RIUNITOSI in teleconferenza in data 17/07/2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonchΓ© il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO N. 20/2024 β Di Felice Francesco β RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ Di Felice Francesco
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHEΒ Β
dalla documentazione in atti risulta che:
lβatleta Di Felice Francesco, categoria Elite (tessera 904217W), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ G.S. MALTINTI LAMPADARI A.S.D. (cod. 08J1064); ha chiesto il suo trasferimento alla societΓ BIKE TEAM PROJECT 23 S.S.D. A R.L. (cod.08T3354).
il Presidente della societΓ di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dellβatleta;
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui allβart. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresseβ dellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Di Felice Francesco, (tessera 904217W) dalla societΓ G.S. MALTINTI LAMPADARI A.S.D. (cod. 08J1064) alla societΓ BIKE TEAM PROJECT 23 S.S.D. A R.L. (cod.08T3354) previo pagamento del premio di addestramento e del bonus di cui allβart. 29 RTTA.
Β
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT