2^ sezione – Procedimento rg 2/26

Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

– Avv. Salvatore Minardi – Presidente

– Avv. Giovanni Petrella – Giudice Relatore

– Avv. Lucia Bianco – Giudice

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 2/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.

Omissis

Il Tribunale federale sezione II

P.Q.M.

dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina, n.q. di genitori del minore F.I., non può essere applicata la delibera regionale del CR Sardegna di cui al comunicato prot. N. 8/sd del 21/01/2026 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore F.I. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ciclistica A.S.D. Top Bike School-Team Bike O clock che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della ASD Olbia Team quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

 

Roma 25/02/2026

 

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

N.° 6 del 2026

25 Febbraio, 2026

2^ sezione - Procedimento rg 2/26

Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

- Avv. Salvatore Minardi - Presidente

- Avv. Giovanni Petrella – Giudice Relatore

- Avv. Lucia Bianco – Giudice

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 2/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.

--Omissis--

Il Tribunale federale sezione II

P.Q.M.

dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina, n.q. di genitori del minore F.I., non può essere applicata la delibera regionale del CR Sardegna di cui al comunicato prot. N. 8/sd del 21/01/2026 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore F.I. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ciclistica A.S.D. Top Bike School-Team Bike O clock che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della ASD Olbia Team quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

 

Roma 25/02/2026

 

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

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