ORGANI DI GIUSTIZIA
TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE
COMUNICATO N. 2 DEL 25 GIUGNO 2020
Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 25 giugno 2020 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI); componente supplente Avv. Elisabetta Antonini.
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia
N. 25/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. CARLO ROSCINI – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 02/20
In punto contesta al Sig. Carlo Roscini, le seguenti violazioni disciplinari:
- “per aver, il Sig. Carlo Roscini, in violazione dell’art. 1, commi I, II, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 31 lett. b) dello Statuto Federale e dell’art. 60, quinto comma, del Regolamento Organico, falsamento affermato nel “modulo per la candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale FCI Umbria, Quadriennio Olimpico 2017/2020” Prot. n. 2019/05773 del 6 dicembre 2019, sottoscritto in data 5 dicembre 2019, di “non aver riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti” nonostante lo stesso risulti aver riportato condanne definitive per complessivi mesi 16 (come precisato dallo stesso Roscini in sede di audizione laddove ha affermato che la condanna nel proc. N.9/17 è a mesi 3 e non 4 come riportato nel casellario in atti) come da “casellario” che segue (salvo rettifica in relazione al Proc. N. 9/17 come testè precisato) : [omissis] ciò in violazione dei doveri di lealtà e correttezza morale che debbono contraddistinguere l’attività dei tesserati alla F.C.I., nonché dei doveri di rispettare le norme e i regolamenti federali, e conseguentemente dell’obbligo, nel caso di specie, di rilasciare dichiarazioni conformi al vero e non suscettibili di indurre in errore i competenti Uffici Federali”
NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti del procedimento nei confronti del tesserato Sig. Carlo Roscini, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli unitamente al sig. Alessandro Bezzi (funzionario FCI) collegati mediante piattaforma Microsoft Teams;
PRESENTI il deferito Sig. Carlo Roscini nonché l’Avv. Vincenzo Maccarone, del Foro di Perugia, giusta nomina in atti, collegati mediante piattaforma Microsoft Teams;
Per la Procura Federale l’Avv. Nicola Capozzoli ripercorre l’atto di deferimento ed insiste nella raggiunta prova della colpevolezza del Sig. Roscini pur riconoscendo allo stesso un comportamento collaborativo nello svolgimento dell’attività d’indagine.
Specifica, inoltre, che per l’applicazione della sanzione debba essere riconosciuta e valutata la recidiva comportamentale stante i procedimenti già definiti in ambito federale nei quali è stata applicata la recidiva.
Chiede, pertanto, la condanna del sig. Roscini alla sanzione di anni uno (1) di inibizione così determinata: pena base mesi 4 di inibizione, aumentata di 2/3 per la recidiva per una pena finale di anni uno di inibizione. In via gradata chiede l’applicazione della sanzione di anni uno (1) ove il Tribunale non riconoscesse l’applicazione della recidiva contestata.
L’Avv. Vincenzo Maccarone per il deferito Carlo Roscini si riporta integralmente alla memoria depositata in data 24 giugno 2020 sottolineando l’assoluta inoffensività della condotta del suo assistito legata, esclusivamente, ad un errore personale di valutazione del prestampato federale e delle norme che sovraintendono i requisiti per la candidatura alle cariche federali. Conclude chiedendo in via principale l’assoluzione del sig. Roscini ed in via gradata l’applicazione di una sanzione non inibitoria; chiede in ogni caso che il Collegio non tenga conto della recidiva per quanto esposto in memoria e nella verbale odierna difesa anche alla luce della collaborazione prestata dal suo assistito, collaborazione riconosciuta dalla Procura Federale.
Il deferito Carlo Roscini, interpellato, dichiara di non voler aggiungere nulla e di non voler parlare.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Presidente dà lettura del verbale di udienza.
I presenti confermano le dichiarazioni verbalizzate.
Il Tribunale Federale I Sezione
Nel merito pare incontrovertibile e pacifica la responsabilità del sig. Carlo Roscini stante che il medesimo, quando sentito in data 04.02.2020, ha confermato i fatti così come contestati dall’Ufficio di Procura Federale, non negando la sottoscrizione di una dichiarazione non veritiera oggi oggetto di giudizio.
Anche all’odierna udienza la difesa, richiamando quando riportato nella memoria del 24.06.2020, non ha contestato i fatti materiali oggetto di incolpazione.
L’odierno procedimento trae origine da una denuncia del 18.12.2019 fatta da Maria Cristina GABRIOTTI (all’epoca Segretario Genarle F.C.I.), nella quale veniva comunicato che vi era una “falsa attestazione del Sig. Carlo Roscini” relativa alla presentazione in data 6 dicembre 2019, da parte del Roscini medesimo, della propria candidatura a Presidente del Comitato Regionale Umbria.
All’esito delle verifiche esperite e dell'esame del materiale acquisito, veniva emesso avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento in data 14.10.2019 a seguito del quale l’interessato non faceva pervenire alcuna richiesta o memoria.
In data 04.02.2020 il sig. Carlo Roscini veniva sentito dall’UPF dove minimizzava l’accaduto riferendo che “tengo a precisare che la dichiarazione, formalizzata sul modello prestampato, è stata da me resa in assoluta buona fede poiché il 5 dicembre 2019 ed il successivo 6 dicembre 2019, sono state da me depositate istanze di revisione delle sentenze applicative delle sanzioni [omissis]” ….
In data 11.03.2020 l’UPF chiedeva il deferimento per il sig. Carlo Roscini, per la violazione dell’art. 1, comma 1, 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 31 lett. b) dello statuto Federale e dell’art. 60, comma V, del Regolamento Organico.
Pare chiaro e del tutto evidente che il sig. Carlo Roscini sapeva di dichiarare il falso, ma sperava di poter avanzare la propria candidatura “sub judice”, in attesa della definizione dei procedimenti oggetto di richiesta di revisione.
La tesi prospettata nell’odierna difesa, ovvero l’assoluta inoffensività della condotta mendace del Roscini in quanto posta in essere senza alcuna finalità ingannatoria ma dipesa, esclusivamente, da un errore personale di valutazione del prestampato federale e delle norme che sovraintendono i requisiti per la candidatura alle cariche federali, non può essere accolta nemmeno sotto il profilo che i precedenti sanzionatori dello stesso Roscini sarebbero stati comunque ben noti alla FCI, senza possibilità dunque di indurla in inganno.
Infatti all’argomento è già obiettabile che la candidatura, per essere poi vagliata dalla Commissione elettorale, veniva proposta – come previsto – al Comitato Regionale umbro della Federazione Ciclistica italiana, soggetto non necessariamente in condizione di conoscere gli esiti dei procedimenti disciplinari del Roscini. Ma vale anche considerare che la ragione per cui nel modulo di candidatura era richiesta, fra le altre, una autocertificazione di requisiti di ammissibilità – nella fattispecie non aver riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno……omissis, di cui alla lettera c) – corrisponde a quelle esigenze di semplificazione sottostanti al ricorso al sistema delle autocertificazioni, come nella Pubblica Amministrazione, sempre con l’inserimento nei prestampati di una formula finale di attestazione da parte del sottoscrittore della corrispondenza al vero di tutto quanto dichiarato, riponendovisi fiducia salvo verifica contraria.
In conclusione, per escludere gli estremi dell’illecito disciplinare, non è invocabile neppure la buona fede del Roscini nell’aver tenuto la condotta mendace addebitata, che appare comunque lesiva del principio di lealtà nei rapporti con gli organi federali.
La responsabilità del deferito risulta pertanto provata e meritevole di sanzione.
In punto pena questo Tribunale, con riguardo alla contestazione formale della recidiva nell’odierna seduta, esclude l’applicazione di un aumento della sanzione per tale circostanza aggravante in quanto si tratta di infrazione del tutto scollegata dai “precedenti” disciplinari del deferito, e nel contempo apprezza il comportamento processuale collaborativo del deferito con gli Organi di giustizia.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
commina al sig. Carlo Roscini la sospensione di mesi sei (6) di inibizione.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 30 giugno 2020