Scade oggi (30.6.2023) il termine entro il quale le associazioni e società sportive dilettantistiche devono pubblicare nei propri siti internet ovvero altri portali web (ad es. Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) le somme ricevute nell’anno solare 2022 (1.1.2022-31.12.2022) a titolo di sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da parte delle pubbliche amministrazioni (es. comuni, province, regioni, ecc.). Tale onere riguarda anche gli aiuti e gli altri vantaggia ottenuti in “natura” (es. utilizzo gratuito di un immobile pubblico, attrezzature, ecc.).
Tale onere è contenuto nella Legge 124/2017, art. 1, comma 125 e seguenti, che prevede, nel caso in cui le associazioni e le società ciclistiche abbiano percepito nell’esercizio precedente sovvenzioni, aiuti e contribuzioni dalla P.A. per un importo maggiore o uguale a Euro 10.000, la pubblicazione entro fine mese (30 giugno) delle informazioni riguardanti l’importo, la tipologia di beneficio, l’ente erogatore e la data di ricezione/fruizione.
La conseguenza del mancato adempimento di tale onere pubblicitario è rappresentata non solo da una sanzione amministrativa accessoria rappresentata dal dover eseguire l’adempimento stesso, ma anche dall’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di valore pari all’1% di quanto ricevuto con un importo minimo di Euro 2.000. Infine, qualora l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione si prolunghi oltre i 90 giorni successivi dalla notifica da parte della P.A. competente, l’ente beneficiario dovrà restituire integralmente il contributo/aiuto (fattispecie questa impossibile nel caso di fruizione di un bene).
Le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata che redigono invece il bilancio in modalità ordinaria, depositandolo presso la Camera di Commercio, dovranno procedere con l’inclusione delle menzionate informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio 2022 qualora gli aiuti percepiti nella medesima annualità siano stati superiori a Euro 10.000.
Le società sportive che, invece, andranno a presentare il bilancio annuale in formato “semplificato” ovvero di “micro impresa” saranno tenuti ai medesimi oneri pubblicitari sopra esposti per le associazioni.
In assenza di sito internet ovvero di account in portali web la richiesta di pubblicazione dovrà essere avanzata presso la propria Federazione, che vi dovrà provvedere in sostituzione all’associazione o società sportiva affiliata.
Tuttavia, per effetto di quanto previsto dall’art. 22-bis del DL 29.12.2022 n. 198, l’applicazione delle menzionate sanzioni per l'anno 2023 è stata posticipata al 1° gennaio 2024. Ciò nonostante si consiglia a tutte le associazioni e società sportive affiliate di provvedere entro l’ordinaria scadenza.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI