Procedure di Votazione del Delegato degli Atleti e Tecnici

    RIEPILOGO DELLE PROCEDURE DI VOTAZIONE DEL DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DEI TECNICI ALL'ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA NAZIONALE


    Al Comitato Regionale compete la predisposizione delle due rispettive schede elettorali, riportanti a fronte delle stesse i nominativi di tutti i candidati della regione in ordine alfabetico e con a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione di voto.

    In calce a ciascuna scheda deve essere inserito un avviso che: "a pena di nullità della scheda non può essere espressa più di una preferenza".

    Data la facoltà resa agli Atleti e ai Tecnici di poter esprimere il loro voto in una qualsiasi delle Assemblee Provinciali della stessa Regione, presso la quale sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo – di cui all’art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale –, il Comitato Regionale provvederà ad inoltrare ai rispettivi Comitati Provinciali di appartenenza territoriale, le schede di votazione predisposte per le due categorie, in numero superiore al totale degli aventi diritto a voto delle rispettive categorie.

    Spetta alla Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Provinciale per l’Assemblea Provinciale:

    a) il controllo sull'identità degli Atleti e dei Tecnici facenti parte della lista inviata dal Comitato Regionale che si presentano per l’esercizio di voto nell’ambito dell’Assemblea Elettiva di appartenenza territoriale delle rispettive categorie;

    b) il controllo sull'identità degli Atleti e dei Tecnici facenti parte della lista inviata dal Comitato Regionale che eventualmente si presentano per l’esercizio di voto delle rispettive categorie in altro ambito provinciale della stessa Regione diversa da quella della provincia di appartenenza.

    Al termine di tali operazioni di controllo, il Presidente della Commissione Verifica Poteri consegna al Presidente del Comitato Provinciale, o al suo sostituto:

    – il verbale contenente l’indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all’Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all’elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l’indicazione degli Atleti che si sono presentati per l’esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione.

    – il verbale contenente l’indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all’Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza dei Tecnici, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all’elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l’indicazione dei Tecnici che si sono presentati per l’esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione.

    Al termine delle operazioni di voto in ambito provinciale dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all’Assemblea Nazionale, la Commissione di Scrutinio, nominata dalle rispettive Assemblee Provinciali, provvede a sigillare le urne contenenti le schede votate dalle rispettive categorie, che dovranno essere inviate tempestivamente al Comitato Regionale che dovrà custodirle per lo spoglio delle stesse nel corso dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale, da parte della Commissione di Scrutinio, nominata dalla stessa Assemblea.

    Come da interpretazione resa dalla Corte Federale con comunicato n. 6 del 16 settembre 2011, eventuale espressione del diritto di voto esercitato da Atleti e da Tecnici in una qualsiasi delle Assemblee Provinciali della stessa Regione, facoltà resa dall’art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale, fornirà numero assembleare utile per la validità costitutiva dell’Assemblea della provincia di appartenenza e non nell’Assemblea Provinciale dove concretamente essi esprimeranno il loro voto.

    Pertanto, il raggiungimento del quorum costitutivo relativo alle singole assemblee provinciali di categoria, verrà verificato solo una volta esaurite le operazioni elettorali di tutte le provincie interessate della regione di riferimento, quindi, in sede di operazione di scrutinio regionale a cura della Commissione Verifica Poteri nominata per l’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale, sulla base dei relativi verbali delle Assemblee Elettive di categoria effettuate nel corso delle Assemblee Provinciali, inoltrati dai Comitati Provinciali ai Comitati Regionali di appartenenza territoriale.

    Alla chiusura delle operazioni di tale verifica, il Presidente della Commissione Verifica Poteri consegna al Presidente dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale il verbale delle operazioni di verifica del raggiungimento del quorum costitutivo delle singole Assemblee Elettive di categoria effettuate nelle province della Regione di appartenenza territoriale.

    A cura della Commissione di Scrutinio, nominata dall’Assemblea Regionale, verranno aperte le urne delle schede votate nelle provincie ove è stata constatata la sussistenza del quorum costitutivo.

    Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

    Laddove le operazioni di scrutinio regionali saranno effettuate in altra sede pubblica, si rimanda al Comunicato n. 6 del 17 ottobre 2016 della Corte Federale d’Appello, pubblicato sul sito federale.


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    Procedure di Votazione del Delegato degli Atleti e Tecnici

    RIEPILOGO DELLE PROCEDURE DI VOTAZIONE DEL DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DEI TECNICI ALL'ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA NAZIONALE


    Al Comitato Regionale compete la predisposizione delle due rispettive schede elettorali, riportanti a fronte delle stesse i nominativi di tutti i candidati della regione in ordine alfabetico e con a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione di voto.

    In calce a ciascuna scheda deve essere inserito un avviso che: "a pena di nullità della scheda non può essere espressa più di una preferenza".

    Data la facoltà resa agli Atleti e ai Tecnici di poter esprimere il loro voto in una qualsiasi delle Assemblee Provinciali della stessa Regione, presso la quale sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo – di cui all’art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale –, il Comitato Regionale provvederà ad inoltrare ai rispettivi Comitati Provinciali di appartenenza territoriale, le schede di votazione predisposte per le due categorie, in numero superiore al totale degli aventi diritto a voto delle rispettive categorie.

    Spetta alla Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Provinciale per l’Assemblea Provinciale:

    a) il controllo sull'identità degli Atleti e dei Tecnici facenti parte della lista inviata dal Comitato Regionale che si presentano per l’esercizio di voto nell’ambito dell’Assemblea Elettiva di appartenenza territoriale delle rispettive categorie;

    b) il controllo sull'identità degli Atleti e dei Tecnici facenti parte della lista inviata dal Comitato Regionale che eventualmente si presentano per l’esercizio di voto delle rispettive categorie in altro ambito provinciale della stessa Regione diversa da quella della provincia di appartenenza.

    Al termine di tali operazioni di controllo, il Presidente della Commissione Verifica Poteri consegna al Presidente del Comitato Provinciale, o al suo sostituto:

    - il verbale contenente l’indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all’Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all’elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l’indicazione degli Atleti che si sono presentati per l’esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione.

    - il verbale contenente l’indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all’Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza dei Tecnici, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all’elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l’indicazione dei Tecnici che si sono presentati per l’esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione.

    Al termine delle operazioni di voto in ambito provinciale dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all’Assemblea Nazionale, la Commissione di Scrutinio, nominata dalle rispettive Assemblee Provinciali, provvede a sigillare le urne contenenti le schede votate dalle rispettive categorie, che dovranno essere inviate tempestivamente al Comitato Regionale che dovrà custodirle per lo spoglio delle stesse nel corso dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale, da parte della Commissione di Scrutinio, nominata dalla stessa Assemblea.

    Come da interpretazione resa dalla Corte Federale con comunicato n. 6 del 16 settembre 2011, eventuale espressione del diritto di voto esercitato da Atleti e da Tecnici in una qualsiasi delle Assemblee Provinciali della stessa Regione, facoltà resa dall’art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale, fornirà numero assembleare utile per la validità costitutiva dell’Assemblea della provincia di appartenenza e non nell’Assemblea Provinciale dove concretamente essi esprimeranno il loro voto.

    Pertanto, il raggiungimento del quorum costitutivo relativo alle singole assemblee provinciali di categoria, verrà verificato solo una volta esaurite le operazioni elettorali di tutte le provincie interessate della regione di riferimento, quindi, in sede di operazione di scrutinio regionale a cura della Commissione Verifica Poteri nominata per l’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale, sulla base dei relativi verbali delle Assemblee Elettive di categoria effettuate nel corso delle Assemblee Provinciali, inoltrati dai Comitati Provinciali ai Comitati Regionali di appartenenza territoriale.

    Alla chiusura delle operazioni di tale verifica, il Presidente della Commissione Verifica Poteri consegna al Presidente dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale il verbale delle operazioni di verifica del raggiungimento del quorum costitutivo delle singole Assemblee Elettive di categoria effettuate nelle province della Regione di appartenenza territoriale.

    A cura della Commissione di Scrutinio, nominata dall’Assemblea Regionale, verranno aperte le urne delle schede votate nelle provincie ove è stata constatata la sussistenza del quorum costitutivo.

    Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

    Laddove le operazioni di scrutinio regionali saranno effettuate in altra sede pubblica, si rimanda al Comunicato n. 6 del 17 ottobre 2016 della Corte Federale d’Appello, pubblicato sul sito federale.


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