta e corso con il numero n. 116 “all’insaputa” del sig. Bruno si scontra, pertanto, con un dato logico prima ancora che documentale, rispetto al quale la difesa non offre alcuna alternativa ricostruttiva.
Né giova il riferimento allo standard probatorio del “ragionevole convincimento”, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, invocato dalla stessa difesa del sig. Bruno. Proprio l’applicazione di tale standard conduce all’affermazione della responsabilità: sono gravi, precisi e concordanti gli elementi costituiti:
- dall’iscrizione del sig. Bruno e dal ritiro del suo numero di gara,
- dalla sua dichiarata assenza da Siena nei giorni del ritiro,
- dalla mancata comunicazione della rinuncia all’organizzazione, pur essendo a conoscenza per tempo della propria impossibilità a partecipare,
- dall’omesso ricorso alla procedura di trasferimento dell’iscrizione, che il regolamento della manifestazione consentiva, entro il 9 febbraio 2026, a fronte di un contributo di segreteria di € 20,00,
- dalla circostanza, riferita dallo stesso sig. Bruno, di aver comunicato la propria rinuncia a compagni di squadra, sicché la disponibilità del pettorale era nota all’interno del sodalizio, e
- infine, dalla comune appartenenza dei due tesserati alla medesima, ristretta, compagine sociale.
Le difese insistono sulla circostanza che la sostituzione sarebbe avvenuta in buona fede, al solo scopo di non perdere una partecipazione o, comunque, senza alcuna velleità fraudolenta in ordine al regolare svolgimento della competizione, come dimostrerebbe il modesto piazzamento conseguito (1621° posto).
Tale circostanza non può avere alcuna efficacia esimente, né attenuante, rispetto al disvalore della condotta.
La fattispecie contestata si perfeziona, in tutti i suoi elementi costitutivi, nel momento in cui il soggetto sostituto entra in griglia con un numero di partecipazione assegnato a un terzo. In quel momento si realizza l’artificio – l’uso di un contrassegno identificativo altrui – idoneo a trarre in inganno l’organizzazione, i giudici di gara e gli altri partecipanti circa l’identità del concorrente, e si consegue l’utilità illecita, consistente nella partecipazione a una competizione cui il sostituto non aveva titolo a prendere parte, con fruizione di tutti i servizi a essa connessi (griglia, assistenza, ristori, cronometraggio, classifica), eludendo i controlli preventivi sull’iscrizione, sul tesseramento e sull’idoneità sanitaria che l’organizzazione aveva svolto nei confronti del solo iscritto, nonché la procedura – e il relativo onere – di trasferimento dell’iscrizione. Il posizionamento finale del sostituto e l’eventuale assenza di ambizioni di classifica costituiscono circostanze successive ed estranee alla struttura dell’illecito, che attengono tutt’al più all’entità del vantaggio agonistico, non già alla sussistenza della violazione.
Va aggiunto che, per effetto della sostituzione, l’ordine d’arrivo ufficiale della manifestazione risulta comunque obiettivamente falsato, avendo attribuito una prestazione e una posizione di classifica a un soggetto che non ha mai preso il via.
Non merita accoglimento, pertanto, la richiesta di derubricazione formulata dalla difesa del sig. Drago.
L’argomento difensivo muove dall’assimilazione della fattispecie disciplinare al reato di frode in competizioni sportive di cui all’art. 1 della L. n. 401/1989, che richiede il dolo specifico di conseguire un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Tale assimilazione non è corretta. L’art. 3 del Regolamento di Giustizia F.C.I. richiama le ipotesi della L. n. 401/1989 soltanto al comma 3, quali ulteriori ipotesi di frode sportiva, mentre al comma 1 delinea una fattispecie autonoma, costituita da “qualsiasi comportamento che si realizza in artifici o raggiri, finalizzati al conseguimento di illeciti profitti”. La finalità di alterare lo svolgimento o l’esito di una gara non è, dunque, elemento costitutivo della frode sportiva di cui all’art. 3, comma 1, che è integrata dall’impiego di un artificio – quale è, per definizione, la sostituzione di persona – preordinato a conseguire un’utilità non spettante, anche di natura non patrimoniale, quale la partecipazione indebita alla gara nei termini sopra descritti. Quanto all’art. 2 R.G., contestato in combinato disposto, esso non richiede che l’alterazione si realizzi, né che il vantaggio agonistico sia di particolare entità, essendo sufficiente che il comportamento sia oggettivamente diretto ad alterare lo svolgimento o l’esito della gara: e tale è, per sua natura, la partecipazione di un concorrente sotto falsa identità, che altera la composizione del gruppo dei partenti e la classifica ufficiale (§ 4.1), a prescindere dalle intenzioni soggettive dichiarate dal sostituto. La violazione dell’art. 128 del Regolamento tecnico amatoriale concorre, e non si sostituisce, alla fattispecie di frode, della quale descrive il presupposto regolamentare.
Resta ferma, in ogni caso, la violazione dei doveri di lealtà, rettitudine e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, R.G., che nessuna delle difese ha seriamente contestato.
L’istanza di audizione personale del sig. Drago va disattesa, in quanto superflua, avendo l’incolpato già ammesso la materialità del fatto e non avendo indicato alcuna circostanza ulteriore che l’audizione sarebbe idonea a chiarire; in particolare, egli non ha offerto di riferire – né per iscritto né oralmente – le modalità con cui è entrato in possesso del pettorale.
Un’ulteriore nota sull’intrinseca gravità della condotta è costituita dal fatto che la sostituzione di persona ha precluso l’operatività della copertura assicurativa garantita con l’iscrizione alla gara.
Il Regolamento della manifestazione prevede che organizzatori e partecipanti siano coperti da polizza di responsabilità civile per infortuni o danni materiali accidentalmente causati a terzi o a vicenda, precisando che la copertura “avrà validità esclusivamente sul percorso ufficiale e durante la gara, per i partecipanti regolarmente iscritti e controllati alla partenza”.
Per effetto della sostituzione, il soggetto assicurato (l’iscritto sig. Bruno) non coincideva con quello che, in ipotesi, avrebbe potuto effettivamente subire o cagionare un danno (il sig. Drago), il quale, non essendo regolarmente iscritto, si trovava al di fuori del perimetro della copertura. In una manifestazione di massa, su un percorso di lunga percorrenza e con tratti sterrati, la condotta ha così esposto a un rischio concreto non soltanto il sostituto, ma anche gli altri partecipanti, i terzi e la stessa società organizzatrice, che, in caso di sinistro, si sarebbero trovati privi della garanzia apprestata proprio a tutela di tutti i soggetti coinvolti.
A ciò si aggiunga che il numero dorsale, nelle manifestazioni amatoriali, costituisce lo strumento di identificazione del concorrente anche ai fini del riconoscimento in situazioni di emergenza: la falsa corrispondenza tra numero e persona avrebbe potuto, in caso di incidente, determinare l’attivazione dei soccorsi sulla base di dati anagrafici e sanitari errati, con ulteriore pregiudizio per la sicurezza del sostituto e per la tempestività ed efficacia degli interventi. La condotta, dunque, ha messo a repentaglio la sicurezza propria e degli altri partecipanti, ed è in sé grave indipendentemente dal risultato sportivo conseguito.
La responsabilità della società discende dall’art. 1, comma 8, lett. b), R.G., a norma del quale le società affiliate sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, tesserati, incaricati e sostenitori. Accertata la responsabilità di entrambi i tesserati, la responsabilità dell’affiliato ne consegue di diritto, come del resto riconosciuto dalla stessa difesa della società, che non ne contesta il fondamento.
Le deduzioni difensive in ordine alla non esigibilità di un controllo da parte della società non possono, peraltro, trovare accoglimento neppure ai fini della graduazione della sanzione, per le ragioni che si espongono di seguito.
Da ultimo preme osservare che le difese rispettivamente svolte dalle parti appaiono prive di ogni pregio e si collocano ai limiti della temerarietà, ove si consideri che i soggetti a vario titolo coinvolti, rivestono ruoli apicali in seno a un sodalizio sportivo di modesta entità. Compagine societaria e ruoli all’interno della stessa che risultano inequivocabilmente dalle anagrafiche federali cui è allegata la visura camerale
In un simile contesto appare assolutamente pretestuoso presumere, da un lato, che tanto il sostituito quanto il sodalizio non fossero al corrente dell’accaduto e, dall’altro, che una società – peraltro connotata da una ristretta base associativa – non fosse al corrente della situazione, né in condizioni di intervenire per scongiurare il verificarsi del fatto.
Quanto al primo profilo, si è già detto che il passaggio del pettorale presuppone necessariamente il contributo del titolare dell’iscrizione; quanto alla società, è la stessa difesa del sig. Bruno a riferire che questi ebbe a comunicare la propria rinuncia a compagni di squadra, sicché la circostanza della disponibilità del numero di gara circolava all’interno del sodalizio nei giorni precedenti la manifestazione.
Il sig. Drago, dal canto suo, ha organizzato una trasferta dalla provincia di Messina a Siena per prendere parte a una gara alla quale non era iscritto. Si tratta di circostanze che, in una compagine sociale ristretta, caratterizzata peraltro da un primario coinvolgimento degli incolpati, non possono ragionevolmente essere sfuggite a chi dirige e rappresenta quel sodalizio. La società, d’altra parte, ben avrebbe potuto prevenire la sostituzione, anche semplicemente curando – o sollecitando – il ricorso alla procedura di trasferimento dell’iscrizione prevista dal regolamento della manifestazione, ovvero la comunicazione della rinuncia all’organizzazione.
Ne risulta smentita la prospettazione della società circa l’impossibilità materiale di controlli “capillari e continuativi” sull’identità di chi indossa il dorsale: nel caso di specie non si trattava di vigilare sulla griglia di partenza, ma di non consentire – o, quantomeno, di non tollerare – che un numero di gara nominativo passasse di mano tra due propri tesserati.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la concessione di circostanze attenuanti, né tipiche (art. 53, comma 1, R.G.), né atipiche (art. 53, comma 2, R.G.).
In particolare:
- la dichiarata assenza di finalità alterative e il modesto piazzamento non incidono sul disvalore della condotta;
- la “collaborazione” e il “ravvedimento” del sig. Drago si risolvono nell’ammissione di un fatto documentalmente accertato, accompagnata dal silenzio proprio sulla circostanza – il passaggio del pettorale – che avrebbe consentito di chiarire le responsabilità degli altri soggetti coinvolti, e anzi da un’attività volta a escluderle;
- il comportamento “collaborativo” della società non trova riscontro in alcun atto concreto, non essendo stata documentata né l’indagine interna annunciata, né l’adozione di alcuna misura organizzativa o disciplinare nei confronti dei tesserati;
- né l’assenza di precedenti disciplinari, di per sé, vale a giustificare una diminuzione della sanzione a fronte della gravità del fatto.
Sussiste, per contro, ragione di aggravamento delle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale, alle quali questo Tribunale, nel rispetto del perimetro della contestazione, non è vincolato quanto alla determinazione della misura della sanzione.
Concorrono in tal senso:
- l’intrinseca gravità del fatto, per l’esposizione a rischio della sicurezza propria e altrui e per la preclusione della copertura assicurativa;
- la falsificazione dell’ordine d’arrivo ufficiale;
- la posizione apicale rivestita in seno al sodalizio dai soggetti coinvolti, che rende la violazione dei doveri di lealtà e correttezza particolarmente riprovevole e integra la circostanza aggravante di cui all’art. 53, comma 4, lett. a), R.G.;
- quanto al sig. Francesco Bruno, l’aver messo a disposizione di altro tesserato il proprio numero di gara, così inducendolo a violare le norme federali, secondo la previsione di cui all’art. 53, comma 4, lett. c), R.G.;
- la condotta processuale complessivamente tenuta, improntata alla reciproca e concorde esclusione delle responsabilità altrui, in termini inconciliabili con le risultanze in atti.
Tenuto conto della cornice edittale prevista dall’Allegato 1 al Regolamento di Giustizia per la frode sportiva di cui all’art. 3, comma 1 (per i tesserati: inibizione o squalifica da 30 giorni fino a 3 anni e ammenda da € 500,00 a € 5.000,00; per le società: sospensione da 30 giorni fino a 3 anni, ammenda da € 500,00 fino a € 5.000,00, radiazione), nonché dell’aumento previsto dall’art. 53, comma 5, e dall’art. 54, comma 1, R.G. in presenza di circostanze aggravanti, si stima equo irrogare le sanzioni indicate in dispositivo, in misura superiore a quelle richieste dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale I Sezione
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 10 RG. Trib. commina al tesserato Marcello Drago la sanzione della squalifica di mesi 8 con decorrenza dal 18 settembre 2026 e sino al 18 maggio 2027, al tesserato Francesco Bruno la sanzione della squalifica di mesi 8 con decorrenza dal 18 settembre 2026 e sino al 18 maggio 2027, all’affiliata SSD Bruno Bike a r.l. la sanzione della censura oltre ammenda per Euro 600,00.
Giorni dieci per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2026
L’estensore
F.to Avv. Mattia Cornazzani
Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini