RIUNITOSI in teleconferenza in data 19 giugno 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Lucia Bianco (componenti) nonchΓ© il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO N. 17/2024 β RIENTE Manuel β RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ a.m. RIENTE Manuel
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHEΒ Β
dalla documentazione in atti risulta che:
lβatleta RIENTE Manuel categoria Allievo (tessera A153992), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ A.S.D.Β BELVEDERE (cod. 16G0696); il genitore ha chiesto, per motivi familiari e gestionali, il suo trasferimento alla societΓ DβAmico Bike school A.S.D. (cod. 16P0799)
il Presidente della societΓ di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dellβatleta;
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui allβart. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresseβ dellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta RIENTE Manuel categoria Allievo (tessera A153992) dalla societΓ A.S.D.Β BELVEDERE (cod. 16G0696) alla societΓ DβAmico Bike school A.S.D. (cod. 16P0799)
Β
Β
PROCEDIMENTO N. 18/2024 β SCAPPINI Laerte β RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ a.m. SCAPPINI Laerte
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHEΒ Β
dalla documentazione in atti risulta che:
lβatleta SCAPPINI Laerte categoria Esordiente (tessera A200344), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ A.S.D.Β Unione Ciclistica Empolese (cod. 08U0553); il genitore ha chiesto, per motivi familiari e gestionali, il suo trasferimento alla societΓ Team Valdinievole A.S.D. (cod. 08M2795)
il Presidente della societΓ di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dellβatleta;
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui allβart. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresseβ dellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta SCAPPINI Laerte categoria Esordiente (tessera A200344) dalla societΓ A.S.D.Β Unione Ciclistica Empolese (cod. 08U0553) alla societΓ Team Valdinievole A.S.D. (cod. 08M2795)
Β
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT
Β
Pubblicazione: 19/06/2024