OGGETTO: ESECUZIONE DELLE SANZIONI
MODIFICA DELL’ART. 56 E DELL’ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE.
La Giunta Nazionale del CONI, con la deliberazione n. 386 del 6 settembre 2016 ha approvato la modifica dell’articolo 56, comma 4 e dell’Allegato 1 del Regolamento di Giustizia Federale.
Il comma 4 dell’art. 56 è quindi ora il seguente:
“4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, l’Affiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate è automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attività federale (o la sua sospensione od inibizione già in atto viene prolungata) fino a quando la totalità della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.”
Nell’allegato n. 1 (relativo alla tabella delle violazioni e sanzioni) è stato inserito il seguente testo:
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Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia Federale, da parte di soggetti tesserati e/o da parte di Società affiliate
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–Sospensione (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) da ogni attività sportiva della Società affiliata fino all’avvenuto pagamento della sanzione comminata –Sospensione o Inibizione temporanea del tesserato (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) fino all’avvenuto pagamento della sanzione comminata |
Le suddette modifiche sono immediatamente esecutive.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Maria Cristina Gabriotti)
In allegato Comunicato e Delibera n. 386 della Giunta Nazionale CONI
Allegati: