AGGIORNAMENTI SULL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, per essere considerate tali, devono procedere annualmente all’affiliazione presso una Federazione Sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata e all’iscrizione nel Registro delle Associazioni e società sportive tenuto dal Coni.

    Per quanto di nostro interesse le associazioni e società ciclistiche dilettantistiche dovranno affiliarsi alla F.C.I., per il tramite del Comitato territoriale di riferimento della propria sede legale e procedere successivamente all’iscrizione presso il Registro Coni.

    A partire dall’anno 2019, seppur non previsto per legge, sussiste l’obbligo di dotarsi di uno statuto che sia almeno registrato presso un ufficio territoriale (a scelta dell’ente) dell’Agenzia delle Entrate. Tale onere è stato implicitamente introdotto dal Coni solo per effetto della creazione del Registro 2.0 (Delibera Coni n. 1574 del 18.7.2017), pena l’impossibilità di ottenere l’iscrizione nello stesso Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e, di conseguenza, il mancato riconoscimento di “ente sportivo dilettantistico”.

    La mancata iscrizione nel menzionato Registro avrà quindi l’effetto per associazioni o società sportive dilettantistica di non poter applicare tutte le agevolazioni fiscali e le semplificazioni previste per il mondo sportivo (tra le quali il Regime forfettario di cui alla Legge 398/91, la possibilità di corrispondere ai propri collaboratori e atleti somme a titolo di compenso, premio, rimborso forfettario e indennità di trasferta fiscalmente neutrali fino a 10.000 euro annui, la detrazione delle quote di frequenza per le attività sportive dei minori, ecc.).

    Per quanto riguarda invece l’iscrizione nel Registro, lo stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il provvedimento n. 12 del 01.04.2021, ha previsto che l’allert relativo alla scadenza della carica di Presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per i soli fini dell’iscrizione al Registro, non rappresenti un “errore bloccante” fino al 30.06.2021.

    La proroga, introdotta con provvedimento del 21.4.2020 e già rinnovata con il provvedimento del 22.12.2020, ha risposto alla necessità di evitare che il mancato rinnovo delle cariche sociali potesse creare delle anomalie di sistema e “bloccare” la regolare iscrizione annuale al Registro CONI per le associazioni e società sportive che non siano state in grado, per effetto delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria in corso, di effettuare entro i termini l’assemblea elettiva.

    Pertanto, fermo restando ogni altro obbligo e termine previsto dalle norme sportive e di legge, l’anomalia generata dal sistema nel caso in cui sia scaduta la carica del Presidente di una ASD/SSD non rappresenta quindi, provvisoriamente e solo fino al 30.06.2021, un errore bloccante.

    Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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    AGGIORNAMENTI SULL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, per essere considerate tali, devono procedere annualmente all’affiliazione presso una Federazione Sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata e all’iscrizione nel Registro delle Associazioni e società sportive tenuto dal Coni.

    Per quanto di nostro interesse le associazioni e società ciclistiche dilettantistiche dovranno affiliarsi alla F.C.I., per il tramite del Comitato territoriale di riferimento della propria sede legale e procedere successivamente all’iscrizione presso il Registro Coni.

    A partire dall’anno 2019, seppur non previsto per legge, sussiste l’obbligo di dotarsi di uno statuto che sia almeno registrato presso un ufficio territoriale (a scelta dell’ente) dell’Agenzia delle Entrate. Tale onere è stato implicitamente introdotto dal Coni solo per effetto della creazione del Registro 2.0 (Delibera Coni n. 1574 del 18.7.2017), pena l’impossibilità di ottenere l’iscrizione nello stesso Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e, di conseguenza, il mancato riconoscimento di “ente sportivo dilettantistico”.

    La mancata iscrizione nel menzionato Registro avrà quindi l’effetto per associazioni o società sportive dilettantistica di non poter applicare tutte le agevolazioni fiscali e le semplificazioni previste per il mondo sportivo (tra le quali il Regime forfettario di cui alla Legge 398/91, la possibilità di corrispondere ai propri collaboratori e atleti somme a titolo di compenso, premio, rimborso forfettario e indennità di trasferta fiscalmente neutrali fino a 10.000 euro annui, la detrazione delle quote di frequenza per le attività sportive dei minori, ecc.).

    Per quanto riguarda invece l’iscrizione nel Registro, lo stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il provvedimento n. 12 del 01.04.2021, ha previsto che l’allert relativo alla scadenza della carica di Presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per i soli fini dell’iscrizione al Registro, non rappresenti un “errore bloccante” fino al 30.06.2021.

    La proroga, introdotta con provvedimento del 21.4.2020 e già rinnovata con il provvedimento del 22.12.2020, ha risposto alla necessità di evitare che il mancato rinnovo delle cariche sociali potesse creare delle anomalie di sistema e “bloccare” la regolare iscrizione annuale al Registro CONI per le associazioni e società sportive che non siano state in grado, per effetto delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria in corso, di effettuare entro i termini l’assemblea elettiva.

    Pertanto, fermo restando ogni altro obbligo e termine previsto dalle norme sportive e di legge, l’anomalia generata dal sistema nel caso in cui sia scaduta la carica del Presidente di una ASD/SSD non rappresenta quindi, provvisoriamente e solo fino al 30.06.2021, un errore bloccante.

    Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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