Nellβudienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 luglio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico βΒ Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonchΓ© il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:
NΒ° 17/2019 β Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina n.q. di genitori esercenti la potestΓ sul minore Cristiano Martinelli (allievo 2Β°anno) β ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra societΓ appartenente ad un diverso comitato regionale.
Sono presenti per il ricorrente i sigg.ri Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina genitori del minore Cristiano, i quali si riportano integralmente al proprio ricorso insistendo per il rilascio in favore del figlio Cristiano del nulla osta al trasferimento ad altra societΓ βfuori regioneβ.
Il Comitato regionale Liguria non presente in udienza, ha comunicato le ragioni del diniego al rilascio del nulla osta con comunicazione del 4.7.2019, confermata da successiva memoria del 16.7.2019; tale memoria Γ¨ stata acquisita agli atti e comunicata in pari data ai ricorrenti dalla Segreteria del tribunale, a mezzo pec.Β
Allβesito della discussione, il Tribunale federale
Premesso
I ricorrenti, con ricorso trasmesso in data 18.6.2019 hanno dedotto, in sintesi, quanto segue:
- che lβatleta minorenne Cristiano MartinelliΒ Γ¨ attualmente tesseratoΒ . Β tessera n. A046666 β Β Β nella categoria Allievi 2Β° anno con la societΓ Rusty Bike Team di Imperia;
- che nel maggio 2019 si Γ¨ sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla destra per eliminare una instabilitΓ cronicizzata della stessa;
- che in ragione di ciΓ² ha dovuto interrompere il ciclocross 2018 -2019 oltrechΓ© il corrente campionato mtb (dopo solo 3 gare nazionali);
- che attualmente la prognosi per la ripresa dellβattivitΓ Γ¨ di circa 3 mesi salvo complicazioni;
- che poichΓ© lβintervento prevede una riabilitazione molto lunga e molto dolorosa, il ragazzo avrebbe bisogno di nuovi stimoli, che potrebbero derivargliΒ Β dallβassistenza, con relativa Β totale libertΓ di azione, Β dellβattuale preparatore che risiede fuori regione (Valle Β dβAosta), da qui la necessitΓ Β di trasferirsiΒ per un periodo congruoΒ fuori dalla Liguria,Β Β al fine di procedere, con lβaiuto di taleΒ suo preparatore,Β allaΒ Β rimessa in sellaΒ e, quindi, Β Β alla ripresa di allenamenti mirati, onde poterΒ Β Β riprendere lβattivitΓ agonistica con maggiore serenitΓ .
Di qui la richiesta di trasferimento del minore ad altra societΓ di altra regione (nello specifico la Valle DβAosta).
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Mentre lβattuale societΓ di appartenenza Rusty Bike, non ha opposto diniego al trasferimento, il Comitato Regionale della Liguria ha eccepito, in primis, che il trasferimento fosse stato richiesto in corso di stagione (ben oltre i termini indicati dal regolamento) ed inoltre ha eccepito la sussistenza delΒ Β vincolo regionale, garantendo in ogni caso la possibilitΓ di un βprestito autorizzato fuori regioneβ ad altra societΓ .
CONSIDERATO CHE
Come noto, il trasferimento dei corridori Γ¨ disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli da 25 a 35/bis.
Detti articoli, nel disciplinare in linea generale i tempi e le modalitΓ della richiesta diΒ trasferimento dei corridori da una societΓ ad unβaltra, prevedono altresΓ¬ che il Consiglio Federale disciplini annualmente e piΓΉ specificatamente, βle modalitΓ attuative per ottenere il trasferimentoβ (art. 25 comma 2), oltrechΓ¨ βle modalitΓ attuative delle categorie soggette o non a vincoli societari e regionali, i relativi bonus ed il premio di addestramentoβ (art. 26/ter), ed infine βi valori dei punteggi per ogni specialitΓ e categoria, e gli eventuali bonus β(art. 29 comma 3).
Il riferimento normativo per la richiesta oggetto del presente procedimento risiede pertanto nelle norme βtrasferimento atletiβ per la stagione agonistica 2019 approvate dal Consiglio Federale, ove, in relazione alla categoria del ricorrente Martinelli (allievo 2Β° anno) Γ¨ previsto il vincolo regionale.
CiΓ² chiarito, il Collegio ritiene che nel caso di specie non siano emersi elementi cosΓ¬ eccezionaliΒ o, comunque,Β talmente significativiΒ da potere ammettereΒ una deroga al dato normativo suindicato, anche in considerazione della βtempisticaβ della richiesta, avvenuta in pieno corso di stagione e ben oltre i termini indicati dallβart. 28 delRegolamento.
Infatti, a ben vedere, nulla osta a che il Martinelli possa essere seguito e stimolato dal proprio preparatoreΒ anche βfuori regioneβ,Β purchè in costanza del vincolo con la attuale societΓ di appartenenza, tanto piΓΉ che, pur augurando una pronta, celere e definitiva guarigione, la ripresa in concreto dellβattivitΓ ciclistica non potrΓ realisticamente avvenire prima del prossimo mese diΒ ottobre.
Si sottolinea, inoltre, come i genitori del Martinelli abbianoΒ esclusoΒ di cambiare laΒ residenzaΒ del ragazzo nella regione alpina del suo asserito preparatore.
Tutto ciΓ² premesso, anche in ragione della dichiarata disponibilitΓ del Comitato Regionale Liguria ad un βprestito temporaneo fuori regioneβ ad altra societΓ , il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per derogare alla previsione normativa del vincolo regionale prevista per la categoria del ricorrente.Β
P.Q.M.
Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso dai sigg.ri Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina nella qualitΓ di genitori esercenti la potestΓ sul minore Cristiano Martinelli.
Β
Il Presidente
Tribunale Federale II Sez.
Β
Giudice relatore
avv. Adriano Simonetti
Avv. Laura Olivieri
Β
Pubblicato in data 24 Luglio 2019