OGGETTO:Β ESECUZIONE DELLE SANZIONI
MODIFICA DELLβART. 56 E DELLβALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE.
Β
La Giunta Nazionale del CONI, con la deliberazione n. 386 del 6 settembre 2016 ha approvato la modifica dellβarticolo 56, comma 4 e dellβAllegato 1 del Regolamento di Giustizia Federale.
Β
Il comma 4 dellβart. 56 Γ¨ quindi ora il seguente:
β4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, lβAffiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate Γ¨ automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attivitΓ federale (o la sua sospensione od inibizione giΓ in atto viene prolungata) fino a quando la totalitΓ della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.β
Β
Nellβallegato n. 1 (relativo alla tabella delle violazioni e sanzioni) Γ¨ stato inserito il seguente testo:
|
Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminateΒ dagli Organi diΒ Giustizia Federale,Β da parte di soggetti tesserati e/o da parte di SocietΓ affiliate Β Β Β |
βSospensione (oΒ prolungamento della stessa se giΓ disposta come sanzione) da ogni attivitΓ sportiva della SocietΓ affiliata fino allβavvenuto pagamento della sanzione comminata βSospensione o Inibizione temporanea del tesserato (o prolungamento della stessa se giΓ disposta come sanzione) fino allβavvenuto pagamento della sanzione comminata |
Β
Le suddette modifiche sono immediatamente esecutive.
Β
IL SEGRETARIO GENERALE
(Maria Cristina Gabriotti) Β
Β
In allegato Comunicato e Delibera n. 386 della Giunta Nazionale CONI
Allegati: