Il Tribunale Federale β II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:
Avv. Salvatore Minardi – Presidente
Avv. Giovanni Petrella – Giudice
Avv. Stefano Gianfaldoni β Giudice relatore
con lβassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)
Β
Nel procedimento iscritto al n. 11/26 R.G. il Signor Giuseppe Gonnella, in qualitΓ di genitore dellβatleta minore L.G. (tessera federale n. A114117) attualmente tesserato presso lβA.S.D. Ludobike Racing Team (14Y1576), si Γ¨ rivolto allβintestato Tribunale per ottenere la concessione d’ufficio in favore del proprio figlio del nulla osta al trasferimento verso altra societΓ .
Il ricorso da cui Γ¨ originato il procedimento in parola Γ¨ stato quindi promosso in opposizione alla comunicazione con cui il Comitato Regionale Puglia – preso atto della previa richiesta avanzata nei confronti della societΓ di attuale tesseramento – aveva subordinato la concessione del nulla osta in parola al versamento delle somme previste a titolo di punteggio di valorizzazione e bonus di addestramento dalla vigente normativa federale in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori.
Alla base della richiesta, nel merito, il ricorrente adduceva una serie di esigenze manifestate dal minore che avevano conseguentemente spinto la famiglia alla valutazione di un potenziale cambio di progetto sportivo; deduceva poi che fosse stata direttamente la famiglia ad assumere gli oneri logistico/organizzativi dellβattivitΓ del figlio e non anche la societΓ di tesseramento; ulteriormente, che anche lβacquisto dellβattrezzatura necessaria allo svolgimento dellβattivitΓ sportiva fosse stato a carico dellβatleta.
A fronte di ciΓ², come risultante dai documenti a corredo del ricorso, la societΓ di attuale tesseramento si Γ¨ mostrata disponibile al rilascio del nulla osta al trasferimento seppure condizionato alle vigenti norme in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori e, dunque, allβ avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di premi di valorizzazione e bonus di addestramento maturati nel corso del periodo di tesseramento di L.G.
Sul punto Γ¨ stato quindi sollecitato il competente Comitato Regionale che, una volta recepite le istanze, nulla ha opposto al trasferimento, precisando altresΓ¬ lβammontare del versamento di β¬ 712,00 a titolo di contributi federali (peraltro per lo stesso importo in precedenza indicato dalla A.S.D. Ludobike Racing Team al ricorrente).
Cionondimeno, il ricorrente – contestando le allegazioni poste a sostegno dellβavvenuta integrazione del requisito imposto ai fini dellβoperativitΓ della tabella di cui allβallegato 1 della vigente normativa in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti minori, ovverosia lβavvenuta formale dichiarazione di volersi procedere alla costituzione di una squadra nella categoria oggetto della richiesta di trasferimento entro il 15 ottobre di ogni anno β ha agito dinanzi allβintestato Tribunale avanzando istanza cautelare datata 19.03.2026 finalizzata allβimmediato rilascio del nulla osta in parola e poi successivo rituale ricorso.
A seguito della relazione dellβAvv. Stefano Gianfaldoni venivano sentite le parti, le quali, a seguito di breve discussione, concludevano come in atti ed il procedimento passava cosΓ¬ in decisione.
Il Tribunale Federale – II sezione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola meritevole di accoglimento, con conseguente rilascio dβufficio in favore dellβatleta minore L.G. del nulla osta al trasferimento presso altra societΓ .
In via preliminare, lβadito Tribunale ritiene di superare comunque la sussistenza di evidenti vizi connotanti lβatto introduttivo del presente procedimento.
Nel caso di specie, la richiesta di rilascio Γ¨ stata effettivamente inoltrata nel mese di gennaio 2026, in violazione dei requisiti dettati a norma dellβart. 28 del Regolamento Tecnico settore strada FCI e del Comunicato Federale n.20/2025 ove si prevede espressamente che: βLa richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di raccomandata A/R o mezzo fax o mezzo mail certificata, del corridore, e per i minori, dal padre, o chi ne esercita le funzioni, alla societΓ di appartenenza entro e non oltre la data del 31 ottobreβ. Ulteriormente, il ricorso Γ¨ stato presentato da parte di uno solo dei due soggetti rispettivamente esercenti la responsabilitΓ genitoriale nei confronti di L.G.
Cionondimeno, sul primo aspetto, ad avviso dellβintestato Tribunale la costituzione in giudizio della convenuta A.S.D. Ludobike Racing Team ha prodotto effetto sanante dei vizi preliminari; ulteriormente, il Tribunale intende comunque decidere la vicenda nel merito stante la sostanziale convergenza circa il trasferimento manifestata da parte di tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, oltre che per la sussistenza di specifici gravi ragioni e, ancor piΓΉ, al fine di garantire la continuitΓ del percorso di crescita personale e sportiva intrapreso dal tesserato minorenne.
Sul secondo aspetto, in atti del procedimento non emerge un palese dissenso al trasferimento presso altra societΓ manifestato dalla madre del tesserato: vi Γ¨ prova, infatti, che questβultima abbia personalmente presenziato allβincontro allβuopo organizzato presso la sede dellβASD Ludobike Racing Team in data 26.01.2026 e ciΓ², dunque, non costituisce argomento ostativo allβazione e al ricorso in esame.
Nel merito della vicenda Γ¨ emerso che, oltre alla volontΓ genitoriale, nΓ© la societΓ di attuale tesseramento, nΓ© il competente Comitato Regionale abbiano interposto vincoli e/o limitazioni al trasferimento presso altra societΓ e cosΓ¬ informalmente anche lβASD Fusion Bike, societΓ alternativa attiva sul territorio regionale indicata come destinataria del nuovo tesseramento.
Il Tribunale federale adito rileva piuttosto come la concessione del nulla osta rappresenti nella vicenda in parola forma di concreta applicazione del generale principio di autonomia genitoriale nonchΓ© di piena attuazione della libertΓ di scelta educativa e sportiva, la quale, a ben vedere, resta in capo ai genitori del minore in modo esclusivo. Vi Γ¨ dunque allineamento al dettato ex art. 33 Cost. nella parte in cui Γ¨ sancito, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport e da cui, dunque, Γ¨ possibile far discendere lβindividuazione proprio nel contesto sportivo di un ambiente educativo e formativo, complementare e non alternativo rispetto alla famiglia e alla scuola, ove potersi e doversi far affermare a pieno titolo la personalitΓ nonchΓ© garantire lo sviluppo e la valorizzazione del percorso di crescita non solo sportiva, specie laddove si tratti di minori.
CiΓ² considerato, per quanto rilevato nel procedimento in parola, il conflitto intercorso tra le parti si riduce, quindi, non tanto alla verifica della sussistenza dei presupposti minimi per il rilascio del nulla osta quanto solo ed esclusivamente allβammontare del contributo economico federale da doversi versare ai fini del trasferimento e del nuovo tesseramento.
Sul punto si ritiene che il calcolo dei contributi federali derivi dallβapplicazione di criteri e parametri prestabiliti ed oggettivi risultanti da tabelle prestabilite ed elaborate coerentemente con la vigente normativa in materia di trasferimento e valorizzazione degli atleti (cfr. art. 29 Regolamento Strada FCI e, per lβanno sportivo corrente, il Comunicato n. 20 del 20.9.2025 Settore Strada βNorme trasferimento e valorizzazione atleti 2025/26β), cui il Tribunale fa riferimento e integralmente si riporta.
Per la determinazione dellβammontare del contributo federale dovuto il Tribunale Federale rimanda, pertanto, allβaccertamento/attestazione in concreto: di parametri oggettivi (punti maturati dallβatleta, fascia di etΓ , attivitΓ agonistica svolta); del bonus per valorizzazione addestrativa; della comunicazione di svolgimento di attivitΓ nella categoria di riferimento dellβatleta per il corrente anno sportivo da parte della societΓ cedente (nello specifico, ove effettivamente dichiarata prima del 15 ottobre 2025 come indicato dalla societΓ Ludobike e dal Comitato Regionale), da cui lβapplicazione alternativa dellβallegato nr. 1 o nr. 2 della Tabella βProspetto Riassuntivo Trasferimentiβ. Sul punto, a tal proposito, giova richiamare quanto previsto dal Comunicato Federale n. 20/2025 β Norme trasferimento e valorizzazione atleti 2025/2026, secondo cui lβapplicazione dellβAllegato 1 Γ¨ subordinata alla formale dichiarazione, da parte della societΓ cedente, di svolgere attivitΓ nella categoria dellβatleta entro il termine perentorio del 15 ottobre dellβanno sportivo di riferimento. In difetto di tale dichiarazione, la normativa federale impone lβapplicazione dellβAllegato 2, che prevede un contributo ridotto pari a β¬ 312,00, in luogo dellβimporto di β¬ 712,00 previsto dallβAllegato 1. Ne consegue che lβeventuale mancata attestazione da parte della societΓ cedente entro il termine regolamentare comporta lβobbligo di applicare la tabella ridotta, con conseguente determinazione del contributo federale dovuto in misura pari a β¬ 312,00.
Resta inteso che trattandosi di atleta appartenente a categoria soggetta a vincolo regionale, venendo in considerazione il tesseramento presso altra societΓ operante anchβessa sul territorio pugliese, nessun ulteriore esborso si renderΓ necessaria fatta eccezione per le debenze federali di cui sopra.
Da ultimo, a completamento della propria decisione, il Tribunale respinge la richiesta di condanna per lite temeraria promossa dallo stesso ricorrente per evidente contradditorietΓ ed intrinseca e palese infondatezza.
Tutto ciΓ² premesso, il Tribunale Federale Sezione II
Β P.Q.M.
Dispone che nulla osta al trasferimento dell’atleta L. G. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.
Dieci giorni per la motivazione.
Roma, 13/04/2026
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Pubblicato il 23/04/2026