RIUNITOSI in teleconferenza in data 03/06/25 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ lβAvv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 08/2025 β BETTONI DIEGO – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lβatleta BETTONI DIEGO, categoria ALLIEVO (tessera n. A093081), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ V CYCLING ACADEMY S.S.D. A.R.L. (02R4723); i genitori hanno chiesto per motivi personali e scolastici il suo trasferimento alla societΓ SOC. CICLISTICA ROMANESE ASD (02S0188)
Β Il Presidente della SocietΓ di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresse βdellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta BETTONI DIEGO, categoria ALLIEVO (tessera n.A093081) dalla societΓ CYCLING ACADEMY S.S.D. A.R.L. (02R4723) alla societΓ SOC. CICLISTICA ROMANESE ASD (02S0188) previa restituzione dellβattrezzatura richiesta.
Β f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi