N.° 3 del 2026

3 Luglio, 2026

Istanza Avv. Grisolia

La Commissione Federale di Garanzia, composta dai Signori:

  • Andrea Leggieri : Presidente della Commissione
  • Fulvio Gigliotti : Componente
  • Giorgio De Arcangelis : Componente
  • Giuseppe Loffreda : Componente

-    Visto l'articolo 20 dello Statuto Federale, che consente lo svolgimento delle sedute degli Organi Federali in modalità a distanza;

-   Considerato che, per garantire una celere assunzione delle decisioni richieste, la riunione si è tenuta tramite una consultazione avvenuta a mezzo di scambio di comunicazioni telematiche;

-    Dato atto che tale modalità ha assicurato a ciascun componente la possibilità di esprimere compiutamente il proprio parere sugli argomenti in trattazione, nel pieno rispetto del principio di collegialità e del diritto di intervento;

-   si rende noto che l'organo collegiale ha deliberato quanto segue:

PREMESSE IN FATTO

(i) Con sentenza di applicazione delle sanzioni su richiesta emessa in data 26 luglio 2024, Gaudio Alessandro è stato condannato alla squalifica di 4 (quattro) anni per violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping (CSA), con decorrenza della sospensione cautelare dal 23 giugno 2024.

(ii) In data 4 giugno 2026, il difensore dell'atleta, Avv. Stefano Grisolia, ha depositato istanza dinanzi alla Corte Federale d'Appello della FCI, chiedendo l'audizione dell'atleta e la riduzione della sanzione, adducendo la natura amatoriale dell'attività svolta, l'involontarietà dell'assunzione della sostanza vietata, la presenza di una patologia asmatica e presunti vizi nel consenso prestato in sede di applicazione della pena su richiesta.

(iii) In data 16 giugno 2026, l'Avv. Grisolia ha depositato dinanzi a questa Commissione di Garanzia l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito nell'interesse di Gaudio Alessandro, con riferimento al procedimento pendente avanti la Corte Federale d'Appello, invocando a fondamento la normativa di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia – TUSG), richiamato dall'art. 12 del Regolamento di Giustizia Federale

La Commissione, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, ritiene che la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito debba essere rigettata per insussistenza dei requisiti di legge e regolamentari, sulla base delle seguenti concorrenti motivazioni.

A) INSUSSISTENZA DEL REQUISITO REDDITUALE

Il Regolamento di Giustizia Federale, all'art. 12, rinvia, per l'ammissione al patrocinio, alle "condizioni” previste dal D.P.R. n. 115/2002 per i giudizi civili e amministrativi.

L'art. 76, comma 1, del TUSG fissa il limite di reddito per l'ammissione al beneficio, aggiornato periodicamente (attualmente pari a € 13.659,64, come indicato anche dall'istante). L'istante, Gaudio Alessandro, ha dichiarato, nell'autocertificazione prodotta, di aver percepito nell'anno 2025 un reddito personale pari a € 14.400,00. Tale importo è palesemente superiore alla soglia di reddito prevista dalla norma.

L'istante invoca l'applicazione dell'elevazione del limite reddituale previsto dall'art. 92 del TUSG, sostenendo che, in virtù della convivenza con la compagna e il figlio minore, il limite applicabile al suo caso sarebbe pari a € 15.725,00 [Istanza gratuito patrocinio Gaudio firmata.pdf]

Tale argomentazione è infondata.

L'art. 92 del TUSG, che prevede l'elevazione del limite di reddito per i familiari conviventi, è sistematicamente inserito nel Titolo II della Parte III del Testo Unico, rubricato "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale". Il procedimento disciplinare sportivo, per sua natura, non può essere assimilato al processo penale statale. Esso rientra, piuttosto, nell'alveo dei procedimenti di natura amministrativa o civile, per i quali il legislatore, nel Titolo IV del medesimo TUSG, non ha previsto analoga disposizione di favore.

Pertanto, non potendosi applicare al presente procedimento disciplinare sportivo la norma di favore di cui all'art. 92 TUSG, il limite di reddito di riferimento resta quello fissato dall'art. 76, comma 1, TUSG. Poiché il reddito dichiarato dall'istante (€ 14.400,00) supera tale limite, il requisito reddituale per l'ammissione al beneficio deve ritenersi non soddisfatto.

Anche a voler prescindere dal difetto reddituale, l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito deve essere rigettata anche per la manifesta infondatezza e/o inammissibilità della pretesa che si intende far valere dinanzi alla Corte Federale d'Appello, requisito previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 122 del TUSG per i procedimenti non penali.

2) INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA

Per i procedimenti diversi da quello penale, l’art. 122 D.P.R. n. 115/2002 richiede le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa.

Sotto tale profilo, l’istanza non risulta accoglibile

 

  1. Difetto di competenza della Corte Federale d’Appello in materia di doping.

L'istanza presentata alla Corte Federale d'Appello ha ad oggetto la sanzione irrogata per violazione delle norme antidoping. Tuttavia, la competenza degli organi di giustizia della Federazione Ciclistica Italiana in tale materia è espressamente esclusa. L'art. 35, comma 6, dello Statuto Federale stabilisce in modo inequivocabile:

"Le disposizioni del presente Statuto non si applicano ai procedimenti relativi a violazioni delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale antidoping della WADA."

Tale disposizione sottrae la materia del doping alla giurisdizione degli organi di giustizia federali disciplinati dallo Statuto, per devolverla agli organi specializzati previsti dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale (es. Tribunale Nazionale Antidoping). L'azione promossa dinanzi alla Corte Federale d'Appello appare, pertanto, rivolta dinanzi ad un organo la cui competenza, alla luce degli atti disponibili, non risulta configurabile in relazione alla materia oggetto del ricorso.

 

  1. Inammissibilità dell'impugnazione avverso una sanzione applicata su richiesta.

Il procedimento principale si è concluso con una "sentenza di applicazione delle sanzioni su richiesta", istituto assimilabile al patteggiamento. Il Regolamento di Giustizia Federale, all'art. 36, comma 2, stabilisce che l'accordo tra l'incolpato e la Procura Federale, una volta ratificato dall'organo giudicante, assume efficacia definitiva:

"La decisione comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento."

Alla luce di ciò, la domanda successivamente proposta per ottenere una riduzione della sanzione si presenta, allo stato degli atti, come priva di adeguata base normativa quanto al rimedio esperito, in conformità ai rilievi già formulati nella comunicazione del 17 giugno 2026.

Rileva inoltre la Commissione che l’istanza presenta un ulteriore profilo di incertezza, non essendo chiarito quale concreta utilità persegua il richiedente mediante l’ammissione al patrocinio gratuito, atteso che dagli atti risulta già conferita procura alle liti all’Avv. Stefano Grisolia per il giudizio in ogni sua fase e grado. Né risulta documentalmente dagli atti prodotti che il predetto difensore sia iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza, pertanto, non chiarisce se il beneficio sia richiesto per il mantenimento del difensore fiduciario già nominato ovvero per diversa finalità connessa all’assistenza tecnica.

Per le ragioni sopra esposte, anche il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa non risulta soddisfatto.

Sulle posizioni espresse dai componenti

Dalla consultazione avviata con la comunicazione del 17 giugno 2026 risulta che:

l’Avv. Giuseppe Loffreda ha espresso parere contrario all’ammissione, rilevando l’insufficienza degli elementi allegati quanto alla non manifesta infondatezza, prospettando solo in via subordinata la possibilità di integrazione documentale;

l’Avv. Giorgio De Arcangelis ha espresso parere contrario, ritenendo non necessario disporre ulteriori acquisizioni documentali;

il Prof. Fulvio Gigliotti ha espresso avviso favorevole alla previa acquisizione del provvedimento del 26 luglio 2024, ritenendo opportuna una più compiuta valutazione istruttoria.

La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di non disporre integrazioni documentali, reputando assorbenti, ai fini della decisione, i profili sopra esaminati, già desumibili dagli atti depositati

P.Q.M.

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA FCI,

visti gli artt. 12 e 36 del Regolamento di Giustizia Federale;

visto l'art. 35 dello Statuto Federale;

visti gli artt. 76, 92 e 122 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

valutata la documentazione in atti e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

DELIBERA

a maggioranza, di rigettare l’istanza di ammissione al patrocinio gratuito presentata dal Sig. Alessandro Gaudio in data 16 giugno 2026, in quanto:

(I) non sussiste il requisito reddituale, essendo il reddito dichiarato superiore al limite di legge e non essendo applicabile, nel caso in esame, l’elevazione di cui all’art. 92 D.P.R. n. 115/2002;

(II) non sussiste il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa, avuto riguardo alla non configurabilità, alla luce degli atti disponibili, della competenza della Corte Federale d’Appello sulla domanda proposta in materia antidoping e alla natura definitoria del provvedimento del 26 luglio 2024

La presente decisione esaurisce il procedimento di ammissione al patrocinio a spese della Federazione e non comporta alcuna valutazione definitiva sulla fondatezza delle domande proposte nel giudizio principale.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento all'interessato, per il tramite del suo difensore Avv. Stefano Grisolia, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

 

Li, 3 luglio 2026

 

Il Presidente della Commissione di Garanzia

Andrea Leggieri

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