Scade oggi (30.6.2023) il termine entro il quale le associazioni e societΓ sportive dilettantistiche devono pubblicare nei propri siti internet ovvero altri portali web (ad es. Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) le somme ricevute nellβanno solare 2022 (1.1.2022-31.12.2022) a titolo di sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da parte delle pubbliche amministrazioni (es. comuni, province, regioni, ecc.). Tale onere riguarda anche gli aiuti e gli altri vantaggia ottenuti in βnaturaβ (es. utilizzo gratuito di un immobile pubblico, attrezzature, ecc.).
Tale onere Γ¨ contenuto nella Legge 124/2017, art. 1, comma 125 e seguenti, che prevede, nel caso in cui le associazioni e le societΓ ciclistiche abbiano percepito nellβesercizio precedente sovvenzioni, aiuti e contribuzioni dalla P.A. per un importo maggiore o uguale a Euro 10.000, la pubblicazione entro fine mese (30 giugno) delle informazioni riguardanti lβimporto, la tipologia di beneficio, lβente erogatore e la data di ricezione/fruizione.
La conseguenza del mancato adempimento di tale onere pubblicitario Γ¨ rappresentata non solo da una sanzione amministrativa accessoria rappresentata dal dover eseguire lβadempimento stesso, ma anche dallβapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di valore pari allβ1% di quanto ricevuto con un importo minimo di Euro 2.000. Infine, qualora lβinosservanza dellβobbligo di pubblicazione si prolunghi oltre i 90 giorni successivi dalla notifica da parte della P.A. competente, lβente beneficiario dovrΓ restituire integralmente il contributo/aiuto (fattispecie questa impossibile nel caso di fruizione di un bene).
Le societΓ sportive dilettantistiche a responsabilitΓ limitata che redigono invece il bilancio in modalitΓ ordinaria, depositandolo presso la Camera di Commercio, dovranno procedere con lβinclusione delle menzionate informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio 2022 qualora gli aiuti percepiti nella medesima annualitΓ siano stati superiori a Euro 10.000.
Le societΓ sportive che, invece, andranno a presentare il bilancio annuale in formato βsemplificatoβ ovvero di βmicro impresaβ saranno tenuti ai medesimi oneri pubblicitari sopra esposti per le associazioni.
In assenza di sito internet ovvero di account in portali web la richiesta di pubblicazione dovrΓ essere avanzata presso la propria Federazione, che vi dovrΓ provvedere in sostituzione allβassociazione o societΓ sportiva affiliata.
Tuttavia, per effetto di quanto previsto dallβart. 22-bis del DL 29.12.2022 n. 198, lβapplicazione delle menzionate sanzioni per l'anno 2023 Γ¨ stata posticipata al 1Β° gennaio 2024. CiΓ² nonostante si consiglia a tutte le associazioni e societΓ sportive affiliate di provvedere entro lβordinaria scadenza.
Dott. Enrico Savio β Referente fiscale FCI
