Requisiti statutari

    La recente riforma dello sport, attuata mediante il D.lgs. n. 36 del 2021, ha introdotto significative novitร  riguardanti i requisiti che devono essere soddisfatti dagli statuti delle associazioni e societร  sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Tali requisiti mirano a garantire la corretta gestione di questi enti, assicurando trasparenza, democraticitร  e assenza di finalitร  lucrative.

    Sede Legale

    La sede legale riveste un ruolo cruciale nellโ€™identificazione di unโ€™associazione sportiva dilettantistica. Si tratta di una clausola inderogabile dello statuto o dellโ€™atto costitutivo, che indica lโ€™indirizzo presso cui si presume venga svolta lโ€™attivitร  amministrativa e gestionale dellโ€™ente. La sede legale costituisce il punto di riferimento ufficiale per tutte le comunicazioni e gli atti riguardanti lโ€™associazione. Presso tale indirizzo devono essere conservati tutti i documenti e gli atti relativi alla gestione dellโ€™ente, garantendone la disponibilitร  per eventuali controlli.
    รˆ importante sottolineare che la sede legale non necessariamente coincide con il luogo di svolgimento delle attivitร  sportive. Lโ€™associazione puรฒ infatti liberamente istituire una o piรน sedi secondarie dove vengono concretamente svolte le attivitร  istituzionali. Tuttavia, la sede legale resta il fulcro amministrativo dellโ€™ente e il suo indirizzo deve essere sempre indicato con precisione nello statuto.

    Denominazione Sociale

    La denominazione sociale assolve una funzione identificativa dellโ€™associazione, analogamente al nome per le persone fisiche. Non a caso, essa riceve la medesima tutela giuridica prevista dallโ€™art. 7 del Codice Civile per il diritto al nome.
    La riforma dello sport impone alcuni obblighi specifici riguardo alla denominazione degli enti sportivi dilettantistici. In particolare, รจ necessario inserire nella denominazione un esplicito riferimento alla finalitร  sportiva e alla natura dilettantistica dellโ€™associazione. Tale indicazione deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi dellโ€™ente e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico, come chiarito anche dalla circolare dellโ€™Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2003.

    Oggetto Sociale

    Lโ€™oggetto sociale deve necessariamente prevedere lโ€™esercizio in via stabile e principale dellโ€™organizzazione e gestione di attivitร  sportive dilettantistiche, includendo anche la formazione, la didattica, la preparazione e lโ€™assistenza allโ€™attivitร  sportiva dilettantistica.
    Il requisito della stabilitร  esclude che possano accedere al regime speciale degli enti sportivi dilettantistici quei soggetti che svolgono attivitร  sportiva solo in via occasionale o secondaria. Lโ€™attivitร  sportiva deve infatti qualificarsi come principale rispetto ad eventuali attivitร  diverse esercitate dallโ€™ente.
    Unโ€™eccezione a tale principio รจ prevista per le associazioni e societร  sportive che abbiano acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore. In tal caso, la natura principale dellโ€™attivitร  sportiva dilettantistica puรฒ venire meno laddove ciรฒ sia necessario per consentire il contestuale svolgimento di altre attivitร  di interesse generale previste dallโ€™art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
    Ferma restando la primarietร  dellโ€™attivitร  sportiva dilettantistica, la riforma consente espressamente agli enti sportivi di esercitare anche attivitร  diverse, purchรฉ ciรฒ sia previsto dallโ€™atto costitutivo o dallo statuto. Tali attivitร  devono in ogni caso rivestire carattere secondario e strumentale rispetto alle attivitร  istituzionali

    Rappresentanza Legale

    La rappresentanza legale dellโ€™associazione deve essere attribuita ad una o piรน persone, secondo quanto stabilito dallโ€™atto costitutivo o dallo statuto. Non sono previsti particolari limiti o vincoli in merito.

    Assenza di Scopo di Lucro

    Un requisito inderogabile per gli enti sportivi dilettantistici รจ quello di non perseguire finalitร  lucrative, nรฉ in senso oggettivo (lucro oggettivo), nรฉ in senso soggettivo (lucro soggettivo).
    Lo statuto deve dunque prevedere espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dellโ€™associazione. Gli eventuali utili dovranno essere interamente reinvestiti nellโ€™attivitร  sportiva o destinati allโ€™incremento del patrimonio sociale..

    Il mancato rispetto del vincolo di destinazione degli utili comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.

    Norme sullโ€™Ordinamento Interno

    Le norme statutarie che disciplinano lโ€™ordinamento interno e lโ€™organizzazione degli enti sportivi dilettantistici devono ispirarsi al principio di democraticitร . In particolare, lo statuto deve garantire:

    • La sovranitร  dellโ€™assemblea dei soci o associati;
    • Lโ€™uguaglianza dei diritti tra i soci o associati;
    • Lโ€™elettivitร  delle cariche sociali;
    • Criteri di ammissione ed esclusione dei soci o associati improntati a trasparenza e partecipazione;
    • Criteri di attribuzione dei diritti di voto tali da garantire effettiva partecipazione alla vita associativa.

    Il principio della democraticitร  costituisce una condizione essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per gli enti sportivi dilettantistici. La sua corretta attuazione รจ oggetto di specifica valutazione in sede di iscrizione al Registro Nazionale delle Attivitร  Sportive Dilettantistiche e puรฒ essere verificata anche in occasione di successivi controlli.

    Rendiconti Economico-Finanziari

    Lโ€™obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e le relative modalitร  di approvazione devono essere espressamente previsti dallo statuto degli enti sportivi dilettantistici.
    La normativa non impone schemi di bilancio specifici, lasciando ampia libertร  nella scelta dei criteri di redazione dei rendiconti, che potranno essere improntati al principio di cassa o di competenza a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dellโ€™ente.

    Eโ€™ essenziale che il rendiconto fornisca una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dellโ€™ente, nonchรฉ una chiara illustrazione dellโ€™attivitร  svolta e delle modalitร  di perseguimento delle finalitร  statutarie.
    I rendiconti devono essere approvati dallโ€™assemblea degli associati entro i termini previsti dallo statuto.

    Le modalitร  di scioglimento dellโ€™associazione

    Ad oggi si segnala la mancanza di una disciplina specifica per le associazioni non riconosciute puรฒ creare incertezze nella gestione della fase di estinzione dellโ€™ente. Proprio per questo motivo, la previsione normativa che impone di indicare nello statuto le modalitร  di scioglimento riveste particolare importanza, in quanto consente di definire in anticipo e con chiarezza le regole da seguire al momento della cessazione dellโ€™attivitร  associativa.

    In particolare, una clausola statutaria ben redatta dovrebbe specificare:

    • Le cause di scioglimento: oltre a quelle legali (raggiungimento dello scopo, impossibilitร  sopravvenuta, venir meno di tutti gli associati), รจ opportuno prevedere anche ipotesi convenzionali, come ad esempio una delibera dellโ€™assemblea straordinaria adottata con maggioranze qualificate.
    • Le maggioranze necessarie per deliberare lo scioglimento: in assenza di una disciplina specifica, รจ consigliabile richiedere maggioranze rafforzate, come i due terzi o i tre quarti degli associati, in modo da garantire una decisione ampiamente condivisa.
    • Gli adempimenti formali: รจ utile indicare chi sia competente ad accertare la causa di scioglimento, a redigere il bilancio finale di liquidazione, a cancellare lโ€™ente dai registri cui รจ iscritto.
    • La nomina dei liquidatori: occorre stabilire chi debba provvedere alla liquidazione del patrimonio associativo, se lโ€™assemblea, il consiglio direttivo o soggetti terzi.
    • I criteri di devoluzione del patrimonio residuo: in base alla normativa, il patrimonio va destinato a fini sportivi, ma รจ bene specificare se debba essere devoluto ad altri enti sportivi dilettantistici, a federazioni sportive, a enti pubblici che perseguono finalitร  sportive.
    • I termini per il completamento della liquidazione: per evitare che la fase di scioglimento si protragga eccessivamente, puรฒ essere opportuno prevedere un termine entro cui la liquidazione debba essere completata.

    La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio

    La clausola sulla devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento dellโ€™ente rappresenta un corollario del principio di assenza di scopo di lucro che permea tutta la disciplina delle associazioni e societร  sportive dilettantistiche. La ratio di tale previsione รจ quella di evitare che lโ€™attivitร  sportiva dilettantistica possa essere utilizzata come schermo per il perseguimento di finalitร  lucrative da parte degli associati o dei soci. Imponendo di destinare il patrimonio residuo ad altri enti che perseguono analoghe finalitร  sportive, si garantisce che le risorse accumulate grazie alle agevolazioni fiscali e alle attivitร  istituzionali siano effettivamente reimpiegate per lo sviluppo dello sport e non si traducano in un arricchimento personale dei singoli.

    Requisiti statutari

    La recente riforma dello sport, attuata mediante il D.lgs. n. 36 del 2021, ha introdotto significative novitร  riguardanti i requisiti che devono essere soddisfatti dagli statuti delle associazioni e societร  sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Tali requisiti mirano a garantire la corretta gestione di questi enti, assicurando trasparenza, democraticitร  e assenza di finalitร  lucrative.

    Sede Legale

    La sede legale riveste un ruolo cruciale nellโ€™identificazione di unโ€™associazione sportiva dilettantistica. Si tratta di una clausola inderogabile dello statuto o dellโ€™atto costitutivo, che indica lโ€™indirizzo presso cui si presume venga svolta lโ€™attivitร  amministrativa e gestionale dellโ€™ente. La sede legale costituisce il punto di riferimento ufficiale per tutte le comunicazioni e gli atti riguardanti lโ€™associazione. Presso tale indirizzo devono essere conservati tutti i documenti e gli atti relativi alla gestione dellโ€™ente, garantendone la disponibilitร  per eventuali controlli.
    รˆ importante sottolineare che la sede legale non necessariamente coincide con il luogo di svolgimento delle attivitร  sportive. Lโ€™associazione puรฒ infatti liberamente istituire una o piรน sedi secondarie dove vengono concretamente svolte le attivitร  istituzionali. Tuttavia, la sede legale resta il fulcro amministrativo dellโ€™ente e il suo indirizzo deve essere sempre indicato con precisione nello statuto.

    Denominazione Sociale

    La denominazione sociale assolve una funzione identificativa dellโ€™associazione, analogamente al nome per le persone fisiche. Non a caso, essa riceve la medesima tutela giuridica prevista dallโ€™art. 7 del Codice Civile per il diritto al nome.
    La riforma dello sport impone alcuni obblighi specifici riguardo alla denominazione degli enti sportivi dilettantistici. In particolare, รจ necessario inserire nella denominazione un esplicito riferimento alla finalitร  sportiva e alla natura dilettantistica dellโ€™associazione. Tale indicazione deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi dellโ€™ente e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico, come chiarito anche dalla circolare dellโ€™Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2003.

    Oggetto Sociale

    Lโ€™oggetto sociale deve necessariamente prevedere lโ€™esercizio in via stabile e principale dellโ€™organizzazione e gestione di attivitร  sportive dilettantistiche, includendo anche la formazione, la didattica, la preparazione e lโ€™assistenza allโ€™attivitร  sportiva dilettantistica.
    Il requisito della stabilitร  esclude che possano accedere al regime speciale degli enti sportivi dilettantistici quei soggetti che svolgono attivitร  sportiva solo in via occasionale o secondaria. Lโ€™attivitร  sportiva deve infatti qualificarsi come principale rispetto ad eventuali attivitร  diverse esercitate dallโ€™ente.
    Unโ€™eccezione a tale principio รจ prevista per le associazioni e societร  sportive che abbiano acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore. In tal caso, la natura principale dellโ€™attivitร  sportiva dilettantistica puรฒ venire meno laddove ciรฒ sia necessario per consentire il contestuale svolgimento di altre attivitร  di interesse generale previste dallโ€™art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
    Ferma restando la primarietร  dellโ€™attivitร  sportiva dilettantistica, la riforma consente espressamente agli enti sportivi di esercitare anche attivitร  diverse, purchรฉ ciรฒ sia previsto dallโ€™atto costitutivo o dallo statuto. Tali attivitร  devono in ogni caso rivestire carattere secondario e strumentale rispetto alle attivitร  istituzionali

    Rappresentanza Legale

    La rappresentanza legale dellโ€™associazione deve essere attribuita ad una o piรน persone, secondo quanto stabilito dallโ€™atto costitutivo o dallo statuto. Non sono previsti particolari limiti o vincoli in merito.

    Assenza di Scopo di Lucro

    Un requisito inderogabile per gli enti sportivi dilettantistici รจ quello di non perseguire finalitร  lucrative, nรฉ in senso oggettivo (lucro oggettivo), nรฉ in senso soggettivo (lucro soggettivo).
    Lo statuto deve dunque prevedere espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dellโ€™associazione. Gli eventuali utili dovranno essere interamente reinvestiti nellโ€™attivitร  sportiva o destinati allโ€™incremento del patrimonio sociale..

    Il mancato rispetto del vincolo di destinazione degli utili comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.

    Norme sullโ€™Ordinamento Interno

    Le norme statutarie che disciplinano lโ€™ordinamento interno e lโ€™organizzazione degli enti sportivi dilettantistici devono ispirarsi al principio di democraticitร . In particolare, lo statuto deve garantire:

    • La sovranitร  dellโ€™assemblea dei soci o associati;
    • Lโ€™uguaglianza dei diritti tra i soci o associati;
    • Lโ€™elettivitร  delle cariche sociali;
    • Criteri di ammissione ed esclusione dei soci o associati improntati a trasparenza e partecipazione;
    • Criteri di attribuzione dei diritti di voto tali da garantire effettiva partecipazione alla vita associativa.

    Il principio della democraticitร  costituisce una condizione essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per gli enti sportivi dilettantistici. La sua corretta attuazione รจ oggetto di specifica valutazione in sede di iscrizione al Registro Nazionale delle Attivitร  Sportive Dilettantistiche e puรฒ essere verificata anche in occasione di successivi controlli.

    Rendiconti Economico-Finanziari

    Lโ€™obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e le relative modalitร  di approvazione devono essere espressamente previsti dallo statuto degli enti sportivi dilettantistici.
    La normativa non impone schemi di bilancio specifici, lasciando ampia libertร  nella scelta dei criteri di redazione dei rendiconti, che potranno essere improntati al principio di cassa o di competenza a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dellโ€™ente.

    Eโ€™ essenziale che il rendiconto fornisca una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dellโ€™ente, nonchรฉ una chiara illustrazione dellโ€™attivitร  svolta e delle modalitร  di perseguimento delle finalitร  statutarie.
    I rendiconti devono essere approvati dallโ€™assemblea degli associati entro i termini previsti dallo statuto.

    Le modalitร  di scioglimento dellโ€™associazione

    Ad oggi si segnala la mancanza di una disciplina specifica per le associazioni non riconosciute puรฒ creare incertezze nella gestione della fase di estinzione dellโ€™ente. Proprio per questo motivo, la previsione normativa che impone di indicare nello statuto le modalitร  di scioglimento riveste particolare importanza, in quanto consente di definire in anticipo e con chiarezza le regole da seguire al momento della cessazione dellโ€™attivitร  associativa.

    In particolare, una clausola statutaria ben redatta dovrebbe specificare:

    • Le cause di scioglimento: oltre a quelle legali (raggiungimento dello scopo, impossibilitร  sopravvenuta, venir meno di tutti gli associati), รจ opportuno prevedere anche ipotesi convenzionali, come ad esempio una delibera dellโ€™assemblea straordinaria adottata con maggioranze qualificate.
    • Le maggioranze necessarie per deliberare lo scioglimento: in assenza di una disciplina specifica, รจ consigliabile richiedere maggioranze rafforzate, come i due terzi o i tre quarti degli associati, in modo da garantire una decisione ampiamente condivisa.
    • Gli adempimenti formali: รจ utile indicare chi sia competente ad accertare la causa di scioglimento, a redigere il bilancio finale di liquidazione, a cancellare lโ€™ente dai registri cui รจ iscritto.
    • La nomina dei liquidatori: occorre stabilire chi debba provvedere alla liquidazione del patrimonio associativo, se lโ€™assemblea, il consiglio direttivo o soggetti terzi.
    • I criteri di devoluzione del patrimonio residuo: in base alla normativa, il patrimonio va destinato a fini sportivi, ma รจ bene specificare se debba essere devoluto ad altri enti sportivi dilettantistici, a federazioni sportive, a enti pubblici che perseguono finalitร  sportive.
    • I termini per il completamento della liquidazione: per evitare che la fase di scioglimento si protragga eccessivamente, puรฒ essere opportuno prevedere un termine entro cui la liquidazione debba essere completata.

    La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio

    La clausola sulla devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento dellโ€™ente rappresenta un corollario del principio di assenza di scopo di lucro che permea tutta la disciplina delle associazioni e societร  sportive dilettantistiche. La ratio di tale previsione รจ quella di evitare che lโ€™attivitร  sportiva dilettantistica possa essere utilizzata come schermo per il perseguimento di finalitร  lucrative da parte degli associati o dei soci. Imponendo di destinare il patrimonio residuo ad altri enti che perseguono analoghe finalitร  sportive, si garantisce che le risorse accumulate grazie alle agevolazioni fiscali e alle attivitร  istituzionali siano effettivamente reimpiegate per lo sviluppo dello sport e non si traducano in un arricchimento personale dei singoli.

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