Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 14 gennaio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonché il Segretario, Sig.ra Claudia Giusti (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
N° 31 /2018 – GS Willer Triestina Tharcor LTD – ricorso avverso FCI provvedimento sanzionatorio disposto dal Consiglio Federale in data 31/07/18
Sono presenti per la ricorrente gli Avv.ti Maria Laura Guardamagna e Pietro Negri i quali si riportano, illustrandoli dettagliatamente, a tutto quanto dedotto nel proprio ricorso e memorie successivamente depositate ed insistono per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per la FCI è presente l’Avv. Nuri Venturelli il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione ed alla successiva memoria, che illustra in riscontro alle avverse deduzioni, ed insiste per il rigetto del ricorso.
All’esito della discussione, il Tribunale federale
Premesso
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
in fatto:
- Con provvedimento del 31 luglio 2018, Prot. n. 4651/18, il Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana, ha disposto l'applicazione di una ammenda nella misura di € 25.000,00 a carico della GS Wilier Triestina — Tharcor Limited, ai sensi dell'art. 9, punto 2, del Regolamento COVISP;
- Con ricorso del 3 agosto 2018, la Tharcor ha impugnato davanti al Consiglio Federale il provvedimento chiedendone la revoca
- L'8 agosto 2018 la Lega Ciclismo Professionistico depositava un intervento ad adiuvandum chiedendo la sospensione del provvedimento sanzionatorio);
- Con delibera Presidenziale n. 101 del 7 agosto 2018 veniva disposta la sospensione della sanzione di cui al Provvedimento (doc. 4, Copia delibera Presidenziale n. 101e del 7 agosto 2018);
- Con comunicazione del 30 ottobre 2018, il Segretario Generale della FCI informava la Tharcor della decisione del Consiglio Federale di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Sezione II, invitando la Società a prendere contatto con il Tribunale per la formalizzazione del ricorso (doc. 5, Comunicazione del Segretario Generale FCI del 30 ottobre 2018);
- Per tramite del proprio difensore, il 31 ottobre 2018 la Tharcor si metteva in contatto con il Tribunale Federale.
Nel merito
per il principio della tanslatio judicii, la Tharcor impugna il Provvedimento de quo dinanzi all’intestato Tribunale.
Sostenendo in sostanza di aver ottemperato a tutte le richieste di informazioni formulate dalla COVISP e che il mancato tempestivo riscontro a quanto richiesto dalla COVISP era da ritenersi conseguenza "di una mera problematica di interpretazione del tenore delle richieste della Federazione e che in ogni caso l’ammenda irrogata era eccessiva e che doveva ritenersi applicabile la circostanza attenuante prevista dall 'art. 53 comma I lettera c del Codice di Giustizia Sportiva
Sulla base di tali presupposti la THARCOR chiedeva annullarsi "il provvedimento sanzionatorio n. prol. 4651/18 comminato dal Consiglio Federale alla G.S. Willier Triestina — Tharcor Itd in data 31.7.2018" o, in subordine , volersi riformare il predetto provvedimento sostituendolo con la sanzione della mera ammonizione con diffida ".
La Federazione Ciclistica Italiana ritualmente costituita eccepiva, in primo luogo, la tardività' ed inammissibilità dell'avversa istanza di impugnazione, in subordine la infondatezza, nel merito, dell'avversa istanza e della subordinata domanda di riduzione della sanzione.
CONSIDERATO CHE
Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla resistente FCI.
Il Tribunale ritiene, innanzitutto, certamente tardiva (e quindi irricevibile) l’impugnazione proposta considerato che:
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Giustizia Federale "per la tutela di situazioni giuridicamente protette è consentila la proposizione del ricorso al Tribunale Federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto impugnato.
Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad impugnare la comunicazione del Segretario Generale con la quale veniva informata del provvedimento del Consiglio Federale, peraltro con atto non previsto nei regolamenti federali e specificamente con una "Istanza di Revisione' e non ha mai impugnato la delibera n. 168bis del 26.7.2018 con la quale si deliberava l'applicazione nei suoi confronti di una ammenda di Euro 25.000.00.
Anche "Istanza di impugnazione oggetto del ricorso all’intestato Tribunale Federale non è rivolta all'annullamento del provvedimento del Consiglio Federale adottato il 26.7.2018 ma chiede solo di annullarsi il "provvedimento sanzionatorio n. prot. 4651/201 protocollo quest'ultimo attinente alla lettera di comunicazione.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso al Tribunale Federale per tardività in quanto il ricorso è stato proposto avanti all'unico organo competente (Tribunale Federale) solo in data 13.11.2018 e quindi ben oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento.
I termini (perentori) per la proposizione del ricorso davanti al Tribunale non possono ritenersi sospesi (o interrotti) per effetto della proposizione dell’istanza di revisione de provvedimento da impugnare, mancando qualsiasi disposizione che consenta tale sospensione (o interruzione).
Per principio pacifico, peraltro, un termine perentorio può essere sospeso (o interrotto) solo per effetto di una disposizione che ciò espressamente preveda.
A ciò si deve aggiungere che il ricorso deve ritenersi, peraltro, inammissibile anche se inteso come prosecuzione/riassunzione del procedimento che era stato avviato davanti al Consiglio Federale e che si è concluso con il provvedimento che ha respinto per incompetenza la domanda.
In proposito si deve osservare che i dubbi esistenti sull’applicazione dell’istituto della translatio iudicii alla giustizia sportiva, determinati dalla diversa natura degli organi di giustizia e dalla mancanza di specifiche norme nei regolamenti di settore, sono stati di recente superati dall’Alta Corte di Giustizia a seguito della decisione con la quale la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, delle regole sulla translatio iudicii, dettate dall’art. 50 c.p.c.
L’Alta Corte ha, quindi, affermato che “anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi applicabile la translatio iudicii, divenuta ormai principio generale processuale” (decisioni n. 33 del 2013 e n. 7 del 2014) ed ha ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013 ha affermato il principio secondo cui “l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”, per cui occorre garantire la “conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione”.
Il Tribunale condivide i principi espressi nella citata giurisprudenza, ma ritiene che, nel caso di specie, il principio della translatio iudicii non possa trovare comunque applicazione.
Infatti il “ricorso” al Collegio Federale non può nemmeno qualificarsi come atto introduttivo di un giudizio semmai può essere considerato alla stregua di un ricorso in autotutela che, in mancanza di espressa previsione normativa contraria, non sospende i termini per la proposizione dell’impugnazione presso goli organi giudiziali competenti.
Per completezza si può solo aggiungere che il ricorso proposto dalla ricorrente non risulta comunque fondato nel merito.
La Federazione ciclistica Italiana ha, infatti, ampiamente esposto le ragioni, che non risultano censurabili, per le quali ha ritenuto di dover sanzionare l’odierna ricorrente.
In particolare, tutte le circostanze dedotte dalla Federazione e documentate nel presente giudizio sono state anche confermate dalla stessa ricorrente che pretende, soltanto, che venga data una diversa valutazione e gradazione della gravità delle omissioni.
A ben vedere, il provvedimento che ha irrogato la sanzione dell'ammenda di Euro 25.000,00 è stato emesso da organo competente ed appare giustificato, coerente, ampiamente motivato e conforme alla normativa.
Ai sensi dell'art. 9 comma I del regolamento della COVISP "in caso di ritardo di trenta giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 5, la COVISP propone al Consiglio Federale la sanzione dell'ammonizione con diffida … Al comma 2 si prevede che in caso di ritardo superiore ai trenta giorni la COVISP possa proporre al Consiglio Federale di applicare un'ammenda compresa tra gli euro 5.000.00 ed un massimo di euro 25.000,00.
Nel caso di specie risulta documentato e non smentito dalla ricorrente che la COVISP con il verbale n. 2 del 7.6.2018 ha determinato di proporre al Consiglio Federale l'applicazione nei confronti dell'odierna ricorrente di una ammenda di Euro 25.000,00 dando atto che la società non aveva prodotto il bilancio di esercizio 2016 e i relativi allegati, il prospetto RI riferito agli elementi risultanti dalle scritture contabile al 31.12.2017 e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli adempimenti relativi al primo trimestre 2018.
La COVISP ha portato all'attenzione del Consiglio Federale la metodica reiterazione dei comportamenti della Tharcor.
Ne consegue che la determinazione della sanzione, seppur nella misura massima prevista dal regolamento, rientra nei poteri del Consiglio Federale, ed è conseguente alla valutazione oggettiva dei ripetuti solleciti della COVISP che la ricorrente non si è presa cura di riscontrare ed al continuo e sistematico ritardo nella obbligatoria produzione documentale.
Ne deriva la piena legittimità del provvedimento e la congruità della sanzione comminata.
Le spese del giudizio possono essere comunque integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE FEDERALE SECONDA SEZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso per tardività.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
N° 32/2018 – Campostrini Beppino n.q. di genitore esercente la potestà sulla minore Ylenia Campostrini – ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società appartenente ad un diverso comitato regionale.
E’ presente per la ricorrente il dott. Andrea Fin, nonchè il sig. Beppino Campostrino, genitore della minore Ylenia Campostrino e la minore personalmente. Il dott. Andrea Fin si riporta a tutto quanto dedotto nel proprio ricorso ed insiste per il rilascio in favore della minore Ylenia Campostrini, del nulla osta al trasferimento ad altra società “fuori provincia”. All’esito della discussione, il Tribunale federale
Premesso
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
che l’atleta minorenne Campestrini Ylenia (tessera n. 707657R), dopo aver gareggiato tra i giovanissimi con la ASD BikBike, si è trasferita al Veloce Club Borgo (cod. FCI: 20H0023) nella stagione 2017 ed è rimasta nella stessa società anche nella stagione 2018;
che nel corso della stagione 2018 sarebbero insorte incomprensioni e litigi all’interno della società, tali far venir meno la serenità necessaria per svolgere la normale attività e che all’esito di tali incomprensioni, l’atleta Ylenia sarebbe stata “messa fuori squadra” dall’11 agosto 2018;
che, in ragione di tale circostanza, i genitori della ricorrente hanno provveduto a richiedere alla società VC Borgo, nei tempi e con le modalità previste, il rilascio del nulla osta al trasferimento dell’atleta, nulla osta concessogli in data 16.11.2018;
che ottenuto il rilascio del nulla osta, i genitori avrebbero individuato la VO2 Team Pink di Piacenza come società presso cui tesserare la minore Ylenia al fine di meglio proseguire e coltivare la propria attività ciclistica;
che la scelta di una società fuori provincia si era rivelata obbligata, in quanto all’interno del Comitato Provinciale di Trento non vi erano altre formazioni adeguate per affrontare la categoria “donne allieve”;
che, infatti, il Team femminile Trentino, sempre a dire del ricorrente, aveva come tesserata una sola ragazza allieva, ma non disponeva comunque, a livello societario, di alcuna risorsa tecnica da destinare alla categoria;
che ha pertanto formulato idonea richiesta al Comitato Provinciale Trentino per ottenere l‘autorizzazione al trasferimento ad altra società appartenente a diverso comitato regionale; ma il Comitato Trentino ha espresso il proprio parere negativo sulla base delle seguenti motivazioni, tutte contestate dalla ricorrente:
- disponibilità del team Femminile Trentino a tesserare e garantire l’attività di allenamenti ad Ylenia;
- incompatibilità con gli impegni scolastici della giovane atleta, dell’alternativa proposta dai genitori del passaggio alla VO Team Pink, stante la distanza di oltre 200 km della sede della società rispetto all’abitazione della minore;
- l’obiettivo prioritario di tutelare la giovane atleta, senza limitare la possibiltà di svolgere la propria attività per una società della medesima regione.
Così ricostruiti i fatti, il ricorrente ha sostenuto, in punto di diritto, l’illegittimità del vincolo regionale –provinciale, previsto dalle “norme trasferimento atleti”, sostenendo che la disciplina del vincolo sarebbe invece disciplinata esclusivamente dagli artt. 25 e ss. del Regolamento Tecnico Strada, i quali pur prevedendo la possibilità di disciplinare le modalità attuative di tali trasferimenti, non consentirebbero di attuare una “novazione normativa” quale sarebbe, a dire del ricorrente, l’apposizione del vincolo regionale, inserita nelle dette “norme trasferimento atleti”. Di qui l’illegittimità del diniego da parte del Comitato Provinciale Trentino.
Ha poi invocato, il ricorrente, le norme sul diritto di famiglia e la normativa comunitaria in materia salvaguardia dei diritti dell’uomo e di libera circolazione dei lavoratori. Infine ha richiamato altri casi in cui è stato concesso lo svincolo regionale.
CONSIDERATO CHE
Il trasferimento dei corridori è disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli da 25 a 35/bis.
Tale articoli, nel disciplinare in linea generale i tempi e le modalità della richiesta di trasferimento dei corridori da una società ad un’altra, prevedono altresì che il Consiglio Federale possa disciplinare annualmente e più specificatamente, “le modalità attuative per ottenere il trasferimento” (art. 25 comma 2), oltrechè “le modalità attuative delle categorie soggette o non a vincoli societari e regionali, i relativi bonus ed il premio di addestramento” (art. 26/ter), ed infine “i valori dei punteggi per ogni specialità e categoria, e gli eventuali bonus “(art. 29 comma 3).
Pertanto le norme “trasferimento atleti” annualmente disciplinate dal Consiglio Federale e contenenti la previsione del vincolo regionale di cui oggi si duole il ricorrente, assurgono sostanzialmente a fonte di carattere regolamentare rispetto alla più ampia e generica disciplina del regolamento tecnico strada che avrebbe natura di fonte legislativa.
Stante quanto sopra, ed in forza del principio “lex specialis derogat generali”, si deve quindi ritenere che la previsione relativa al vicolo regionale per il trasferimento degli atleti appartenenti alla categoria dell’odierna ricorrente, disciplinata dalle “norme trasferimenti atleti”, debba prevalere sulla più generica previsione contenuta negli art. 25 e ss. del Regolamento tecnico.
Non si ravvisano pertanto i profili di illegittimità del vincolo regionale, sollevati dal ricorrente, in quanto con le modalità attuative annualmente adottate dal Consiglio Federale, non si attua una “novazione normativa”, come sostenuto dal ricorrente, bensì si provvede a meglio regolamentare e disciplinare tutti quegli aspetti del trasferimento dei corridori che non siano non speficatamente trattati dagli articoli di riferimento del regolamento tecnico.
Ciò chiarito, il Collegio ritiene comunque che il diniego al rilascio del nulla osta per il trasferimento dell’atleta ad altra società appartenente ad altro Comitato regionale, espresso dal Comitato Provinciale di Trento, trovi sostengo e legittimità non solo nella normativa vigente, ma anche con riferimento allo specifico caso della minore e per la sua effettiva tutela; ed infatti la dimostrata disponibilità del Team Femminile Trentino a tesserare la minore Ylenia ed a garantirle l’attività di allenamenti e gare, consente di superare le difficoltà anche di natura logistica dalla stessa lamentate e, soprattutto, eviterebbe di farle affrontare quotidianamente ore di macchina per recarsi sul luogo degli allenamenti (circostanza che invece si verificherebbe con il tesseramento presso la VO 2 Team Pink di Piacenza).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso da Campostrini Beppino nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Ylenia Campostrini.
N° 33/2018 – Lazzarin Ivan n.q. di genitore esercente la potestà sul minore Federico Lazzarin – ricorso per lo svincolo del minore tesserato S.C. Busto Garolfo
E’ presente per il ricorrente il dott. Andrea Fin, nonchè il sig. Lazzarin Ivan, genitore del minore Federico Lazzarin e il minore personalmente.
Per la Società Busto Garolfo S.C. sono presenti il Presidente sig. Fusarpoli Marino ed il Consigliere della Società, sig. Emilio Ceriotti.
All’esito della discussione, il Tribunale federale
Premesso
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
che l’atleta minorenne Federico Lazzarin è tesserato dall’anno 2014 con la società Busto Garolfo; nella stessa Categoria di partenza G3 era presente anche l’atleta Dario Belletta, con cui il Lazzarin ha da subito instaurato un buon rapporto di amicizia;
che però nel corso delle due ultime stagioni (2017-2018) il rapporto con il Belletta è divenuto sempre più problematico, a fronte della predominanza di quest’ultimo;
che i dirigenti della SC Busto Garolfo non avrebbero saputo ben gestire detta situazione, concentrando le proprie attenzioni esclusivamente sul “cavallo vincente” Belletta e tralasciando il percorso personale ed atletico degli altri ragazzi componenti la squadra ed in particolare del Lazzarin, sacrificandone il potenziale atletico;
che pertanto, anche a seguito di un recente episodio di gara in cui il Belletta (pur avendo già vinto la maggior parte delle altre gare, incluse quelle più prestigiose) non lasciava spazio al Lazzarin che quindi si classificava 2° anche in tale occasione, in assenza di alcuna presa di posizione da parte della Società su tale episodio, il minore avrebbe manifestato l’esigenza di trasferirsi ad altra società, di altra regione, per poter avere la possibilità di gareggiare più liberamente e serenamente;
che in data 3.10.2018 i genitori dell’atleta inoltravano pertanto formale richiesta di rilascio di nulla osta alla società Busto Garolfo che negava il richiesto nulla osta, rivendicando il vincolo federale di appartenenza, anche all’esito della “trattativa“ presso il Comitato regionale Lombardo.
L’odierno ricorrente ha dunque chiesto al presente Tribunale il rilascio del nulla osta, reclamando l’illegittimità del diniego in ragione delle circostanze di fatto sopra indicate.
***
All’udienza collegiale del 14 gennaio 2019, il dott. Andrea Fin per il ricorrente, si è riportato a tutto quanto dedotto nel proprio ricorso ed ha insistito per il rilascio del nulla osta al trasferimento in favore del minore Federico Lazzarin.
Il Presidente della Società Busto Garolfo, sig. Fusarpoli, ha confermato l’opposizione al rilascio, precisando che il minore Federico è un ottimo atleta e che la Società è disposta ad offrirgli una borsa di studio per incentivare la sua attività e la sua formazione all’interno della Società medesima.
Il minore ha personalmente ribadito la sua volontà di essere tesserato con un ‘altra società, insistendo pertanto nella richiesta di rilascio di nulla osta.
CONSIDERATO CHE
-il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 32, comma 5, lett. f) del Regolamento di Giustizia Federale, in virtù del quale questa Sezione è deputata a giudicare “sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza”;
-al riguardo il sindacato del Tribunale federale appare più ampio ed incisivo rispetto a quello tradizionalmente attribuito ai sensi dell’art. 28 del R.T.A.A.: è cioè possibile oggi adire l’organo di giustizia ai sensi della lett. f) cit., non solo al fine di un controllo estrinseco sulla legittimità del diniego di trasferimento opposto dalla società sportiva ma anche al fine di verificare, in corso di rapporto, situazioni perturbatrici degli impegni rispettivamente assunti laddove assurgano ad un livello di gravità tale da integrare le clausole generali della “giusta causa” o della “inadempienza”;
-in questa ottica possono assumere rilievo quelle condotte assunte dalla società tali da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario con l’atleta, così da costituire giusta causa dello scioglimento del vincolo sportivo che lega l’atleta alla società di appartenenza nella precedente stagione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene, anche all’esito dell’audizione personale delle parti coinvolte nel presente ricorso (il minore ed il Presidente della SC BustoGarolfo) che non sussistano i suindicati presupposti per il rilascio del nulla osta al trasferimento.
Ed infatti, a ben vedere, le circostanze addotte dal ricorrente non sembrano giustificare una richiesta di trasferimento, dovendosi al contrario ritenere che l’atleta Lazzarin potrebbe considerare il confronto con il compagno Belletta come fattore di stimolo all’incremento dell’impegno profuso nel gesto atletico, stante la natura ontologicamente competitiva di tutte le attività sportive svolte sia al livello individuale che di gruppo.
Si ritiene infatti che per il minore, come per qualsiasi atleta, possa essere un rilevante elemento di maturazione (e non già di frustrazione) quello di saper trarre, dal confronto con atleti più performanti, stimoli per il miglioramento e non ragioni di negativa valutazione del proprio gesto atletico.
Il Collegio ritiene che aderendo alla prospettazione del ricorrente si favorirebbe nel minore, attualmente nel pieno del proprio sviluppo sportivo e agonistico, la tendenza a desistere di fronte a sfide ritenute erroneamente non al suo livello, nonché la tendenza a cercare un confronto al ribasso rispetto a forti potenzialità che gli stessi dirigenti della società hanno chiaramente riconosciuto essere in una fase “in divenire”, che verrebbe altrimenti interrotta con conseguente perdita di chance per il Lazzarin e per la sua futura e certamente felice evoluzione sportiva .
Fermo quanto sopra, è inoltre emerso in maniera evidente il sincero convincimento del Presidente del Sc Busto Garolfo per la positiva continuazione del rapporto con il minore, tanto da aver dichiarato di voler mettere a disposizione tutti quegli strumenti, anche di natura economica (borsa di studio), atti a consentire al Lazzarin di poter svolgere una serena, gratificante e duratura attività ciclistica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso da Lazzarin Ivan e Stefanetti Alessandra nella qualità di genitori esercente la potestà sul minore Lazzarin Ivan.
Il Presidente
Tribunale Federale II Sez.
avv. Adriano Simonetti