06/03/23: Certificazioni uniche: consegna ai percipienti e invio telematico entro il 16 marzo 2023

    Certificazioni uniche: consegna ai percipienti e invio telematico entro il 16 marzo 2023

    Le associazioni e società ciclistiche che nel corso dell’anno 2022 hanno corrisposto retribuzioni ai propri lavoratori dipendenti e assimilati, compensi a professionisti dotati di partita Iva (allenatori, medici, avvocati, commercialisti, consulenti e altri figure professionali) o prestatori d’opera occasionali soggetti a ritenuta 20%, provvigioni, nonché somme a titolo di compensi sportivi/premi/indennità di trasferta e/o rimborsi forfettari nell’ambito di attività dilettantistiche (atleti, direttori sportivi, dirigenti, personale di gara, moto staffette, ecc.) sono tenuti, entro il prossimo 16 marzo, alla predisposizione, alla consegna a ciascun percipiente e all’invio all’Amministrazione finanziaria delle Certificazioni uniche (c.d. CU).

    La CU andrà quindi rilasciata in “forma cartacea” a ciascun percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il prossimo 16 marzo e, sempre entro la medesima data, dovrà essere trasmessa telematicamente utilizzando l’applicativo Entratel o Fiscoonline (in autonomia o mediante un intermediario autorizzato quale ad es. dottore commercialista, società di servizi, ecc.) all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

    Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (quali sono i compensi / premi / rimborsi forfettari per attività sportive dilettantistiche inferiori al limite annuo di euro 10.000), potrà essere posticipata rispetto al 16 marzo, ma comunque entro e non oltre il prossimo 31 ottobre (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770).

    In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

    • totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;

    • compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

    Diversamente dalle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir, non vanno indicate in CU le somme erogate a titolo di rimborso chilometrico (entro il tetto della tariffa ACI del veicolo utilizzato), nonché le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del trasfertista. Tuttavia, qualora i rimborsi chilometrici risultino erogati per valori superiori alla menzionata tariffa ACI ovvero per trasferte compiute dall’associato e/o tesserato entro il proprio comune di residenza, tale quota dovrà essere parificata al rimborso forfettario e come tale sarà da indicare in CU.

    Infine, il contribuente non tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi ovvero il modello 730 potrà destinare il 5 per mille dell’Irpef anche mediante la CU qualora nel punto 21 della parte “dati fiscali” risultino indicate ritenute, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente dovrà dichiarare di essere esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda (con facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF).

    Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    06/03/23: Certificazioni uniche: consegna ai percipienti e invio telematico entro il 16 marzo 2023

    Certificazioni uniche: consegna ai percipienti e invio telematico entro il 16 marzo 2023

    Le associazioni e società ciclistiche che nel corso dell’anno 2022 hanno corrisposto retribuzioni ai propri lavoratori dipendenti e assimilati, compensi a professionisti dotati di partita Iva (allenatori, medici, avvocati, commercialisti, consulenti e altri figure professionali) o prestatori d’opera occasionali soggetti a ritenuta 20%, provvigioni, nonché somme a titolo di compensi sportivi/premi/indennità di trasferta e/o rimborsi forfettari nell’ambito di attività dilettantistiche (atleti, direttori sportivi, dirigenti, personale di gara, moto staffette, ecc.) sono tenuti, entro il prossimo 16 marzo, alla predisposizione, alla consegna a ciascun percipiente e all’invio all’Amministrazione finanziaria delle Certificazioni uniche (c.d. CU).

    La CU andrà quindi rilasciata in “forma cartacea” a ciascun percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il prossimo 16 marzo e, sempre entro la medesima data, dovrà essere trasmessa telematicamente utilizzando l’applicativo Entratel o Fiscoonline (in autonomia o mediante un intermediario autorizzato quale ad es. dottore commercialista, società di servizi, ecc.) all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

    Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (quali sono i compensi / premi / rimborsi forfettari per attività sportive dilettantistiche inferiori al limite annuo di euro 10.000), potrà essere posticipata rispetto al 16 marzo, ma comunque entro e non oltre il prossimo 31 ottobre (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770).

    In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

    • totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;

    • compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

    Diversamente dalle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir, non vanno indicate in CU le somme erogate a titolo di rimborso chilometrico (entro il tetto della tariffa ACI del veicolo utilizzato), nonché le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del trasfertista. Tuttavia, qualora i rimborsi chilometrici risultino erogati per valori superiori alla menzionata tariffa ACI ovvero per trasferte compiute dall’associato e/o tesserato entro il proprio comune di residenza, tale quota dovrà essere parificata al rimborso forfettario e come tale sarà da indicare in CU.

    Infine, il contribuente non tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi ovvero il modello 730 potrà destinare il 5 per mille dell’Irpef anche mediante la CU qualora nel punto 21 della parte “dati fiscali” risultino indicate ritenute, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente dovrà dichiarare di essere esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda (con facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF).

    Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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