RIUNITOSI in teleconferenza in data 24 Marzo 2023,Β nelle persone dellβAvv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonchΓ© il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
Β
PROCEDIMENTO N. 09/2023 β PETRUCCI GianlucaΒ β RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ ATLETA MINORE PETRUCCI Matteo
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
Β PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lβatleta PETRUCCI Matteo, categoria Juniores (tessera A206849), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ ASD EFFETTO CICLISMO β NOI SPORT (cod. 11A3012); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla societΓ ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).
Β Il Presidente della SocietΓ di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ nella corrente stagione agonistica.
Β
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui allβart. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresse βdellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento del tesserato PETRUCCI Matteo (tessera A206849) dalla societΓ EFFETTO CICLISMO β NOI SPORT (cod. 11A3012) alla SocietΓ ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).
Β
Β Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT