Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella β Giudice Relatore
– Avv. Lucia Bianco β Giudice
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al NΒ° 2/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina avverso il diniego del Comitato Regionale Sardegna al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.I.
—Omissis—
Il Tribunale federale sezione II
P.Q.M.
dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Monica Serra e Andreano Inzaina, n.q. di genitori del minore F.I., non puΓ² essere applicata la delibera regionale del CR Sardegna di cui al comunicato prot. N. 8/sd del 21/01/2026 e per lβeffetto AUTORIZZA il trasferimento dellβatleta minore F.I. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla societΓ ciclistica A.S.D. Top Bike School-Team Bike O clock che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta giΓ comunicato da parte della ASD Olbia Team quale societΓ di attuale appartenenza dellβatleta minorenne, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Roma 25/02/2026
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi