MODIFICA ART. REGOLAMENTO TECNICO

    MODIFICA ART. REGOLAMENTO TECNICO

    Si informano tutti i Comitati Regionali, i responsabili regionali delle CRDCS, e tutte le figure facenti capo alla C.N.D.C.S. che, come da comunicazione della Segreteria Generale prot. n° 4678/14/14 del 11 Agosto 2014, il Consiglio Federale del 06 Agosto c.a. ha approvato la modifica  degli art. 81 – 82 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica come sotto elencati:

    Articolo 81

    Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro (a norma di quanto stabilisce il successivo art. 82), così come il corridore che viene superato dalla vettura FINE GARA CICLISTICA, deve sempre togliersi i numeri di gara e, se richiesto, consegnarli al Direttore di Corsa oppure al veicolo di “fine corsa” oppure ad un Componente della Giuria. Non deve unirsi per nessun motivo ai corridori ancora in gara, assumendo, ad ogni effetto, la figura di semplice utente della strada.

    Articolo 82

    Nelle corse iscritte nei calendari regionali, in quello nazionale ed internazionale, il Direttore di Corsa dovrà disporre il ritiro dei corridori che siano in ritardo ritenuto incolmabile oppure privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori o dei loro delegati, sia delle forze dell’ordine al seguito della corsa e sul percorso.

    La misura del ritardo e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di Corsa e Presidente di Giuria (in applicazione delle prescrizioni consentite nell’autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione) e comunicate, prima della partenza durante la riunione tecnica, ai Direttori Sportivi; sarà compito e responsabilità di questi ultimi avvisare i propri atleti.

    Il ritiro dei corridori ritenuti in ritardo è disposto esclusivamente dal Direttore di Corsa o dal suo vice e deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori stessi.

    Dei provvedimenti adottati in materia, dovrà essere informata la Giuria

    Il Presidente della C.N.D.C.S.

             Roberto Sgalla

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    N.Β° 17 del 2014

    21 Ottobre, 2014

    MODIFICA ART. REGOLAMENTO TECNICO

    Comunicato N. 17 del 21/10/14

    MODIFICA ART. REGOLAMENTO TECNICO

    Si informano tutti i Comitati Regionali, i responsabili regionali delle CRDCS, e tutte le figure facenti capo alla C.N.D.C.S. che, come da comunicazione della Segreteria Generale prot. n° 4678/14/14 del 11 Agosto 2014, il Consiglio Federale del 06 Agosto c.a. ha approvato la modifica  degli art. 81 - 82 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica come sotto elencati:

    Articolo 81

    Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro (a norma di quanto stabilisce il successivo art. 82), così come il corridore che viene superato dalla vettura FINE GARA CICLISTICA, deve sempre togliersi i numeri di gara e, se richiesto, consegnarli al Direttore di Corsa oppure al veicolo di “fine corsa” oppure ad un Componente della Giuria. Non deve unirsi per nessun motivo ai corridori ancora in gara, assumendo, ad ogni effetto, la figura di semplice utente della strada.

    Articolo 82

    Nelle corse iscritte nei calendari regionali, in quello nazionale ed internazionale, il Direttore di Corsa dovrà disporre il ritiro dei corridori che siano in ritardo ritenuto incolmabile oppure privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori o dei loro delegati, sia delle forze dell’ordine al seguito della corsa e sul percorso.

    La misura del ritardo e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di Corsa e Presidente di Giuria (in applicazione delle prescrizioni consentite nell’autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione) e comunicate, prima della partenza durante la riunione tecnica, ai Direttori Sportivi; sarà compito e responsabilità di questi ultimi avvisare i propri atleti.

    Il ritiro dei corridori ritenuti in ritardo è disposto esclusivamente dal Direttore di Corsa o dal suo vice e deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori stessi.

    Dei provvedimenti adottati in materia, dovrà essere informata la Giuria

    Il Presidente della C.N.D.C.S.

             Roberto Sgalla

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