N.° 9 del 2026

21 Luglio, 2026

1^ sezione - Procedimento RG 6/26

Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

- Avv. Patrich Rabaini – Presidente Rel.

- Avv. Carlo Carpanelli - Giudice

- Avv. Mattia Cornazzani - Giudice

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 6/2026 R.G. Trib. a carico di Depalma Tommaso, nato a Bisceglie (BA) il 28/7/1967, difeso dall’Avv. Antonio Stellacci del Foro di Roma giusta nomina in atti, chiamato a rispondere della seguente violazione disciplinare:

“Violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, per avere, nella sua qualità di Dirigente FCI ed in particolare di titolare della funzione rilevante di Presidente del Comitato Regionale FCI Puglia, violato il dovere di condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza ed il divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, dell’onore e del decoro di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, avendo in data 5 novembre 2025 inviato al Presidente del Comitato Provinciale di Taranto Sig. Angelo Turitto e, per conoscenza a plurimi dirigenti nazionali, regionali e provinciali della Federazione, una email contenente, tra l’altro, le seguenti affermazioni:

-...non accetto lezioni da chi come lei, ha vinto le elezioni provinciali con inganno e prevaricazione;

- persone squalificanti come lei;

- chi come lei, vive di pretesti, di poca concretezza e di esclusivo utilizzo di attività altrui;

così offendendo la reputazione personale e di dirigente sportivo del Sig. Angelo Turitto.

All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 18 giugno 2026 sono presenti:

- per l’Ufficio della Procura Federale, il Sost. Procuratore Federale Avv. Luca Torregrossa nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

- il deferito Sig. Tommaso Depalma personalmente nonché l’Avv. Antonio Stellacci.

IN FATTO

Preliminarmente la difesa del deferito chiede l’acquisizione degli atti allegati alla memoria depositata via pec che, in assenza di opposizione della Procura Federale, viene acquisita agli atti.

Il Presidente relaziona in ordine all’oggetto del procedimento.

Per l’U.P.F. il Sost. Procuratore Federale procede all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a fondamento dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.

Più in particolare, il Procuratore Federale si sofferma sull’analisi degli elementi in forza dei quali l’U.P.F. ritenere provata la responsabilità del deferito, riservando al prosieguo le proprie conclusioni.

Il Presidente dà la parola al difensore Avv. Stellacci e successivamente al deferito.

La difesa, richiamandosi alle memorie depositate in atti, espone le ragioni del Sig. Depalma come da verbale di udienza. In sintesi, la difesa evidenzia al Tribunale come la mail inviata dal Sig. Depalma per la quale è procedimento, sia una risposta a diverse e precedenti provocazioni delle quali si sarebbe reso responsabile il Sig. Angelo Turitto. Sul punto rimarca e richiama espressamente sia vignette satiriche realizzate e pubblicate dal medesimo Sig. Turitto in merito all’operato del Sig. Depalma. Del che ne è conseguita una risposta via mail del Sig. Depalma alle medesime persone cui il Turitto aveva in precedenza inviato pensati critiche all’operato del Depalma. In altre parole la difesa documenta come si sia trattato di un semplice “rispondi a tutti”.

Il deferito, dal canto suo, pur riconoscendo che la sua risposta via sia stata “scomposta”, evidenzia come la stessa sia la conseguenza di numerosi e reiterati “attacchi personali” e pesanti critiche al suo operato, che il Sig. Turitto ha posto in essere nel tempo. Si dichiara profondamente dispiaciuto per l’accaduto che certo non avrà a ripetersi in futuro anche se non era sua intenzione offendere alcuno riconoscendo che i toni usati nella mail fossero accesi e, vieppiù, inopportuni.

A questo punto, il Tribunale ritenuto necessario sentire il Sig. Turitto Angelo, rinviava all’udienza del 21 luglio 2027 mandando alla Segreteria di procedere alla convocazione per quella data.

All’udienza del 21 luglio 2026, avanti al Tribunale era presente il Sig. Angelo Turitto, il quale riconosceva come proprie le vignette e le mail acquisite al fascicolo del Tribunale e, dal canto suo, si dichiarava disponibile a chiudere e definire amichevolmente ogni questione con il Sig. Depalma.

Le parti riconoscevano entrambe di aver utilizzato toni inopportuni e accesi nei rispettivi confronti giungendo ad un reciproco componimento nel superiore interesse al buon funzionamento delle Istituzioni Federali.

La Procura Federale conclude chiedendo l’ammonizione del deferito. La difesa chiede il proscioglimento.

Il Tribunale Federale I Sezione

Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

Quanto alle istanze istruttorie ci si richiama al verbale di udienza ed in particolare all’ordinanza di rigetto letta in udienza dal Presidente.

Quanto al merito della vicenda

Ritiene il Tribunale che all’esito dell’istruttoria e all’esame del complessivo compendio probatorio ritualmente acquisto e dichiarato utilizzabile ai fini del decidere nonché sentite personalmente le parti, la vicenda portata al giudizio di questo Tribunale debba essere ricondotta nei giusti confini giuridici per quanto attiene al disvalore del fatto contestato.

L’audizione delle parti avvenuta alle udienze del 5 giugno e del 21 luglio, ha permesso al Tribunale di meglio comprendere gli accadimenti oggetto del procedimento de quo, che nascono e si consumano in un perdurante clima di forte e reciproca critica di politica sportiva tra i protagonisti della vicenda.

In tal senso, il Tribunale ha potuto apprezzare direttamente dalle parti, come la polemica – pur aspra – che si è protratta nel tempo tra Depalma e Turitto avesse ad oggetto prevalente, se non esclusivo, una critica politico-sportiva aspra e provocatoria che ha riguardato l’agire di entrambi.

Ebbene, se è vero che il Sig. Tommaso Depalma, Presidente del CR Puglia, ha inviato la mail di risposta del 5 novembre 2025 contenente toni aspri e provocatori, è altrettanto vero che il Sig. Angelo Turitto, Presidente del CP Taranto, ha tenuto, nei confronti del primo, toni altrettanto aspri e provocatori in un ampio contesto di critica politica sportiva tanto da rendere non solo “reciproche” le esternazioni, ma anche tali da inasprire la polemica tra i medesimi.

Nel corso delle indagini il deferito ha chiesto, per il tramite del propro legale, di essere sentito a s.i.t. dalla Procura Federale che, conseguentemente, lo invitava per la sua audizione. Nell’occasione il Presidente Depalma spiegava le ragioni del proprio agire che venivano trasfuse nel relativo verbale di audizione al cui contenuto ci si richiama. In estrema sintesi, il Depalma nel corso della sua audizione avanti alla Procura Federale ha tenuto un comportamento collaborativo e rispettoso fornendo, per parte sua, ogni chiarimento richiesto. In primo luogo, nel riconoscere come propria la mail del novembre 2025, precisava che la stessa – a suo avviso - si fosse resa necessaria al fine di sostenere il proprio operato e confutare le severe critiche che gli venivano mosse provocatoriamente proprio dal Turitto e da quest’ultimo inviate ai medesimi destinatari della mail de qua. Parimenti, nel riconoscere come molto severo il suo scritto, precisava come con le sue parole non avesse in alcun modo in animo di porre dubbi in ordine alla regolarità delle elezioni Provinciali. Precisava, poi, che le diverse e numerose severe critiche a lui mosse dal Turitto, avevano creato un contesto di così forte tensione che ha influito negativamente sulla scelta espressive del Depalma che in altre situazioni mai avrebbe utilizzato.

Nel corso dell’udienza tenutasi il 5 giugno 2026 il Presidente Depalma, nel confermare la propria posizione, a specifica domanda del Tribunale, dichiarava di aver compreso che i toni usati nella sua mail fossero stati quantomeno eccessivi e che ciò non si sarebbe più verificato in futuro anche in ragione del proprio ruolo dirigenziale all’interno della Federazione che, in termini assoluti, deve essere improntato ai principi del rispetto e del rigore morale.

Sentito all’udienza del 21 luglio 2026, il Presidente Angelo Turitto riconosceva come proprie sia le vignette pubblicate, che le mail inviate il cui contenuto riguardava critiche, non certo di poco conto, all’operato del Presidente Depalma. Sempre il Turitto precisava che non vi fosse nulla di “personale” tra lui e il Depalma tanto che gli stessi si invitavano reciprocamente alle rispettive manifestazioni.

In tale senso, il Presidente Turitto riconosceva che anche le sue critiche nei confronti dell’operato di Depalma avessero contenuti e toni troppo accesi e come tali non opportuni in ragione, anche, delle rispettive posizioni Dirigenziali.

Entrambe le parti si adoperavano per un proficuo chiarimento che si concludeva in maniera positiva ponendo a base dello stesso i principi sui quali si deve fondare ogni rapporto di natura sportiva.

Il Tribunale, non mancava di ammonire entrambi i Presidenti - Depalma e Turitto – ad un contegno più consono ai rispettivi ruoli apicali ricoperti all’interno della FCI privilegiando la collaborazione nei rispettivi ruoli, rispetto alla sterile polemica che non è mai utile ad alcuno.

Ad avviso del Tribunale, in definitiva, la vicenda oggetto del procedimento disciplinare ben può essere inquadrata in un clima di forte e persistente critica politico/sportiva tra i protagonisti i quali, all’esito dell’istruttoria, hanno chiarito come non vi fosse alcun intento di recare offesa all’altra parte. Il Turitto ha inteso muovere critiche, a volte anche molto severe e inutilmente polemiche, all’operato del Depalma il quale, dal canto suo, ha inteso rispondere alla polemica con toni altrettanto aspri e provocatori ma, per entrambi, non vi era alcun intento offensivo o denigratorio verso l’altra parte.

Alla luce di quanto emerso all’esito dall’esame di entrambi i protagonisti della vicenda, può ritenersi provato con certezza tranquillizzante che le parti abbiamo compresso appieno il potenziale disvalore delle reciproche condotte che si traducono in un comportamento non consono al contesto istituzionale nel quale si sono tenute vieppiù in ragione delle rispettive cariche istituzionali dei medesimi attori, all’interno della FCI.

Per quanto attiene all’integrazione dell’ipotesi di illecito disciplinare contestato al Depalma dalla Procura Federale, solo l’esame diretto tanto del deferito, quanto del Sig. Turitto hanno permesso al Tribunale di approfondire e comprendere a fondo la scaturigine dei contrasti.

In proposito, è solo il caso di evidenziare quanto in appresso.

In termini di stretto diritto, l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 1 punto 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, non presuppone una condotta specifica e/o tipica che ingeneri offesa nel soggetto destinatario, essendo sufficiente che sia percepita come tale nello specifico contesto nella quale si è svolta e che il comportamento del soggetto agente si concretizzi in una mancanza di rispetto nei riguardi di organi istituzionali della Federazione. Ad integrare la norma è, dunque, sufficiente che nel soggetto agente sia venuto meno quel dovere di lealtà e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare l’agire di ciascun componente della Federazione Ciclistica Italiana.

In tal senso, lo stesso deferito nella propria audizione e in udienza ha riconosciuto di aver utilizzato frasi inappropriate e inopportune per esprimere le proprie doglianze alle critiche del Turitto evidenziando, tuttavia, come le stesse siano state il frutto di un unico episodio generato dalla particolare situazione che si era creata.

Orbene, se è vero che particolarmente da un Dirigente com’è il Depalma sia lecito attendersi un comportamento più consono al suo ruolo e più attento nei toni da usare nei riguardi degli Organi di quella stessa Federazione che rappresenta, è altrettanto vero che il comportamento tenuto dal Turitto nei confronti del Depalma non è esente da un evidente contributo causale nella reazione istintiva da parte di quest’ultimo. Le pesanti e insistenti critiche connotate da asprezza e provocatorietà che in plurime occasioni sono state rivolte al Depalma risultano, invero, documentate agli atti di questo Tribunale. Compendio documentale acquisito dalla Procura Federale e, in parte non meno importante, versato in atti dalla difesa.

Ritiene il Tribunale che vada valorizzato anche il comportamento processuale tenuto dal Presidente Depalma. Quest’ultimo, infatti, ben lungi dal sottrarsi al giudizio ha correttamente scelto di tenere un comportamento collaborativo dapprima con la Procura Federale e poi con il Tribunale, al fine di fornire una spiegazione al suo comportamento e far comprendere la reale natura ed intenzione delle proprie esternazioni.

Da un siffatto approccio, al giudizio da parte del Presidente Depalma, ad avviso del Tribunale si può trarre un positivo apprezzamento.

Compito del Tribunale, del resto, in presenza di violazioni di siffatta natura è quello di individuare il reale e corretto contesto nel quale le esternazioni si inseriscono. Sebbene, nel caso di specie, le frasi contestate quale violazione disciplinare appaiano quale violazione dell’art. 1 del R.G.F., la loro contestualizzazione resa possibile dall’esame diretto delle parti e dal confronto tra le medesime come avvenuto in udienza, riconduce le esternazioni - reciproche - nell’ambito di una critica politico/sportiva.

Ritiene il Tribunale che l’episodio oggi sottoposto al proprio giudizio possa essere considerato e ricondotto al genus della critica politica sia pur aspra e provocatoria che, tuttavia, risulta scriminata.

Ritiene conclusivamente il tribunale, alla luce nei limiti di tutto quanto sopra esposto, che risulti rispettata la rilevanza sociale degli argomenti trattati (promozione del ciclismo), la continenza espressiva rispetto agli argomenti e, infine, il fatto che le espressioni si fondino su di un nucleo fattuale idoneo a giustificare il giudizio di valore.

Vieppiù, sotto il profilo prognostico, è da ritenersi verosimile che, in futuro, il Depalma si asterrà dal ripetere simili condotte nei riguardi delle Istituzioni Federali. Depongono positivamente in tal senso, tanto l’assenza di precedenti in capo al Presidente Depalma, quanto la sua sincera resipiscenza in ordine al comportamento tenuto.

Dal canto suo, il Tribunale nel corso dell’udienza del 21 luglio 2026 – cui erano presenti sia il Presidente Depalma che il Presidente Turitto – ha richiamato entrambi ad assumere un comportamento meno critico e più costruttivo anche in ragione delle rispettive cariche apicali ricoperte all’interno della F.C.I.

Ritiene il Tribunale che debba darsi particolare rilievo al chiarimento intervenuto tra i due Dirigenti proprio davanti al Tribunale. Entrambi, infatti, hanno compreso come nei rispettivi ruoli Federali, ciascuno nel proprio ambito, debba operare nell’unica direzione di promuovere il ciclismo in ogni sua manifestazione nel rispetto dei Regolamenti Federali.

Conclusivamente, dunque, ritiene che l’episodicità della condotta, la reciprocità dei comportamenti non propriamente consoni ma, soprattutto, il chiarimento intervenuto tra le parti in udienza, debbano essere valutati positivamente dal Tribunale ritenendo la condotta ascritta al Depalma come non punibile.

Il Tribunale Federale I Sezione,

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6/2026 proscioglie Depalma Tommaso dall’incolpazione lui ascritta.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Roma il 21 luglio 2026.

 

f.to  Il Presidente Rel.

Avv. Patrich Rabaini

 

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