2^ sezione – Procedimento RG n. 17-18/2024

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 19 giugno 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Lucia Bianco (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:

    PROCEDIMENTO N. 17/2024 – RIENTE Manuel – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. RIENTE Manuel

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta RIENTE Manuel categoria Allievo (tessera A153992), è attualmente tesserato per la società A.S.D.  BELVEDERE (cod. 16G0696); il genitore ha chiesto, per motivi familiari e gestionali, il suo trasferimento alla società D’Amico Bike school A.S.D. (cod. 16P0799)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta RIENTE Manuel categoria Allievo (tessera A153992) dalla società A.S.D.  BELVEDERE (cod. 16G0696) alla società D’Amico Bike school A.S.D. (cod. 16P0799)

     


     

    PROCEDIMENTO N. 18/2024 – SCAPPINI Laerte – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. SCAPPINI Laerte

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta SCAPPINI Laerte categoria Esordiente (tessera A200344), è attualmente tesserato per la società A.S.D.  Unione Ciclistica Empolese (cod. 08U0553); il genitore ha chiesto, per motivi familiari e gestionali, il suo trasferimento alla società Team Valdinievole A.S.D. (cod. 08M2795)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta SCAPPINI Laerte categoria Esordiente (tessera A200344) dalla società A.S.D.  Unione Ciclistica Empolese (cod. 08U0553) alla società Team Valdinievole A.S.D. (cod. 08M2795)

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Pubblicazione: 19/06/2024

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    N.° 12 del 2024

    19 Giugno, 2024

    2^ sezione - Procedimento RG n. 17-18/2024

    Comunicato N. 12 del 19/06/24

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 19 giugno 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Lucia Bianco (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:

    PROCEDIMENTO N. 17/2024 – RIENTE Manuel - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. RIENTE Manuel

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta RIENTE Manuel categoria Allievo (tessera A153992), è attualmente tesserato per la società A.S.D.  BELVEDERE (cod. 16G0696); il genitore ha chiesto, per motivi familiari e gestionali, il suo trasferimento alla società D’Amico Bike school A.S.D. (cod. 16P0799)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta RIENTE Manuel categoria Allievo (tessera A153992) dalla società A.S.D.  BELVEDERE (cod. 16G0696) alla società D’Amico Bike school A.S.D. (cod. 16P0799)

     


     

    PROCEDIMENTO N. 18/2024 – SCAPPINI Laerte - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. SCAPPINI Laerte

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta SCAPPINI Laerte categoria Esordiente (tessera A200344), è attualmente tesserato per la società A.S.D.  Unione Ciclistica Empolese (cod. 08U0553); il genitore ha chiesto, per motivi familiari e gestionali, il suo trasferimento alla società Team Valdinievole A.S.D. (cod. 08M2795)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta SCAPPINI Laerte categoria Esordiente (tessera A200344) dalla società A.S.D.  Unione Ciclistica Empolese (cod. 08U0553) alla società Team Valdinievole A.S.D. (cod. 08M2795)

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Pubblicazione: 19/06/2024

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