Circolare Elettorale n.1
D: quale è il quorum per le assemblee di atleti e tecnici?
R: Le Assemblee Elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui all’art. 8 comma 11. Il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegati (no atleti – no tecnici) e non sul numero dei voti.
Analogamente lo stesso si applica alle assemblee di atleti e tecnici: con riferimento a dette assemblee il raggiungimento di tale quorum andrà verificato, però, non in sede assembleare, ma, in un secondo momento, prima dello scrutinio che avverrà in sede di assemblea regionale, là dove si provvederà, ai fini del quorum di ciascun assemblea, anche a conteggiare il numero degli atleti e tecnici che hanno espresso il loro voto in provincia differente rispetto a quella dove risultano tesserati.
D: Un candidato può votare nell’assemblea della provincia/regione presso la quale ha presentato la candidatura?
R: I riferimenti si trovano nello Statuto Federale ai seguenti articoli
- 11 co.12 – I membri del Consiglio Federale, i Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente né per delega.
- 12 co.11 – I Membri del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati.
D: Chiedo di sapere se nelle elezioni Provinciali e Regionali è prevista la quota di genere riguardante le donne ( c.d.quota rosa) ed in che termini.
R: In risposta al suo quesito evidenziamo come lo statuto federale, attualmente in vigore, prevede all’art. 16 co.1 disposizioni in ordine al “genere” esclusivamente con riferimento alla composizione del consiglio federale.
D: Ci è stato chiesto come determinare il superamento della soglia di sbarramento dei 2/3 di voti necessari per l’elezione di Presidente con mandati superiori a tre nel caso in cui il calcolo dei 2/3 dei voti necessari esprima un numero decimale. Esempio: 67 voti disponibili. 2/3 dei 67 voti = 44,66.
I voti necessari per l’elezione sono 44 o 45?
R: Sulla base della giurisprudenza, ritenuta applicabile anche alla fattispecie, che ha affermato che nei casi in cui il computo del quorum deliberativo conduca all’individuazione di una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore, dal momento che la soluzione contraria dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente prevista (cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 15 novembre 2017, n. 1224; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 settembre 2012, n. 4694; sent. 11 marzo 2005, n.1038). Pertanto l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore.
Quindi, tornando all’esempio, i voti necessari dovranno essere 45.
R: È pervenuta richiesta da parte di taluni Comitati Provinciali in ordine ai soggetti destinatari della convocazione dell’Assemblea provinciale.
Sul punto richiamiamo l’attenzione all’Art. 12 co. 1 dello statuto federale che prevede la costituzione dell’Assemblea mediante la partecipazione di soggetti che possano esprimere il voto.
La convocazione dell’Assemblea provinciale andrà indirizzata a tutte le Società affiliate ancorché alcune di esse, in quanto non aventi diritto al voto, non possano parteciparvi.
R: Abbiamo ricevuto da parte di taluni Comitati richiesta in merito alla diffusione degli elenchi delle società affiliate con indicazione, tra queste, di quelle aventi diritto al voto.
La Federazione nazionale ha già provveduto a rendere l’accessibilità a detti elenchi da parte dei Comitati Regionali (fornendo, su indicazione degli stessi le necessarie abilitazioni di accesso riservato al portale).
Sulla base delle norme, anche regolamentari, di questa federazione detti elenchi devono essere messi a disposizione almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle assemblee mediante pubblicazione.
Al fine di consentire il rispetto di tale previsione normativa è necessario, per ciò che concerne lo svolgimento delle assemblee provinciali, che ogni Comitato Regionale trasmetta ai singoli Comitati Provinciali di riferimento una copia di detti elenchi.
I singoli Comitati Provinciali dovranno, quindi, curarne la pubblicazione.
La pubblicazione dovrà avvenire, nel predetto termine indicato (almeno 10 gg prima dell’Assemblea) presso le bacheche dei Comitati Provinciali ove concretamente sussista detta possibilità.
In mancanza, il requisito della pubblicazione potrà essere soddisfatto con l’invio di detti elenchi da parte dei Comitati Provinciali alle società affiliate.
D: In riferimento all’ argomento in oggetto, siamo tutti in attesa di indicazioni dalla Segreteria Generale FCI. Allo stato attuale l’unico dato certo è la data dell’Assemblea Elettiva Nazionale fissata per il 19 Gennaio 2025?
R: Come noto, l’indizione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria è disposta dal Consiglio Federale, non appena lo stesso avrà deliberato in merito verrà data comunicazione ufficiale come da statuto.