La recente riforma dello sport, attuata mediante il D.lgs. n. 36 del 2021, ha introdotto significative novitร riguardanti i requisiti che devono essere soddisfatti dagli statuti delle associazioni e societร sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Tali requisiti mirano a garantire la corretta gestione di questi enti, assicurando trasparenza, democraticitร e assenza di finalitร lucrative.
Sede Legale
La sede legale riveste un ruolo cruciale nellโidentificazione di unโassociazione sportiva dilettantistica. Si tratta di una clausola inderogabile dello statuto o dellโatto costitutivo, che indica lโindirizzo presso cui si presume venga svolta lโattivitร amministrativa e gestionale dellโente. La sede legale costituisce il punto di riferimento ufficiale per tutte le comunicazioni e gli atti riguardanti lโassociazione. Presso tale indirizzo devono essere conservati tutti i documenti e gli atti relativi alla gestione dellโente, garantendone la disponibilitร per eventuali controlli.
ร importante sottolineare che la sede legale non necessariamente coincide con il luogo di svolgimento delle attivitร sportive. Lโassociazione puรฒ infatti liberamente istituire una o piรน sedi secondarie dove vengono concretamente svolte le attivitร istituzionali. Tuttavia, la sede legale resta il fulcro amministrativo dellโente e il suo indirizzo deve essere sempre indicato con precisione nello statuto.
Denominazione Sociale
La denominazione sociale assolve una funzione identificativa dellโassociazione, analogamente al nome per le persone fisiche. Non a caso, essa riceve la medesima tutela giuridica prevista dallโart. 7 del Codice Civile per il diritto al nome.
La riforma dello sport impone alcuni obblighi specifici riguardo alla denominazione degli enti sportivi dilettantistici. In particolare, รจ necessario inserire nella denominazione un esplicito riferimento alla finalitร sportiva e alla natura dilettantistica dellโassociazione. Tale indicazione deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi dellโente e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico, come chiarito anche dalla circolare dellโAgenzia delle Entrate n. 21/E del 2003.
Oggetto Sociale
Lโoggetto sociale deve necessariamente prevedere lโesercizio in via stabile e principale dellโorganizzazione e gestione di attivitร sportive dilettantistiche, includendo anche la formazione, la didattica, la preparazione e lโassistenza allโattivitร sportiva dilettantistica.
Il requisito della stabilitร esclude che possano accedere al regime speciale degli enti sportivi dilettantistici quei soggetti che svolgono attivitร sportiva solo in via occasionale o secondaria. Lโattivitร sportiva deve infatti qualificarsi come principale rispetto ad eventuali attivitร diverse esercitate dallโente.
Unโeccezione a tale principio รจ prevista per le associazioni e societร sportive che abbiano acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore. In tal caso, la natura principale dellโattivitร sportiva dilettantistica puรฒ venire meno laddove ciรฒ sia necessario per consentire il contestuale svolgimento di altre attivitร di interesse generale previste dallโart. 4 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Ferma restando la primarietร dellโattivitร sportiva dilettantistica, la riforma consente espressamente agli enti sportivi di esercitare anche attivitร diverse, purchรฉ ciรฒ sia previsto dallโatto costitutivo o dallo statuto. Tali attivitร devono in ogni caso rivestire carattere secondario e strumentale rispetto alle attivitร istituzionali
Rappresentanza Legale
La rappresentanza legale dellโassociazione deve essere attribuita ad una o piรน persone, secondo quanto stabilito dallโatto costitutivo o dallo statuto. Non sono previsti particolari limiti o vincoli in merito.
Assenza di Scopo di Lucro
Un requisito inderogabile per gli enti sportivi dilettantistici รจ quello di non perseguire finalitร lucrative, nรฉ in senso oggettivo (lucro oggettivo), nรฉ in senso soggettivo (lucro soggettivo).
Lo statuto deve dunque prevedere espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dellโassociazione. Gli eventuali utili dovranno essere interamente reinvestiti nellโattivitร sportiva o destinati allโincremento del patrimonio sociale..
Il mancato rispetto del vincolo di destinazione degli utili comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.
Norme sullโOrdinamento Interno
Le norme statutarie che disciplinano lโordinamento interno e lโorganizzazione degli enti sportivi dilettantistici devono ispirarsi al principio di democraticitร . In particolare, lo statuto deve garantire:
- La sovranitร dellโassemblea dei soci o associati;
- Lโuguaglianza dei diritti tra i soci o associati;
- Lโelettivitร delle cariche sociali;
- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci o associati improntati a trasparenza e partecipazione;
- Criteri di attribuzione dei diritti di voto tali da garantire effettiva partecipazione alla vita associativa.
Il principio della democraticitร costituisce una condizione essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per gli enti sportivi dilettantistici. La sua corretta attuazione รจ oggetto di specifica valutazione in sede di iscrizione al Registro Nazionale delle Attivitร Sportive Dilettantistiche e puรฒ essere verificata anche in occasione di successivi controlli.
Rendiconti Economico-Finanziari
Lโobbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e le relative modalitร di approvazione devono essere espressamente previsti dallo statuto degli enti sportivi dilettantistici.
La normativa non impone schemi di bilancio specifici, lasciando ampia libertร nella scelta dei criteri di redazione dei rendiconti, che potranno essere improntati al principio di cassa o di competenza a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dellโente.
Eโ essenziale che il rendiconto fornisca una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dellโente, nonchรฉ una chiara illustrazione dellโattivitร svolta e delle modalitร di perseguimento delle finalitร statutarie.
I rendiconti devono essere approvati dallโassemblea degli associati entro i termini previsti dallo statuto.
Le modalitร di scioglimento dellโassociazione
Ad oggi si segnala la mancanza di una disciplina specifica per le associazioni non riconosciute puรฒ creare incertezze nella gestione della fase di estinzione dellโente. Proprio per questo motivo, la previsione normativa che impone di indicare nello statuto le modalitร di scioglimento riveste particolare importanza, in quanto consente di definire in anticipo e con chiarezza le regole da seguire al momento della cessazione dellโattivitร associativa.
In particolare, una clausola statutaria ben redatta dovrebbe specificare:
- Le cause di scioglimento: oltre a quelle legali (raggiungimento dello scopo, impossibilitร sopravvenuta, venir meno di tutti gli associati), รจ opportuno prevedere anche ipotesi convenzionali, come ad esempio una delibera dellโassemblea straordinaria adottata con maggioranze qualificate.
- Le maggioranze necessarie per deliberare lo scioglimento: in assenza di una disciplina specifica, รจ consigliabile richiedere maggioranze rafforzate, come i due terzi o i tre quarti degli associati, in modo da garantire una decisione ampiamente condivisa.
- Gli adempimenti formali: รจ utile indicare chi sia competente ad accertare la causa di scioglimento, a redigere il bilancio finale di liquidazione, a cancellare lโente dai registri cui รจ iscritto.
- La nomina dei liquidatori: occorre stabilire chi debba provvedere alla liquidazione del patrimonio associativo, se lโassemblea, il consiglio direttivo o soggetti terzi.
- I criteri di devoluzione del patrimonio residuo: in base alla normativa, il patrimonio va destinato a fini sportivi, ma รจ bene specificare se debba essere devoluto ad altri enti sportivi dilettantistici, a federazioni sportive, a enti pubblici che perseguono finalitร sportive.
- I termini per il completamento della liquidazione: per evitare che la fase di scioglimento si protragga eccessivamente, puรฒ essere opportuno prevedere un termine entro cui la liquidazione debba essere completata.
La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio
La clausola sulla devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento dellโente rappresenta un corollario del principio di assenza di scopo di lucro che permea tutta la disciplina delle associazioni e societร sportive dilettantistiche. La ratio di tale previsione รจ quella di evitare che lโattivitร sportiva dilettantistica possa essere utilizzata come schermo per il perseguimento di finalitร lucrative da parte degli associati o dei soci. Imponendo di destinare il patrimonio residuo ad altri enti che perseguono analoghe finalitร sportive, si garantisce che le risorse accumulate grazie alle agevolazioni fiscali e alle attivitร istituzionali siano effettivamente reimpiegate per lo sviluppo dello sport e non si traducano in un arricchimento personale dei singoli.