Sintesi competenze Organi di Giustizia Sportiva
COMPETENZE, MODALITAβ RECLAMI E RICORSI
(termini e contributi accesso)
GIUDICI SPORTIVI
COMPETENZE
Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Regionali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in
particolare su quelle relative a:
a) la regolaritΓ delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolaritΓ dei percorsi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolaritΓ dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
TERMINI
Istanza degli interessati al Giudice Sportivo: entro 3 giorni lavorativi dallβevento ed entro 7 giorni per sciogliere riserva sui motivi
Fissazione data pronuncia Giudice Sportivo: entro 15 giorni dallβistanza Deposito memorie e documenti delle parti interessate: entro 2 giorni rispetto a quello fissato per
la pronuncia Intervento altri interessati e costituzione in giudizio (con possibilitΓ di depositare memorie difensive) entro 2 giorni dalla data di fissazione della prima udienza
CONTRIBUTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Giudice Sportivo Regionale (*) β¬ 100,00
Giudice Sportivo Nazionale (*) β¬ 160,00
(*) non ammesso per la categoria Giovanissimi
CORTE SPORTIVA DβAPPELLO
COMPOSIZIONE
3 membri effettivi e 3 supplenti, giudica in composizione collegiale di 3 membri
COMPETENZE
La Corte Sportiva di Appello giudica:
a) in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici
Sportivi Regionali;
b) sulle istanze di ricusazione e sullβautorizzazione allβastensione dei medesimi giudici
TERMINI
Reclamo avverso Giudice Sportivo Nazionale e Giudice sportivo Regionale entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione
Decisione Corte Sportiva dβAppello entro 20 giorni dallβistanza. Ricorso avverso Corte Sportiva dβAppello al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione
CONTRIBUTO PER LβACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Γ fissato in β¬ 280,00 per tutte le categorie di tesserati e di affiliati
TRIBUNALE FEDERALE
COMPOSIZIONE
I SEZIONE: 3 membri effettivi + 2 supplenti, giudica in composizione collegiale di 3 membri
II SEZIONE: 3 membri effettivi + 2 supplenti, giudica in composizione collegiale di 3 membri
COMPETENZE
I SEZIONE
-giudica gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, i giudici di gara, collaboratori e ogni altro soggetto tesserato che svolge attivitΓ federale e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilitΓ , le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia della FCI;
-giudica sui procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati;
-giudica sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali e territoriali commessi nellβesercizio delle loro funzioni.
II SEZIONE
-delibera sullβammissibilitΓ dei quesiti referendari e puΓ² modificare o integrare gli stessi;
-decide sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilitΓ e decadenza;
-giudica sui ricorsi relativi allo svolgimento delle assemblee federali, nazionali e territoriali;
-giudica sui ricorsi avverso le deliberazioni assembleari e del Consiglio Federale contrarie alla Legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
-giudica sulle controversie tra societΓ , tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo;
-giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;
-giudica sulle inadempienze in merito alle norme sul prestito degli atleti.
TERMINI
Ricorso entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto o dellβatto e, comunque, non oltre un anno dallβaccadimento.
Durata indagini del Procuratore Federale 40 giorni (con possibilitΓ di due proroghe, ciascuna dello stesso tempo)
Deposito memorie e documenti degli intervenuti entro 3 giorni dalla data dellβudienza
Tempo per prendere visione ed estrarre copia degli atti da parte delle parti fino a 5 giorni prima dellβudienza
Termine per la corresponsione delle sanzioni pecuniarie 30 giorni dalla loro irrogazione
CONTRIBUTO PER LβACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Γ fissato in β¬ 400,00 per tutte le categorie di tesserati e di affiliati
CORTE FEDERALE DβAPPELLO
COMPOSIZIONE
I SEZIONE: 3 membri effettivi + 2 supplenti, giudica in composizione collegiale di 3 membri.
II SEZIONE: 3 membri effettivi + 2 supplenti, giudica in composizione collegiale di 3 membri.
COMPETENZE
I SEZIONE
-giudica, in secondo grado, gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, i giudici di gara, collaboratori e ogni altro soggetto tesserato che svolge attivitΓ federale e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilitΓ , le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia della FCI;
-giudica, in secondo grado, sui procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati;
-giudica, in secondo grado, sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali e territoriali commessi nellβesercizio delle loro funzioni;
-giudica, in prima istanza, sulle controversie riguardanti lβesame del casellario federale delle sanzioni disciplinari.
II SEZIONE
-delibera, in secondo grado, sullβammissibilitΓ dei quesiti referendari e puΓ² modificare o integrare gli stessi;
-decide, in secondo grado, sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilitΓ e decadenza;
-giudica, in secondo grado sui ricorsi relativi allo svolgimento delle assemblee federali, nazionali e territoriali;
-giudica, in secondo grado, sui ricorsi avverso le deliberazioni assembleari e del Consiglio Federale contrarie alla Legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
-giudica, in secondo grado, sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;
-giudica, in secondo grado, sulle inadempienze in merito alle norme sul prestito degli atleti;
-giudica, in secondo grado, sulle controversie tra societΓ , tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo;
-interpreta le norme statutarie e regolamentari esprimendosi sulla legittimitΓ e conformitΓ di queste ultime e proponendone lβeventuale modifica al Consiglio Federale. Il procedimento di interpretazione puΓ² essere instaurato a richiesta del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Segretario Generale e dagli Organi di Giustizia federale. In questβultimo caso si sospende il procedimento disciplinare in corso fino a quando la Corte non abbia espresso il proprio parere.
TERMINI
Reclamo avverso la Corte Federale dβAppello entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione
Reclamo avverso provvedimento cautelare alla Corte Federale dβAppello entro 7 giorni dalla notifica
Termine per la corresponsione delle sanzioni pecuniarie 30 giorni dalla loro irrogazione
CONTRIBUTO PER LβACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Γ fissato in β¬ 500,00 per tutte le categorie di tesserati e di affiliati
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
COMPOSIZIONE
3 membri effettivi e 2 supplenti, giudica in composizione collegiale di 3 membri.
COMPETENZE
La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non piΓΉ sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere eletti componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di
Appello, conformemente alle disposizioni federali;
b) individua, con determinazione non piΓΉ sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici Sportivi Nazionali e Regionali e i componenti della Corte
Sportiva dβAppello.
c) individua, con determinazione non piΓΉ sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore
federale, conformemente alle disposizioni federali;
d) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso
di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione puΓ² anche non essere preceduta dal richiamo;
e) decide sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia e ne valuta le dichiarazioni di astensione;
f) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
CONTRIBUTO PER LβACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Γ fissato in β¬ 600,00 per tutte le categorie di tesserati e di affiliati
