2^ sezione – Procedimento RG 11/26 Sig. Gonnella

    Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

    Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    Avv. Giovanni Petrella – Giudice

    Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

    Β 

    Nel procedimento iscritto al n. 11/26 R.G. il Signor Giuseppe Gonnella, in qualitΓ  di genitore dell’atleta minore L.G. (tessera federale n. A114117) attualmente tesserato presso l’A.S.D. Ludobike Racing Team (14Y1576), si Γ¨ rivolto all’intestato Tribunale per ottenere la concessione d’ufficio in favore del proprio figlio del nulla osta al trasferimento verso altra societΓ .

    Il ricorso da cui Γ¨ originato il procedimento in parola Γ¨ stato quindi promosso in opposizione alla comunicazione con cui il Comitato Regionale Puglia – preso atto della previa richiesta avanzata nei confronti della societΓ  di attuale tesseramento – aveva subordinato la concessione del nulla osta in parola al versamento delle somme previste a titolo di punteggio di valorizzazione e bonus di addestramento dalla vigente normativa federale in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori.

    Alla base della richiesta, nel merito, il ricorrente adduceva una serie di esigenze manifestate dal minore che avevano conseguentemente spinto la famiglia alla valutazione di un potenziale cambio di progetto sportivo; deduceva poi che fosse stata direttamente la famiglia ad assumere gli oneri logistico/organizzativi dell’attivitΓ  del figlio e non anche la societΓ  di tesseramento; ulteriormente, che anche l’acquisto dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attivitΓ  sportiva fosse stato a carico dell’atleta.

    A fronte di ciΓ², come risultante dai documenti a corredo del ricorso, la societΓ  di attuale tesseramento si Γ¨ mostrata disponibile al rilascio del nulla osta al trasferimento seppure condizionato alle vigenti norme in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori e, dunque, all’ avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di premi di valorizzazione e bonus di addestramento maturati nel corso del periodo di tesseramento di L.G.

    Sul punto Γ¨ stato quindi sollecitato il competente Comitato Regionale che, una volta recepite le istanze, nulla ha opposto al trasferimento, precisando altresΓ¬ l’ammontare del versamento di € 712,00 a titolo di contributi federali (peraltro per lo stesso importo in precedenza indicato dalla A.S.D. Ludobike Racing Team al ricorrente).

    Cionondimeno, il ricorrente – contestando le allegazioni poste a sostegno dell’avvenuta integrazione del requisito imposto ai fini dell’operativitΓ  della tabella di cui all’allegato 1 della vigente normativa in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori, ovverosia l’avvenuta formale dichiarazione di volersi procedere alla costituzione di una squadra nella categoria oggetto della richiesta di trasferimento entro il 15 ottobre di ogni anno – ha agito dinanzi all’intestato Tribunale avanzando istanza cautelare datata 19.03.2026 finalizzata all’immediato rilascio del nulla osta in parola e poi successivo rituale ricorso.

    A seguito della relazione dell’Avv. Stefano Gianfaldoni venivano sentite le parti, le quali, a seguito di breve discussione, concludevano come in atti ed il procedimento passava cosΓ¬ in decisione.

    Il Tribunale Federale – II sezione

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola meritevole di accoglimento, con conseguente rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore L.G. del nulla osta al trasferimento presso altra societΓ .

    In via preliminare, l’adito Tribunale ritiene di superare comunque la sussistenza di evidenti vizi connotanti l’atto introduttivo del presente procedimento.

    Nel caso di specie, la richiesta di rilascio Γ¨ stata effettivamente inoltrata nel mese di gennaio 2026, in violazione dei requisiti dettati a norma dell’art. 28 del Regolamento Tecnico settore strada FCI e del Comunicato Federale n.20/2025 ove si prevede espressamente che: β€œLa richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di raccomandata A/R o mezzo fax o mezzo mail certificata, del corridore, e per i minori, dal padre, o chi ne esercita le funzioni, alla societΓ  di appartenenza entro e non oltre la data del 31 ottobre”. Ulteriormente, il ricorso Γ¨ stato presentato da parte di uno solo dei due soggetti rispettivamente esercenti la responsabilitΓ  genitoriale nei confronti di L.G.

    Cionondimeno, sul primo aspetto, ad avviso dell’intestato Tribunale la costituzione in giudizio della convenuta A.S.D. Ludobike Racing Team ha prodotto effetto sanante dei vizi preliminari; ulteriormente, il Tribunale intende comunque decidere la vicenda nel merito stante la sostanziale convergenza circa il trasferimento manifestata da parte di tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, oltre che per la sussistenza di specifici gravi ragioni e, ancor piΓΉ, al fine di garantire la continuitΓ  del percorso di crescita personale e sportiva intrapreso dal tesserato minorenne.

    Sul secondo aspetto, in atti del procedimento non emerge un palese dissenso al trasferimento presso altra societΓ  manifestato dalla madre del tesserato: vi Γ¨ prova, infatti, che quest’ultima abbia personalmente presenziato all’incontro all’uopo organizzato presso la sede dell’ASD Ludobike Racing Team in data 26.01.2026 e ciΓ², dunque, non costituisce argomento ostativo all’azione e al ricorso in esame.

    Nel merito della vicenda Γ¨ emerso che, oltre alla volontΓ  genitoriale, nΓ© la societΓ  di attuale tesseramento, nΓ© il competente Comitato Regionale abbiano interposto vincoli e/o limitazioni al trasferimento presso altra societΓ  e cosΓ¬ informalmente anche l’ASD Fusion Bike, societΓ  alternativa attiva sul territorio regionale indicata come destinataria del nuovo tesseramento.

    Il Tribunale federale adito rileva piuttosto come la concessione del nulla osta rappresenti nella vicenda in parola forma di concreta applicazione del generale principio di autonomia genitoriale nonchΓ© di piena attuazione della libertΓ  di scelta educativa e sportiva, la quale, a ben vedere, resta in capo ai genitori del minore in modo esclusivo. Vi Γ¨ dunque allineamento al dettato ex art. 33 Cost. nella parte in cui Γ¨ sancito, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport e da cui, dunque, Γ¨ possibile far discendere l’individuazione proprio nel contesto sportivo di un ambiente educativo e formativo, complementare e non alternativo rispetto alla famiglia e alla scuola, ove potersi e doversi far affermare a pieno titolo la personalitΓ  nonchΓ© garantire lo sviluppo e la valorizzazione del percorso di crescita non solo sportiva, specie laddove si tratti di minori.

    CiΓ² considerato, per quanto rilevato nel procedimento in parola, il conflitto intercorso tra le parti si riduce, quindi, non tanto alla verifica della sussistenza dei presupposti minimi per il rilascio del nulla osta quanto solo ed esclusivamente all’ammontare del contributo economico federale da doversi versare ai fini del trasferimento e del nuovo tesseramento.

    Sul punto si ritiene che il calcolo dei contributi federali derivi dall’applicazione di criteri e parametri prestabiliti ed oggettivi risultanti da tabelle prestabilite ed elaborate coerentemente con la vigente normativa in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti (cfr. art. 29 Regolamento Strada FCI e, per l’anno sportivo corrente, il Comunicato n. 20 del 20.9.2025 Settore Strada β€œNorme trasferimento e valorizzazione atleti 2025/26”), cui il Tribunale fa riferimento e integralmente si riporta.

    Per la determinazione dell’ammontare del contributo federale dovuto il Tribunale Federale rimanda, pertanto, all’accertamento/attestazione in concreto: di parametri oggettivi (punti maturati dall’atleta, fascia di etΓ , attivitΓ  agonistica svolta); del bonus per valorizzazione addestrativa; della comunicazione di svolgimento di attivitΓ  nella categoria di riferimento dell’atleta per il corrente anno sportivo da parte della societΓ  cedente (nello specifico, ove effettivamente dichiarata prima del 15 ottobre 2025 come indicato dalla societΓ  Ludobike e dal Comitato Regionale), da cui l’applicazione alternativa dell’allegato nr. 1 o nr. 2 della Tabella β€œProspetto Riassuntivo Trasferimenti”. Sul punto, a tal proposito, giova richiamare quanto previsto dal Comunicato Federale n. 20/2025 – Norme trasferimento e valorizzazione atleti 2025/2026, secondo cui l’applicazione dell’Allegato 1 Γ¨ subordinata alla formale dichiarazione, da parte della societΓ  cedente, di svolgere attivitΓ  nella categoria dell’atleta entro il termine perentorio del 15 ottobre dell’anno sportivo di riferimento. In difetto di tale dichiarazione, la normativa federale impone l’applicazione dell’Allegato 2, che prevede un contributo ridotto pari a € 312,00, in luogo dell’importo di € 712,00 previsto dall’Allegato 1. Ne consegue che l’eventuale mancata attestazione da parte della societΓ  cedente entro il termine regolamentare comporta l’obbligo di applicare la tabella ridotta, con conseguente determinazione del contributo federale dovuto in misura pari a € 312,00.

    Resta inteso che trattandosi di atleta appartenente a categoria soggetta a vincolo regionale, venendo in considerazione il tesseramento presso altra societΓ  operante anch’essa sul territorio pugliese, nessun ulteriore esborso si renderΓ  necessaria fatta eccezione per le debenze federali di cui sopra.

    Da ultimo, a completamento della propria decisione, il Tribunale respinge la richiesta di condanna per lite temeraria promossa dallo stesso ricorrente per evidente contradditorietΓ  ed intrinseca e palese infondatezza.

    Tutto ciΓ² premesso, il Tribunale Federale Sezione II

    Β P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento dell’atleta L. G. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

    Dieci giorni per la motivazione.

     

    Roma, 13/04/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

     

    Pubblicato il 23/04/2026

     

    N.Β° 22 del 2026

    13 Aprile, 2026

    2^ sezione - Procedimento RG 11/26 Sig. Gonnella

    Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

    Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    Avv. Giovanni Petrella - Giudice

    Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

    Β 

    Nel procedimento iscritto al n. 11/26 R.G. il Signor Giuseppe Gonnella, in qualitΓ  di genitore dell’atleta minore L.G. (tessera federale n. A114117) attualmente tesserato presso l’A.S.D. Ludobike Racing Team (14Y1576), si Γ¨ rivolto all’intestato Tribunale per ottenere la concessione d'ufficio in favore del proprio figlio del nulla osta al trasferimento verso altra societΓ .

    Il ricorso da cui Γ¨ originato il procedimento in parola Γ¨ stato quindi promosso in opposizione alla comunicazione con cui il Comitato Regionale Puglia - preso atto della previa richiesta avanzata nei confronti della societΓ  di attuale tesseramento - aveva subordinato la concessione del nulla osta in parola al versamento delle somme previste a titolo di punteggio di valorizzazione e bonus di addestramento dalla vigente normativa federale in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori.

    Alla base della richiesta, nel merito, il ricorrente adduceva una serie di esigenze manifestate dal minore che avevano conseguentemente spinto la famiglia alla valutazione di un potenziale cambio di progetto sportivo; deduceva poi che fosse stata direttamente la famiglia ad assumere gli oneri logistico/organizzativi dell’attivitΓ  del figlio e non anche la societΓ  di tesseramento; ulteriormente, che anche l’acquisto dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attivitΓ  sportiva fosse stato a carico dell’atleta.

    A fronte di ciΓ², come risultante dai documenti a corredo del ricorso, la societΓ  di attuale tesseramento si Γ¨ mostrata disponibile al rilascio del nulla osta al trasferimento seppure condizionato alle vigenti norme in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori e, dunque, all’ avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di premi di valorizzazione e bonus di addestramento maturati nel corso del periodo di tesseramento di L.G.

    Sul punto Γ¨ stato quindi sollecitato il competente Comitato Regionale che, una volta recepite le istanze, nulla ha opposto al trasferimento, precisando altresΓ¬ l’ammontare del versamento di € 712,00 a titolo di contributi federali (peraltro per lo stesso importo in precedenza indicato dalla A.S.D. Ludobike Racing Team al ricorrente).

    Cionondimeno, il ricorrente - contestando le allegazioni poste a sostegno dell’avvenuta integrazione del requisito imposto ai fini dell’operativitΓ  della tabella di cui all’allegato 1 della vigente normativa in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori, ovverosia l’avvenuta formale dichiarazione di volersi procedere alla costituzione di una squadra nella categoria oggetto della richiesta di trasferimento entro il 15 ottobre di ogni anno – ha agito dinanzi all’intestato Tribunale avanzando istanza cautelare datata 19.03.2026 finalizzata all’immediato rilascio del nulla osta in parola e poi successivo rituale ricorso.

    A seguito della relazione dell’Avv. Stefano Gianfaldoni venivano sentite le parti, le quali, a seguito di breve discussione, concludevano come in atti ed il procedimento passava cosΓ¬ in decisione.

    Il Tribunale Federale - II sezione

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola meritevole di accoglimento, con conseguente rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore L.G. del nulla osta al trasferimento presso altra societΓ .

    In via preliminare, l’adito Tribunale ritiene di superare comunque la sussistenza di evidenti vizi connotanti l’atto introduttivo del presente procedimento.

    Nel caso di specie, la richiesta di rilascio Γ¨ stata effettivamente inoltrata nel mese di gennaio 2026, in violazione dei requisiti dettati a norma dell’art. 28 del Regolamento Tecnico settore strada FCI e del Comunicato Federale n.20/2025 ove si prevede espressamente che: β€œLa richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di raccomandata A/R o mezzo fax o mezzo mail certificata, del corridore, e per i minori, dal padre, o chi ne esercita le funzioni, alla societΓ  di appartenenza entro e non oltre la data del 31 ottobre”. Ulteriormente, il ricorso Γ¨ stato presentato da parte di uno solo dei due soggetti rispettivamente esercenti la responsabilitΓ  genitoriale nei confronti di L.G.

    Cionondimeno, sul primo aspetto, ad avviso dell’intestato Tribunale la costituzione in giudizio della convenuta A.S.D. Ludobike Racing Team ha prodotto effetto sanante dei vizi preliminari; ulteriormente, il Tribunale intende comunque decidere la vicenda nel merito stante la sostanziale convergenza circa il trasferimento manifestata da parte di tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, oltre che per la sussistenza di specifici gravi ragioni e, ancor piΓΉ, al fine di garantire la continuitΓ  del percorso di crescita personale e sportiva intrapreso dal tesserato minorenne.

    Sul secondo aspetto, in atti del procedimento non emerge un palese dissenso al trasferimento presso altra societΓ  manifestato dalla madre del tesserato: vi Γ¨ prova, infatti, che quest’ultima abbia personalmente presenziato all’incontro all’uopo organizzato presso la sede dell’ASD Ludobike Racing Team in data 26.01.2026 e ciΓ², dunque, non costituisce argomento ostativo all’azione e al ricorso in esame.

    Nel merito della vicenda Γ¨ emerso che, oltre alla volontΓ  genitoriale, nΓ© la societΓ  di attuale tesseramento, nΓ© il competente Comitato Regionale abbiano interposto vincoli e/o limitazioni al trasferimento presso altra societΓ  e cosΓ¬ informalmente anche l’ASD Fusion Bike, societΓ  alternativa attiva sul territorio regionale indicata come destinataria del nuovo tesseramento.

    Il Tribunale federale adito rileva piuttosto come la concessione del nulla osta rappresenti nella vicenda in parola forma di concreta applicazione del generale principio di autonomia genitoriale nonchΓ© di piena attuazione della libertΓ  di scelta educativa e sportiva, la quale, a ben vedere, resta in capo ai genitori del minore in modo esclusivo. Vi Γ¨ dunque allineamento al dettato ex art. 33 Cost. nella parte in cui Γ¨ sancito, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport e da cui, dunque, Γ¨ possibile far discendere l’individuazione proprio nel contesto sportivo di un ambiente educativo e formativo, complementare e non alternativo rispetto alla famiglia e alla scuola, ove potersi e doversi far affermare a pieno titolo la personalitΓ  nonchΓ© garantire lo sviluppo e la valorizzazione del percorso di crescita non solo sportiva, specie laddove si tratti di minori.

    CiΓ² considerato, per quanto rilevato nel procedimento in parola, il conflitto intercorso tra le parti si riduce, quindi, non tanto alla verifica della sussistenza dei presupposti minimi per il rilascio del nulla osta quanto solo ed esclusivamente all’ammontare del contributo economico federale da doversi versare ai fini del trasferimento e del nuovo tesseramento.

    Sul punto si ritiene che il calcolo dei contributi federali derivi dall’applicazione di criteri e parametri prestabiliti ed oggettivi risultanti da tabelle prestabilite ed elaborate coerentemente con la vigente normativa in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti (cfr. art. 29 Regolamento Strada FCI e, per l’anno sportivo corrente, il Comunicato n. 20 del 20.9.2025 Settore Strada β€œNorme trasferimento e valorizzazione atleti 2025/26”), cui il Tribunale fa riferimento e integralmente si riporta.

    Per la determinazione dell’ammontare del contributo federale dovuto il Tribunale Federale rimanda, pertanto, all’accertamento/attestazione in concreto: di parametri oggettivi (punti maturati dall’atleta, fascia di etΓ , attivitΓ  agonistica svolta); del bonus per valorizzazione addestrativa; della comunicazione di svolgimento di attivitΓ  nella categoria di riferimento dell’atleta per il corrente anno sportivo da parte della societΓ  cedente (nello specifico, ove effettivamente dichiarata prima del 15 ottobre 2025 come indicato dalla societΓ  Ludobike e dal Comitato Regionale), da cui l’applicazione alternativa dell’allegato nr. 1 o nr. 2 della Tabella β€œProspetto Riassuntivo Trasferimenti”. Sul punto, a tal proposito, giova richiamare quanto previsto dal Comunicato Federale n. 20/2025 – Norme trasferimento e valorizzazione atleti 2025/2026, secondo cui l’applicazione dell’Allegato 1 Γ¨ subordinata alla formale dichiarazione, da parte della societΓ  cedente, di svolgere attivitΓ  nella categoria dell’atleta entro il termine perentorio del 15 ottobre dell’anno sportivo di riferimento. In difetto di tale dichiarazione, la normativa federale impone l’applicazione dell’Allegato 2, che prevede un contributo ridotto pari a € 312,00, in luogo dell’importo di € 712,00 previsto dall’Allegato 1. Ne consegue che l’eventuale mancata attestazione da parte della societΓ  cedente entro il termine regolamentare comporta l’obbligo di applicare la tabella ridotta, con conseguente determinazione del contributo federale dovuto in misura pari a € 312,00.

    Resta inteso che trattandosi di atleta appartenente a categoria soggetta a vincolo regionale, venendo in considerazione il tesseramento presso altra societΓ  operante anch’essa sul territorio pugliese, nessun ulteriore esborso si renderΓ  necessaria fatta eccezione per le debenze federali di cui sopra.

    Da ultimo, a completamento della propria decisione, il Tribunale respinge la richiesta di condanna per lite temeraria promossa dallo stesso ricorrente per evidente contradditorietΓ  ed intrinseca e palese infondatezza.

    Tutto ciΓ² premesso, il Tribunale Federale Sezione II

    Β P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento dell'atleta L. G. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

    Dieci giorni per la motivazione.

     

    Roma, 13/04/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

     

    Pubblicato il 23/04/2026

     

    Carica Altro

    ULTIMI COMUNICATI