Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in videoconferenza il giorno 10 Giugno 2020, il Tribunale Federale II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
Decisione n. 03/2020 – Ricorrente Priori Mario, n.q. di genitore esercente la patria potestà sul minore P. L. (tessera 968485T) – Ricorso avverso il diniego del nulla osta da parte della S.C. FDB Cologna Veneta.
Sono presenti per il Tribunale il Presidente, Avv. Adriano Simonetti e i componenti, Avv. Laura Olivieri e Avv. Mariano Parisi nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (funzionario Fci).
All’Udienza sono presenti, sempre in collegamento telematico, il ricorrente Priori Mario, n.q. di genitore esercente la patria potestà, e l’atleta minore P.L.; per la Società Ciclistica FDB Cologna Veneta, il Presidente Antonio Fin, ed il Vice Presidente Andrea Fin.
PREMESSO
Che, il Ricorrente, Priori Mario in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, sul minore P.L., decideva di adire il Tribunale Federale, II Sezione, al fine di chiedere lo svincolo coattivo, dopo il rifiuto della Società Ciclistica FDB Cologna Veneta alla concessione del nulla osta per il trasferimento alla Società SC Padovani, e la successiva conferma di tale diniego da parte della Commissione Tesseramento e Nulla Osta del Comitato Regionale Veneto.
Che, i ricorrenti a sostegno della richiesta de qua, adducevano quale motivazione giustificante, talune problematiche ambientali insorte nel corso dell’ultima stagione, che avrebbero ingenerato nel ragazzo un disagio psicofisico legato alla preoccupazione del mancato trasferimento ad altra Società, producendo apposita certificazione medica.
Che, altresì contestavano in toto le dichiarazioni dei rappresentanti della Società Ciclistica FDB Cologna Veneta, reiterando pertanto la richiesta di concessione del nullaosta per il trasferimento ad altra Società.
Che, i convenuti, n.q. di rappresentanti della Società Ciclistica FDB Cologna Veneta, riportandosi integralmente al contenuto della propria memoria, si opponevano alla richiesta di svincolo coattivo presentata dal ricorrente, negando l’esistenza di qualsiasi motivazione di natura ambientale tale da nuocere alla salute psicofisica dell’atleta minore, ribadendo altresì, la massima disponibilità tecnica ed assistenziale nei confronti dell’atleta, cosi per come già comunicato al medesimo, di riprendere e portare a termine quel percorso di crescita atletica ed umana intrapresa lo scorso anno.
Che, in conclusione, adducevano a sostegno delle proprie motivazioni del diniego al nulla osta al trasferimento ad altra Società, anche il mancato rispetto dei termini federali previsti ex art. 28 Regolamento Tecnico Strada per poter richiedere il nulla osta al trasferimento, ovvero entro il 31 Ottobre dell’anno in corso.
Che, su richiesta del Collegio giudicante se vi fossero ulteriori argomentazioni ovvero precisazioni da aggiungere a quanto già in atti, entrambe le Parti rispondevano di non voler aggiungere altro.
RITENUTO
Che, è competenza di Codesto Tribunale Federale, II Sezione, ai sensi dell’art.42, lett. g e h, Statuto Federale Federazione Ciclistica Italiana, giudicare sulle controversie tra società, tesserati e Comitati regionali in materia di tesseramento e svincolo, nonché, sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;
Che, dalla disamina della documentazione di Parte in atti, non risulta l’eccepita violazione dei termini ex art.28 Regolamento Tecnico Strada, in quanto risulta esser stata spedita nei termini la richiesta di concessione del nulla osta al trasferimento ad altra Società;
CONSIDERATO
Che, per il caso in esame, a parere di Codesto Tribunale Federale, Sezione II, non risultano essere emerse, ergo, raffigurabili, esigenze ovvero cause giustificanti la concessione dello svincolo coattivo;
Che la richiesta di Parte ricorrente appare carente di motivazione e che la documentazione medica allegata a corroborazione della stessa non può essere considerata utilmente probatoria ai fini della decisione, trattandosi, altresì, di un certificato redatto da professionista specializzato in Pediatria Preventiva;
Che, il diniego formulato dalla Società FDB Cologna Veneta alla concessione del nulla osta al trasferimento ad altra società, rientra tra le proprie facoltà e non può considerarsi quale violazione delle norme del Diritto di Famiglia;
Che, l’atleta minore, P.L., risulta essere tesserato con la Società FDB Cologna Veneta, per la categoria Allievo, dalla stagione agonistica 2019 e che pertanto è sottoposto al vincolo biennale per gli atleti, che vedrà la propria naturale scadenza al termine dell’attuale stagione agonistica 2020;
Che, la Società FDB Cologna Veneta ha chiaramente manifestato e ribadito l’intenzione di voler proseguire il rapporto con l’atleta
P.Q.M.
Questo Tribunale Federale, Sezione II, non concede il richiesto svincolo per l’atleta minore P.L., non ravvisando la sussistenza dei presupposti.
Il Giudice estensore
Avv. Mariano Parisi
Il Presidente del Tribunale Sez. 2^
Avv. Adriano Simonetti
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Decisione n. 06/2020 – Ricorrenti Cappelli Giulio e Formighi Valeria n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore M.C. (tessera A027728) – Ricorso avverso il diniego del nulla osta da parte della Società Polisportiva Albergo Oliveto.
Sono presenti per il Tribunale il Presidente, Avv. Adriano Simonetti e i componenti, Avv. Laura Olivieri e Avv. Andrea Leggieri nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (funzionario Fci).
E’ presente per il ricorrente l’avv. Giuseppe Napoleone, nonché il sig. Giulio Cappelli, genitore dell’atleta. Per la Società Polisportiva Albergo-Oliveto è presente il Presidente sig. Enzo Comunelli.
All’esito della discussione, il Tribunale federale
PREMESSO
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
- che il sig. Giulio Cappelli, padre dell’atleta M.C., ha rivestito all’interno della società Polisportiva Albergo – Oliveto, sino al dicembre 2019, la carica di direttore sportivo nella categoria dei giovanissimi;
- che in tale società ha militato, sin dall’età di sei anni, anche il figlio minore M.;
- che nel settembre 2019 il sig. Cappelli ha comunicato alla società la volontà di abbandonare il ruolo sino ad allora ricoperto per intraprendere un nuovo percorso come allenatore della categoria esordienti, dovendosi quindi intendere cessato il proprio tesseramento con la Polisportiva alla data del 31.12.2019;
- che il sig. Cappelli dava per inteso che anche il figlio minore M., il quale dall’anno 2020 sarebbe entrato a far parte della categoria esordienti primo anno, lo avrebbe seguito nella nuova società, anche per esigenze di praticità logistica;
- che avviava quindi l’iter “formale” di richiesta di svincolo del figlio, con raccomandata del 18 ottobre 2019, inoltrando analoga comunicazione anche alla Federciclismo Toscana;
- che la Polisportiva non forniva alcuna risposta;
- che, solo a seguito di vari scambi di mail e ad un incontro tenuto anche alla presenza del presidente del CR Toscana, per un tentativo bonario di risoluzione della vicenda, in data 28 gennaio 2020 la società polisportiva Albergo – Oliveto, comunicava il diniego allo svincolo del minore Milo Cappelli, per mancanza dei presupposti regolamentari.
Avverso tale diniego l’odierno ricorrente propone ricorso adducendo che:
- il vincolo di appartenenza della durata di 4 anni previsto dall’art. 26 del regolamento tecnico sarebbe stato superato, in quanto il minore Milo, ha militato nella Polisportiva per oltre 6 anni;
- il diniego allo svincolo violerebbe, comunque, il secondo comma dell’art. 26 il quale dispone che il vincolo debba rispettare in linea prioritaria le norme del diritto di famiglia.
Nello specifico, la collocazione del padre del minore in un’altra società renderebbe complessa l’organizzazione familiare, se il diniego allo svincolo per il minore fosse confermato; ed infatti il sig. Cappelli non riuscirebbe ad accompagnare il figlio alla polisportiva Albergo – Oliveto, che si trova ad oltre 45 minuti di macchina dalla propria abitazione; inoltre, sostiene il ricorrente (pur senza documentarlo) che la madre del minore (presso cui quest’ultimo è collocato nel fine settimana) avrebbe spostato la propria residenza a Firenze, a soli 20 minuti di distanza dalla sede della nuova Società. Complessivamente, quindi, le ragioni logistico- organizzative suindicate, giustificherebbero, a dire del ricorrente, il richiesto svincolo per il minore Milo.
- Da ultimo, eccepisce anche l‘inadempienza della Polisportiva Albergo –Oliveto per non aver mai consentito al minore di praticare la disciplina del ciclocross e per avergli impedito, negando lo svincolo, di partecipare al Campionato Toscano ed italiano di ciclocross per la stagione 2020 nella categoria esordienti.
Il Presidente della Polisportiva Albergo- Oliveto, sig. Comunelli, ha confermato l’opposizione al rilascio dello svincolo, contestando quanto dedotto dal ricorrente e ribadendo l’assenza dei presupposti di legge.
CONSIDERATO
Il Tribunale deve preliminarmente evidenziare che la durata massima di 4 anni del vincolo sportivo, prevista dall’art. 26 del Regolamento Tecnico ed invocata dal ricorrente, va calcolata solo a partire dalla data del tesseramento dell’atleta nella categoria G6 (nel caso di specie, dalla stagione 2019), non sussistendo alcun vincolo, a norma di regolamento, prima dell’ingresso del minore in tale categoria. Pertanto, è evidente che, sotto tale profilo, l’eccepito vincolo sussiste ed è legittimo.
Tanto premesso, in merito agli ulteriori motivi di ricorso, il Tribunale ritiene che gli stessi non siano idonei a sostenere la richiesta di svincolo.
Ed infatti, le lamentate ragioni logistiche e familiari, oltre a non esser documentate (né con riferimento all’incarico del sig. Cappelli quale allenatore della categoria esordienti presso altra società, né con riferimento alla residenza della madre in Firenze, né infine con riferimento alla collocazione prevalente del figlio con il padre), non integrano i presupposti per la concessione dello svincolo, ed appaiono sicuramente recessive di fronte alle prescrizioni regolamentari in tema di vincolo federale come disciplinate dagli artt. 25 e ss. RTAA.; peraltro, si osserva che, ove pure le riferite circostanze, poste a fondamento della richiesta di svincolo, fossero state documentate, in ogni caso le stesse non sarebbero state idonee a superare il vincolo regionale previsto per la categoria.
Quanto infine alla dedotta inadempienza per la mancata attività di ciclocross, premesso che anche tale circostanza non risulta provata, il Tribunale ritiene che essa non integri una giusta causa di inadempimento, potendo in questa ottica assumere rilievo solo quelle condotte, poste in essere dalla società, di entità tale da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario con l’atleta e da costituire giusta causa dello scioglimento del vincolo sportivo che lega l’atleta alla società di appartenenza nella precedente stagione.
*
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che nel caso di specie non sussistano i suindicati presupposti per il rilascio del nulla osta al trasferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso da Giulio Cappelli e Valeria Formichi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Milo Cappelli.
Il Giudice estensore
Avv. Laura Olivieri
Il Presidente del Tribunale Sez. 2^
Avv. Adriano Simonetti
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Decisione n. 07/2020 – TANFI Mauro – Ricorso avverso il comunicato della Commissione Elettorale Nazionale, n. 10 del 10/3/2020.
Sono presenti per il Tribunale il Presidente, Avv. Adriano Simonetti e i componenti, Avv. Andrea Leggieri e Avv. Mariano Parisi, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (funzionario Fci).
E’ inoltre presente il ricorrente, Sig. Mauro Tanfi
PREMESSO CHE
Il Ricorso
Con ricorso proposto dinanzi all’intestato Tribunale, il signor Mauro Tanfi, in qualità di candidato alla Presidenza del Comitato Regionale del Lazio, impugnava la decisione della Commissione Elettorale resa nota con il comunicato numero 10 nel 10 Marzo 2020.
In particolare, il ricorrente evidenziava l’inammissibilità della candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale nel signor Brilli Maurizio, nonché, l’inammissibilità della candidatura al Consiglio del Comitato Regionale del signor Alfio Sciuto.
Il ricorrente eccepiva, inoltre, una erronea indicazione nel comunicato del numero di Consiglieri da eleggere e chiedeva la verifica in merito all’utilizzo, da parte dei candidati, dei moduli di presentazione delle candidature conformi al regolamento elettorale.
Svolgimento processo e conclusioni
All’udienza del 10 giugno 2020 svoltasi regolarmente mediante strumenti telematici il ricorrente illustrava ed argomentava dettagliatamente il proprio ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Il Tribunale riservava la propria decisione all’esito della camera di Consiglio.
Decisione
Il Tribunale deve rilevare che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 dello Statuto Federale,“avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte della Procura Federale ed avverso il rigetto della propria candidatura da parte di coloro che siano stati esclusi”.
Nel caso di specie il ricorrente non impugnava il provvedimento con il quale è stata disposta la propria esclusione, bensì, impugnava le altrui candidature.
Pur potendo ravvisare un interesse ad agire del ricorrente, in quanto finalizzato a richiedere una verifica delle condizioni di eleggibilità dei candidati propri concorrenti, Il Tribunale non può esimersi da un'applicazione rigorosa nello Statuto Federale che limita la legittimazione attiva riconoscendola e riservandola, esclusivamente, alla Procura Federale ed ai candidati esclusi.
La scelta del legislatore appare condivisibile e giustificabile con la necessità di disporre un filtro ai ricorsi avverso le candidature mediante l’intervento della Procura Federale alla quale dovranno essere inviate, da parte degli interessati, le segnalazioni in merito ad eventuali violazioni delle normative sulla candidabilità, per una preventiva verifica e per la successiva eventuale impugnazione da parte della stessa Procura, laddove ne ravvisasse i presupposti.
Detta circostanza, con ogni probabilità, non è sfuggita nemmeno al ricorrente il quale ha, infatti, indicato quale destinatario del proprio ricorso anche la Procura Federale, salvo poi ometterne l’invio, optando per l’invio diretto del ricorso all’intestato Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in conseguenza di quanto sopra, dichiara la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente e dispone la trasmissione del ricorso alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.
Il Giudice estensore
Avv. Andrea Leggieri
Il Presidente del Tribunale Sez. 2°
Avv. Adriano Simonetti
Pubblicato in data 19/06/2020