RICORRENTE AMICI MTB LESSONA ASD,Β Β avverso la decisione del Giudice Sportivo NazionaleΒ Β del 11 Ottobre 2017Β (garaΒ 127500 del 1.10.17Β βΒ La Prevostura)
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Β La Corte Sportiva dβAppello, riunita in camera di consiglio in data 11 Novembre 2017, formata dai seguenti componenti:
Β Paolo PADOINΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β PRESIDENTE
Β Francesco CONTIΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β COMPONENTE
Β Alessandro MARRONEΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β COMPONENTE
Β assisiti dal Sig.Β Franco FANTINI (funzionario FCI) β Segretario
ha assunto la seguente decisione in merito alΒ ricorso depositato dalla Asd Amici MTB Lessona (cod. 01 G 1101) Β avverso la decisione del Giudice Sportivo NazionaleΒ contenuta nel Comunicato n. 18Β del 11 Ottobre 2017,Β inerente la gara (cod. 127500) LA PREVOSTURA del 1 Ottobre 2017.Β
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In detto comunicato il Giudice Sportivo infliggeva lβammenda di β¬ 300,00 (Art. 35, parte B, del P.U.I.S) alla societΓ organizzatrice Amici MTB Lessona ASD, per avere la stessa proceduto, al termine della manifestazione, ad assegnare maglie di campione regionale senza che βnel programma gara approvato dalla Struttura tecnica nazionale Β ci fosse alcun riferimento che la gara fosse prova di Campionato Regionaleβ.
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La decisione del GSN si basa su una segnalazione allegata al verbale della Giuria la quale segnalava il fatto, contestando sia la mancata indicazione della prova di campionato sul programma di gara che lβinesistenza nei regolamenti e nelle norme attuative del Settore Fuoristrada di un titolo (nazionale o regionale) per la specialitΓ in questione (Point to Point).
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Il ricorrente nel proprio reclamo chiede
- in via preliminare, che venga accertata lβincompetenza del Giudice Sportivo nazionale a decidere sulla questione, essendo la premiazione in questione conseguente allo svolgimento della gara regionale ID 141958, svoltasi in concomitanza con la gara nazionale, e pertanto di competenza del Giudice Sportivo Regionale Piemonte;
- nel merito ed in via principale di accertare che le maglie consegnate al termine della Gara regionale non erano relative al Campionato regionale Piemontese ma si riferivano al βChallenge di Coppa Piemonte MTB Gran Fondoβ e per lβeffetto revocare il comunicato del GSNΒ Β Β Β Β Β Β
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A tale effetto la Corte,Β avendoΒ accertato che tale premiazione era effettivamente conseguente allo svolgimento della gara regionale sopra citata e dunque, ai sensi dellβArt. 21 del Regolamento di Giustizia Sportiva, di competenza del Giudice Sportivo regionale, ritiene di dover rinviare la decisione nel merito al giudice competente e ciΓ² sulla base dei principi generali dellβordinamento giuridico e di quello sportivo (non essendovi nel Regolamento di Giustizia Sportiva alcuna norma che imponga lβobbligo del rinvio, nel caso della incompetenza).
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P.Q.M.
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La Corte Sportiva dβAppello accoglie il reclamo, annulla il provvedimento impugnato limitatamente al punto a), dichiara lβincompetenza del Giudice Sportivo nazionale Β e rimette gli atti al Giudice Sportivo Regionale del Piemonte per la valutazione del merito della vicenda.
Si comunica alle parti interessate.
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IL PRESIDENTE
Dott. Paolo PADOIN
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data di pubblicazione: 13/11/2017